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Distribuzione ratione materiae

Resta ancora qualche aspetto da chiarire. Nelle considerazioni che precedono sono state spiegate le ragioni della costituzione dei gruppi specializzati, sono stati descritti i fattori che condizionano le scelte inerenti alle tipologie e alle quantità di gruppi da istituire e, infine, sono state esaminate le regole che ne disciplinano il funzionamento. Tutto ciò premesso, la ricerca ha inoltre interessato i criteri distributivi delle materie e dei procedimenti specializzati ai gruppi e ai magistrati di uno stesso gruppo, al fine di ricavare le basi della distribuzione ratione materiae.

2.4.1 Criteri di distribuzione delle competenze specialistiche tra i gruppi

Le notizie di reato vengono distribuite ai vari gruppi principalmente attraverso il criterio dell’interesse o del bene tutelato, e, in alcune procure, anche in virtù del tipo processuale cui corrisponde la vicenda oggetto di trattazione (fase esecutiva, reati a citazione diretta, etc.).

Per quanto concerne, in particolare, la scelta della materia specialistica da assegnare (auspicabilmente in via esclusiva) al gruppo, il contrassegno distintivo delle “aree omogenee di materia” è il bene giuridico considerato dalla fattispecie. Di quale fattispecie si tratti, tuttavia, non lo si apprende con immediatezza. Nel senso che a venire in rilievo è una nozione di bene giuridico potenzialmente disgiunta dal corrispondente significato penale-sostanziale, perché, in sede di organizzazione dell’attività requirente, la stessa concezione di bene subisce un processo di

150 materializzazione che termina nella combinazione di interessi affini e ulteriori rispetto a quelli tutelati dalle norme penali.

Certamente è possibile fare riferimento ai principi di rango costituzionale o alle elaborazioni di teoria generale del reato per comprenderne il reale significato, ma nella pratica degli uffici le classificazioni vengono piuttosto basate su ragioni di politica criminale, di continuità investigativa (cd. reati spia) (257), o, non di rado, di vera opportunità investigativa, a prescindere dal nomen iuris dato alle fattispecie. Ad esempio, hanno un certo peso le proposte di carattere operativo formulate dalla polizia giudiziaria: se sia valida, oppure no, la scelta di mettere insieme le indagini sulla criminalità economica con i reati dei “colletti bianchi”. L’obiettivo in questi casi sarebbe di evitare sovrapposizioni con altri servizi di polizia, agevolando il coordinamento delle indagini con gli altri gruppi del medesimo ufficio o con i gruppi delle altre procure del distretto che si occupano della stessa materia.

Per addivenire a un’elaborazione omogenea delle categorie di reati e dei procedimenti ascri- vibili al di sotto dei settori specializzati, bisogna resistere alla tentazione di suddividere in maniera eccessiva l’attività dell’ufficio, poiché si finirebbe per comprometterne l’uniformità. Infatti, già con la tabellarizzazione delle procure, il C.S.M. aveva fornito ai dirigenti uno strumento che collezionasse le materie suscettibili di essere organizzate “per settori omogenei”, esonerandoli dal compito di selezionare in prima persona gli interessi che scaturiscono dal complesso della legislazione penale. Considerato che quest’ultima opzione avrebbe condotto, in ipotesi, a tante selezioni quanti erano i selezionatori, fu istituito un gruppo di lavoro, in collaborazione con ISTAT e Ministero della giustizia,

(257) Anche il Consiglio superiore ratifica il criterio della continuità investigativa. Pur non trovando una compiuta

definizione, questo criterio può essere desunto tramite un metodo casistico basato sulla prassi applicativa. Per tutte le ipotesi che si prospettano, valga il caso dei reati commessi contro soggetti deboli. «Con riguardo alle tipologie di reato di competenza dei “gruppi specializzati”, [...], appare tuttavia opportuno includere nella materia specializzata, oltre ai delitti contro la libertà sessuale e la famiglia (compresi i reati di cui all’art. 570 e 570 bis , 388 II c.p.x ), anche quelli di prostituzione minorile, pedopornografia, i reati di cui agli artt. 583 bis c.p. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 591 c.p. (abbandono di persone minori o incapaci), 593 bis c.p. (interruzione colposa di gravidanza), 593 ter c.p. (interruzione di gravidanza non consensuale), 574 e 574 bis c.p. (sottrazione di minori, anche internazionale), 609 undecies c.p. (adescamento di minori), 414 bis c.p. (istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia), i reati di femminicidio (omicidio in danno di una donna motivato da ragioni di genere), anche nella forma tentata. Potrà, inoltre, essere valutata l’opportunità di attribuire al medesimo gruppo la competenza in ordine ai delitti, comunemente ritenuti reati spia di condotte maltrattanti più gravi, di lesioni dolose (quando di competenza del Tribunale), in particolare nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, co. I n. 2, 5, 5.1, 577, co. I e II c.p. e di minacce gravi (art. 612 cpv. c.p.). Nelle Procure distrettuali, sarebbe opportuna la costituzione, nell’ambito dello stesso gruppo specializzato, di un sottogruppo, composto da un numero più ristretto di magistrati dotati di particolari competenze informatiche, cui assegnare, in via esclusiva, le indagini relative ai delitti di pedopornografia (artt. 600 ter/600 quinques c.p.), nonché ai delitti di cui agli artt. 609 undecies (adescamento di minorenni) e 414 bis c.p. (istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia), tutti di competenza distrettuale, commessi con strumenti informatici e telematici [...]. L’esigenza di specializzazione ricorre, infine, anche in relazione a reati di competenza della DDA, quali quelli di cui all’art. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o serviti), art. 601 c.p. (tratta di persone), art. 601 bis c.p. (traffico di organi prelevati da persona vivente), 602 c.p. (acquisito e alienazione di schiavi) qualora le vittime siano minorenni o donne», CSM,

151 per elaborare uno schema di “Tabella delle categorie di reati” (258). Il gruppo si proponeva di raggiungere l’obiettivo di individuare le fattispecie di reato più significative e le loro possibili «aggre- gazioni», in modo da precisare «le materie specifiche, e quindi il relativo carico, dei gruppi di lavoro delle Procure (specificamente previsti in materia tabellare) delle D.D.A. e delle singole sezioni».

Orbene, in relazione al criterio distributivo appena esaminato, si prospetta un quesito di ordine pratico che esige maggiore attenzione rispetto al passato. Anzitutto, la quantità di fattispecie penali è in continua crescita, nonostante alcuni saltuari interventi di abrogazione e di depenalizzazione (259); in secondo luogo, superato il criterio tabellare, spetta ai dirigenti il compito di ripartire carichi e competenze dei gruppi di magistrati. Poiché neanche al legislatore, di recente, è sfuggita la necessità di concentrare in uno spazio organico e ben definito il panorama penale, in ossequio al principio della “riserva di codice” (260), resta aperta l’opportunità di individuare per il futuro delle alternative meno vaghe e indeterminate rispetto al parametro del bene giuridico tutelato.

2.4.2 Assegnazione interna degli affari

La designazione del magistrato titolare del procedimento, all’interno di uno stesso gruppo, può avvenire con criteri automatici o nominativi, fermo restando la facoltà del dirigente di stabilire deroghe ed eccezioni. Mentre negli uffici di piccole dimensioni è abitualmente il procuratore capo a curare la distribuzione della “posta”, nelle procure di maggiori dimensioni questo stesso compito viene svolto dal coordinatore dei gruppi, con il supporto del personale amministrativo di segreteria.

Il primo modello di distribuzione non appare particolarmente complesso, ma è evidente la sua impronta gerarchica, perché dal vertice della struttura organizzativa il procuratore assegna alla base, senza deviazioni, gli affari da trattare. I vantaggi di questo modello consistono nella garanzia di trasparenza dell’assegnazione e nella possibilità di confronti diretti fra l’assegnatario del procedimento e il titolare della procura. Fra le condizioni sfavorevoli, invece, si segnala la difficoltà di operare una seria distribuzione per tipologie di affari, poiché il procuratore riceve presso di sé

(258) CSM, Statistiche giudiziarie. Tabella delle categorie di reati, Risoluzione del 4 luglio 2001, presso

https://www.csm.it/documents/21768/87316/Risoluzione+del+4+luglio+2001/714f85bc-8c72-49ae-968a-f643c5aab286

[febbraio 2020].

(259) Tra i più recenti, si vedano i decreti legislativi 15 gennaio 2016, n 7 e n. 8. I decreti hanno attuato una riforma

che è stata definita «storica», cfr. G.L.GATTA, Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili:

una riforma storica, in Dir. pen. cont., 26 gennaio 2016, presso https://www.penalecontemporaneo.it/d/4427- depenalizzazione-e-nuovi-illeciti-sottoposti-a-sanzioni-pecuniarie-civili-una-riforma-storica [febbraio 2020].

(260) Si veda, al riguardo, C.LONGARI, Il "nuovo" principio di riserva di codice tra vecchie problematiche e

152 l’intero blocco delle questioni in entrata. In effetti si favorisce di più una distribuzione per quantità di fascicoli, anziché per classi di reato.

Il secondo modello di assegnazione dei procedimenti comporta uno smistamento tra i gruppi di lavoro in base al genere e al grado di difficoltà degli affari, che vengono filtrati da strutture centrali o periferiche di distribuzione distinguendo le notizie specializzate e ordinarie. Gli affari del primo tipo confluiscono nel bacino del gruppo specialistico di riferimento, dove il coordinatore titolare della materia cura la distribuzione ai sostituti mediante l’utilizzo dei criteri stabiliti nel progetto organizzativo o elaborati a propria discrezione in conformità ai parametri generali fissati dal dirigente. Le notizie ordinarie, invece, vengono assegnate in via residuale “a pioggia” (o “a cascata”) ai magistrati di turno. Il filtro delle questioni in entrata può essere realizzato, a livello centrale, da una struttura amministrativa incaricata della loro ricezione, oppure, a livello periferico, dal magistrato di “turno posta” al quale il procuratore affida la selezione delle notizie. Spesso la struttura amministrativa viene assistita da uno o più magistrati, o viceversa. Il vantaggio più evidente del modello consiste nella ripartizione effettiva delle questioni specializzate, di talché il magistrato all’interno del gruppo di appartenenza abbia la possibilità di confrontarsi con la materia che conosce meglio. Un altro aspetto positivo consiste nel realizzare una gestione dei flussi dei procedimenti calibrata per ciascun gruppo, invece che per singolo magistrato. Per contro, l’assegnazione risulta meno trasparente, e individuare il magistrato titolare del procedimento può non essere un’operazione immediata, con la conseguenza che aumentano le probabilità di sovrapposizioni se poi dovessero emergere collegamenti con altre indagini in corso nello stesso ufficio.

Il criterio di specializzazione funge in buona sostanza da filtro per attuare una distribuzione dei fascicoli più celere, equa e trasparente, scandita in base al carattere specialistico o generico del fatto di reato. Il criterio funziona differentemente negli uffici di dimensioni ridotte o più grandi. Mentre nel primo caso l’assegnazione avviene in prevalenza secondo meccanismi diretti governati dal vertice della procura o dal magistrato di turno per il compimento degli atti urgenti, negli uffici di maggiori dimensioni l’assegnazione può essere del tutto automatizzata.

Le modalità di assegnazione, in ultima analisi, identificano il tragitto percorribile dalla notizia di reato, dal momento della sua ricezione a quello della designazione del magistrato specializzato che si occupa di accertarne la fondatezza. Giova ripetere che la registrazione delle notizie di reato può intervenire in una fase che precede o succede il momento dell’assegnazione (261) (v. Cap. I, par.

(261) Quando la precede, la struttura centrale di ricezione degli atti (solitamente è l’ “ufficio notizie di reato”) che

ha il compito di smistare la “posta” procede alla qualificazione sommaria del fatto e alla relativa iscrizione (che prende il nome di “prima iscrizione”), assegnando i fascicolo al magistrato titolare del procedimento. Nel caso opposto, invece, è

153 1.5.2 e par. 1.5.4). Entrambi i modelli di distribuzione degli affari possono, infine, prevedere delle deroghe (262), fra cui si segnala l’applicazione della cd. regola del “precedente” (263) e del cd. “assorbimento” (264). Vengono in rilievo un paio di ultime riflessioni.

Sussiste la concreta possibilità che la notitia criminis riporti un fatto complesso, vale a dire un fatto che contiene episodi ascrivibili alla materia specialistica di un certo gruppo e altri che invece non sono riconducibili ad alcuna area di specializzazione. La soluzione in tal caso va rinvenuta nella forza attraente che l’ipotesi di reato specialistica esercita su quella generica, con la conseguente concentrazione in capo al solo p.m. specializzato. Può anche accadere che, svolgendo le indagini, il titolare del procedimento ravvisi la necessità di iscrivere un nuovo reato che rientra nella competenza di altro gruppo specializzato. A fronte di tale evenienza, spetta comunque al dirigente l’ultima parola: il procuratore della Repubblica viene avvertito dal sostituto assegnatario della possibilità di procedere a nuove iscrizioni e, confrontandosi con il coordinatore del gruppo di nuova destinazione, assume la decisione più adeguata al caso concreto fra coassegnazione, separazione dei fascicoli oppure procedere allo “stralcio” del reato da iscrivere, nonché persino derogare alla specializzazione facendo proseguire le indagini all’originario titolare del procedimento. Nel caso in cui la richiesta di nuova iscrizione provenisse dal p.m. d’udienza o dal titolare del “precedente”, allora il procuratore capo valuta caso per caso la soluzione (265).

l’assegnazione a precedere la registrazione, in virtù del modello organizzativo di suddivisione per gruppi specializzati. In questo modo, la registrazione non avverrà prima che il coordinatore o il magistrato titolare avranno definito i contorni minimi di iscrizione della notizia. Se si verte nella prima ipotesi, tuttavia, la posta viene soltanto filtrata dal coordinatore, il quale assegna i procedimenti ai sostituti del gruppo secondo turni cronologici per l’effettiva trattazione.

(262) Alcune, ad esempio, concernono ipotesi in cui è opportuno procedere a una trattazione sistematica e spedita

degli affari con attività d’indagine prestabilite. È il caso di procedimenti che esibiscono spiccata somiglianza con altri già trattati dal medesimo sostituto, anche se definiti, connessi o collegati rispetto alla vicenda ancora pendente. Vi rientrano anche i casi di connessione ex art. 12 c.p.p. e di collegamento ex art. 371 c.p.p., per i quali la trattazione in capo a un unico pubblico ministero si giustifica già sul piano probatorio.

(263) Non tutti le procure ne fanno una vera e propria regola, ma si tratta di opportunità volte ad agevolare la

trattazione di questioni che sono state già definite con archiviazione, e che quindi possono giustificare la riapertura delle indagini, oppure che sono sfociate in un rinvio a giudizio anche per fatti analoghi emersi nel dibattimento, quando il magistrato sia collocato nel medesimo gruppo o sezione. La regola del “precedente” non può essere applicata in ragione della mera identità soggettiva del denunziante e/o denunziato, della parte offesa e/o della persona sottoposta alle indagini preliminari, ma si richiede un’analogia di tipo oggettivo-fattuale.

(264) Il procedimento principale assorbe altri fatti che da questo traggono la loro origine. Sono i casi di calunnia e

diffamazione reciproche o ipotesi di procedimenti, anche già definiti, che concernono la stessa vicenda principale. Per fatto o vicenda principale devono intendersi i procedimenti che presentano maggiori profili di offensività o di interesse pubblico. Ragioni di continuità inducono a ritenere, inoltre, che la deroga in questione valga anche nel caso in cui il sostituto che tratta o che ha trattato il procedimento principale sia passato ad altro gruppo di lavoro.

(265) Se insorgono contrasti sulle iscrizioni, si guarda al gruppo di appartenenza, vale a dire che se i magistrati

appartengono allo stesso gruppo di lavoro, oppure a gruppi differenti ma coordinati dal medesimo p.m., sarà costui, in qualità di coordinatore, ad assumere le dovute decisioni; se i magistrati appartengono a gruppi diversi che sono anche coordinati da procuratori diversi, allora è necessario l’intervento del procuratore capo.

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