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Il rafforzamento della disciplina del Patto di stabilità

5. La riforma del Patto di stabilità e crescita

5.1.1. Il rafforzamento della disciplina del Patto di stabilità

277 Come sottolineato da A.BRANCASI,Le nuove regole di bilancio, in M. P. Chiti, A. Natalini (a

cura di), Lo spazio amministrativo europeo, cit., p. 278.

278 Si tratta di due comunicazioni, la prima viene elaborata a maggio (COM(2010)250), la seconda

a giugno (COM(2010)367).

279 L.FANTACCI,A.PAPETTI,Il debito dell'Europa con se stessa. Analisi e riforma della governance

europea di fronte alla crisi, in costituzionalismo.it, 2/2013, web.

280 Il Six Pack, nella letteratura italiana, è stato analizzato da R. DICKMANN, Le regole della

governance economica europea e il pareggio di bilancio in Costituzione, in federalismi.it, 4/2012; R. PEREZ,La crisi del debito pubblico, cit., web. Mentre per una ricostruzione dell'intervento

normativo dal punto di vista della scienza economica si veda in particolare A.PASSARO,Il bilancio dello Stato nella prospettiva europea, Roma, 2013, p. 87.

Celestino Carlo Locci, Governance economica europea e decisione di bilancio, Dottorato in Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Sassari

80 Le disposizioni adottate, in questo ambito, hanno riguardato l'intera struttura del Patto.

Per quanto concerne il braccio preventivo, il regolamento 1175 del 2011 prevede che per ogni paese venga individuato «uno specifico obiettivo a medio termine calcolato sulla base della propria posizione di bilancio», il quale può «divergere dal requisito del saldo prossimo al pareggio o in attivo», purché sia garantita la sostenibilità dei conti pubblici. Inoltre esso deve essere, in ogni caso, compreso in un intervallo «tra il -1% del PIL e il pareggio o l'attivo, in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum».

Da ciò emerge chiaramente che le politiche di bilancio dei paesi membri dovranno essere orientate verso il risanamento dei conti pubblici. La rigidità delle regole che vengono dettate per il raggiungimento di questo obiettivo sembrano però essere mitigate dal fatto che l’obiettivo a medio termine faccia riferimento al saldo strutturale del bilancio e alla circostanza che esso possa non corrispondere necessariamente con il pareggio. A ben vedere, tuttavia, è innegabile che le disposizioni richiamate comprimano i margini di “manovra” dei policy maker nazionali: in ogni caso il saldo del bilancio non potrà mai discostarsi dal pareggio in misura superiore all’1%.

A tal proposito giova evidenziare che nessun dubbio può sussistere circa la cogenza di questa regola; in primo luogo perché l’obiettivo a medio termine, in ossequio a quanto previso dal Semestre europeo, viene individuato all’esito di un procedimento che coinvolge le istituzioni europee (che chiaramente agiranno sulla base di quanto disposto dal diritto unionale). Non solo. Il carattere vincolate di queste prescrizioni è indubbia anche in virtù di quanto disposto dagli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione.

Un'altra novità di rilevante importanza, in questo ambito, è stata la ridefinizione del concetto di «bilancio prudente». Il Consiglio infatti, avendo riguardo delle indicazioni fornite dalla Commissione, esamina il percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine tenendo in considerazione non solo il

Celestino Carlo Locci, Governance economica europea e decisione di bilancio, Dottorato in Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Sassari

81 saldo strutturale, ma anche analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate281. Viene però previsto che le istituzioni europee nella

formulazione delle proprie valutazioni debbano tener in considerazione «soltanto dell'attuazione di importanti riforme strutturali idonee a garantire benefici finanziari diretti a lungo termine»282.

Con riguardo al braccio correttivo, invece, il six-pack innova la disciplina vigente intervenendo in modo particolare sull'esposizione debitoria degli Stati membri. Il regolamento 1177 del 2011 ha infatti previsto che qualora il rapporto tra debito e Prodotto interno lordo superi il "valore soglia" (pari al 60%), sia necessario farlo diminuire «in misura sufficiente» e «a un ritmo adeguato». Condizioni, queste, che si intendono rispettate se vi è una riduzione, nell'ultimo triennio, pari a un ventesimo l'anno. Oltre che a tale dato, nella valutazione è necessario avere riguardo altresì dei "fattori significativi" che hanno influito sul mancato rispetto dei parametri283.

Per dare effettività alle previsioni appena richiamate il regolamento 1773 del 2011 ha istituito le procedure sanzionatorie applicabili con riferimento alla violazione delle disposizioni della parte preventiva, di quella correttiva e per le manipolazioni dei dati statistici. La principale innovazione, in questo ambito, è costituita dall'introduzione della regola decisionale della c.d. reverse majority284, in

virtù della quale un provvedimento si intende adottato a seguito della

281 La disciplina prevede limiti differenti al livello massimo di spesa a seconda del fatto che lo Stato

abbia già raggiunto l'obiettivo di medio termine o meno.

282 Il testo chiarisce che in questo ambito particolare attenzione va prestata alle riforme del sistema

pensionistico.

283 In dottrina è stato osservato che l'aver concentrato, in maniera incisiva, l'attenzione su debito

pubblico costituisce il punto di svolta della governance economica europea, così N. DE SADELEER,

The new architecture of the european governance: a Leviathan or a flat-footed colossus?, cit., p.

361

284 Le sanzioni possono comportare la costituzione di un fondo pari allo 0,2% del Prodotto interno

lordo. Il deposito è fruttifero solo per i provvedimenti irrogati con riferimento al braccio preventivo, mentre può essere convertito in ammenda con riferimento al braccio correttivo. Particolare attenzione merita la regola della reverse majority: essa costituisce una novità nei procedimenti decisionale dell'Unione ed è stata prevista per impedire il ripetersi di situazioni di stallo, nell'applicazione del PSC, come quella raggiunta nel 2003,sul punto A.GIOVANNELLI,Vincoli europei e decisione di bilancio, in Quad. cost., 4/2013, p. 925.

Celestino Carlo Locci, Governance economica europea e decisione di bilancio, Dottorato in Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Sassari

82 raccomandazione della Commissione, a meno che il consiglio non la respinga per mezzo di una deliberazione assunta a maggioranza qualificata.