7. Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell’Unione
8.2. Le più recenti pronunce sugli atti che regolano la
Ricostruito l'orientamento nel quale si inseriscono, l'analisi si deve ora rivolgere alle pronunce che hanno riguardato la disciplina della governance economica. La prima sentenza di particolare interesse in materia è quella del 7 settembre 2011, con la quale viene respinta l'impugnazione dei provvedimenti aventi ad oggetto gli aiuti alla Grecia e il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF)373. A detta dei ricorrenti tali atti costituirebbero una lesione: del principio
di autonomia del bilancio, in virtù delle garanzie disposte nei confronti del paese ellenico; delle prerogative parlamentari, non essendo state sufficientemente coinvolte le assemblee legislative nel loro processo di formazione; del principio democratico, per mancato rispetto dell'art. 79, terzo comma, della Legge Fondamentale e, infine, delle disposizioni del TFUE riguardanti gli aiuti economici tra Stati membri (artt. 122, par. 2, e 125 TFUE)374.
In questa occasione, pur rigettando le censure, il Bundesverfassungsgericht «non esclude che una violazione del principio democratico e del diritto di voto si potrebbe verificare ove le modalità e l'ampiezza di tali decisioni di spesa fossero trasferite a livello sovranazionale (supranationalisiert) in maniera rilevante (wesentlich), con ciò operando uno svuotamento dei poteri del Bundestag»375.
373 Oggetto del ricorso sono state due leggi del Bundestag e alcuni atti del Consiglio.
374 Per l'analisi delle doglianze delle parti si veda G.L.TOSATO,La Corte Costituzionale tedesca e
il futuro dell'euro, Documenti IAI, 11/2011, p. 2 ss.
375 Così R.BIFULCO,Il custode della democrazia parlamentare. Nota a prima lettura alla sentenza
del tribunale costituzionale federale tedesco del 7 settembre 2011 sui meccanismi europei di stabilità finanziaria, in rivista AIC, 3/2011, p. 2. Si noti, tra l'altro, che le parole della Corte si
pongono in conformità con quanto già affermato all'interno del Lissabon Urteil a proposito di poteri di bilancio, si veda supra § 8.1.
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110 Coerentemente con tale premessa, la Corte classifica come essenziale l'intervento del Parlamento in tutte le deliberazioni che determinano nuova spesa e afferma, inoltre, che nelle ipotesi in cui vengano conclusi accordi internazionali in grado di incidere strutturalmente sul bilancio, l'istituzione legislativa deve partecipare alla gestione delle risorse376.
La magistratura di Karlsruhe ha avuto modo di tornare su questi temi in occasione del giudizio sulle leggi di ratifica del Meccanismo Europeo di Stabilità e del Trattato sulla Stabilità, sul Coordinamento e sulla Governance nell'Unione economica e monetaria377. Tale procedimento è stato definito con due differenti
provvedimenti: uno cautelare378 (del 12 settembre 2012) e uno definitivo (del 18
marzo 2014)379. Il primo si colloca nel solco già tracciato dalla giurisprudenza ora
376 R.BIFULCO,ult. op. cit., p. 2.
377 È necessario ricordare il BVerfG, prima di adottare i provvedimenti che ci si accinge ad
analizzare, ha ulteriormente ribadito il dovere di informazione dell'Esecutivo nei confronti del
Bundestag in occasione del conflitto interorganico, sollevato dal gruppo parlamentare Bündis 90/Die Grünen, avente a oggetto l'adozione del Trattato sul Meccanismo europeo di Stabilità. Il
provvedimento, oltre a confermare gli orientamenti già illustrati, ha esteso gli obblighi del Governo con riferimento a tutti gli atti, anche pattizi, che pur non modificando il diritto (primario o secondario) unionale lo integrano o sono concettualmente connessi ad esso. Per una disamina più approfondita sul punto si rinvia a M. BONINI,Delle prerogative parlamentari nell'Europa dei
fallimenti di Stato (commento alla sentenza del tribunale costituzionale tedesco del 19 giugno 2012),
in Quad. cost., 4/2012, p. 891 ss.
378 La legge istitutiva del BVerfG, all'art. 32, prevede la possibilità di assumere un provvedimento
provvisorio qualora necessario per evitare gravi pregiudizi, impedire un pericolo imminente o per altra importante ragione riguardante il bene comune. Si deve comunque rilevare che, in genere, i profili sostanziali dei ricorsi vengono affrontati solo in sede principale; tuttavia in questa occasione è stata fatta un'eccezione perché, come sottolineato dallo stesso giudice delle leggi, la ratifica avrebbe comportato l'insorgenza di obblighi di diritto internazionale, il cui annullamento, a seguito di una declaratoria di illegittimità, avrebbe comportato conseguenze eccessivamente gravose. Sulla questione si veda A.FERRARI ZUMBINI,La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul Meccanismo Europeo di Stabilità e sul Fiscal Compact, in Riv. giur. Mezzogiorno, 1-2/2013, p. 45.
379 Il procedimento in questione è molto articolato. Al di là delle questioni ora evidenziate, esso ha
ulteriori profili di notevole interesse sia sotto il profilo processuale, costituendo la prima ipotesi di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia da parte del BVerfG, sia dal punto di vista sostanziale, perché viene affrontato il tema delle Outright Monetary Transaction e delle competenze della Banca centrale europea. Sul punto G.RIVOSECCHI,Il Trattato sul MES e il Fiscal Compact al vaglio del Tribunale Costituzionale Federale e della Corte di giustizia, in Giornale dir. amm., 5/2014, p. 478
ss.; ID., Il Meccanismo Europeo di Stabilità e il Fiscal Compact tra Karlsruhe e Lussemburgo, in
Quad. cost., 1/2014, p. 425 ss.; J.LUTHER,Il rinvio pregiudiziale di Karlsruhe sui poteri della BCE,
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111 richiamata380 e stabilisce che il MES non lede le prerogative degli organi nazionali
sulla decisione di bilancio, a condizione, però, che la responsabilità statale non diventi superiore alla quota di capitale originariamente sottoscritta, a meno che non intervenga un'apposita deliberazione parlamentare in tal senso381. Inoltre, al fine di
far prevalere le istanze della democrazia rappresentativa sulle disposizioni pattizie, viene affermata l'inopponibilità alle Camere del segreto che può essere apposto su alcuni degli atti dell'organizzazione internazionale: l'istituzione della «cornice procedimentale» consente così all'assemblea legislativa di poter adottare le proprie determinazioni solo dopo aver assunto tutte le informazioni necessarie382. Nella
seconda sentenza, invece, la Corte di Karlsruhe, ribadendo i limiti enunciati pochi mesi prima, respinge definitivamente i ricorsi383.
A questo punto è opportuno porsi un interrogativo: le "sentenze-trattato" del
Bundesverfassungsgericht offrono soluzioni esaustive ai problemi di integrazione
tra ordinamenti che ha posto la disciplina della governance economica europea? Al quesito non è possibile dare una risposta univoca.
Se da un lato è infatti innegabile che la giurisprudenza costituzionale tedesca, confrontandosi con categorie complesse e sfuggenti come quella della sovranità, sia stata capace di tutelare la struttura essenziale della forma di governo
380 L'idea di fondo sembra essere sempre la stessa, ossia che nell'ipotesi in cui il programma di
integrazione risulti inadeguato rispetto al pieno raggiungimento dell'Unione economica e monetaria, vi possano essere degli adeguamenti allo stesso, purché intervengano delle decisioni politiche sul come procedere evitando in tal modo «pregiudizi giuridici irreversibili per le generazioni future», come ricordato da A.FERRARI ZUMBINI,ult. op. cit., p. 49, e da A.DI MARTINO,La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul Meccanismo europeo di stabilità e sul Fiscal Compact: una lettura
alla luce della giurisprudenza precedente, in federalismi.it, 18/2012, p. 5. Si rinvia a questi
contributi anche per un'analisi generale della sentenza.
381 Sul punto si veda F.PEDRINI,Le «cautele» di Karlsruhe in ordine al Fondo «salva Stati»
(commento alla sentenza del Tribunale costituzionale del 12 settembre 2012), in Quad. cost., 4/2012,
p. 896. In dottrina è stato evidenziato che, in realtà, perché vi fosse una stretta coerenza con le pronunce precedenti il BVerfG avrebbe dovuto prevedere come essenziale la deliberazione del
Bundestag per ogni intervento di assistenza, tali rilievi sono di P.RIDOLA,"Karlsruhe locuta causa
finita?", Il Bundesverfassungsgericht, il fondo salva-stati e gli incerti destini della demcorazia
federalista in Europa, in federalismi.it, 18/2012, p. 2.
382 P. RIDOLA, ult. op. cit., p. 3. Sul punto si veda anche A. DE PETRIS, La sentenza del
Bundesverfassungsgericht sul Meccanismo Europeo di Stabilità e sul Fiscal Compact. Guida alla
lettura, in federalismi.it, 18/2012, p. 9.
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112 parlamentare, dall'altro, tuttavia, non sfugge che la Corte ha sempre assunto le proprie decisioni confrontandosi con il contesto storico e valutando le conseguenze che esse avrebbero causato. Così la rigidità della prima dottrina Solange, con il passare degli anni, ha ceduto il passo a un’impostazione più flessibile in grado di garantire il compimento del processo di integrazione europea. L'evolversi di questo orientamento, rimasto comunque coerente nei suoi tratti essenziali, può essere compreso meglio laddove si tenga presente che il giudice costituzionale tedesco ha ormai assunto il ruolo di «interlocutore forte» degli altri poteri384. Si incorrerebbe
pertanto in un errore nel voler leggere queste sentenze (esclusivamente) come il frutto di un processo razionale che non tiene conto del contesto politico- istituzionale nel quale esse intervengono. Non solo. Occorre infatti ricordare che la disciplina finanziaria europea si inserisce in un quadro costituzionale tendenzialmente omogeneo, sotto il profilo sostanziale, a quello dell'Unione. Con la Föderalismusreform del 2009, infatti, la Germania ha modificato la Legge fondamentale introducendo un limite all'indebitamento strutturale. Il giudice delle leggi pertanto ha dovuto operare cercando di armonizzare due sistemi che, seppur espressione di identità costituzionali differenti, sono ispirati dalla medesima logica, ossia il rigore contabile.
Ciò che ne risulta è uno scenario assai complesso: chiaro nelle sue premesse, ma opaco nei risultati. Alla luce di quanto riportato, infatti, è difficile comprendere in concreto dove si collochi il limite oltre il quale la cessione di sovranità, in materia di bilancio, non è più legittima385. Resta fermo il fatto che con la sua giurisprudenza
il BVerfG abbia decretato l’intangibilità della struttura essenziale della forma di governo tedesca, ponendo in tal modo le condizioni per poterla tutelare nell’evoluzione del processo di integrazione europea (una riflessione di questo genere è stata invece assente in Italia).
384 Come viene evidenziato da P.RIDOLA,ult. op. cit., p. 4.
385 A tali conclusioni sono giunti anche F.PEDRINI,GERMANIA: Il Meccanismo Europeo di Stabilità
davanti al Bundesverfassungsgericht. Una griglia di problemi en attendant Karlsruhe, in Forum Quad. cost., 07 luglio 2012, p. 2; A.FERRARI ZUMBINI,ult. op. cit., p. 54. L'autrice nota che nelle
sue pronunce la Corte cerca sempre un bilanciamento tra le differenti istanze, in modo da cercare un equilibrio.
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