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La rotazione periodica secondo il legislatore

3.2 Il meccanismo periodico di rotazione delle funzioni

3.2.1 La rotazione periodica secondo il legislatore

In linea con la temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, l’art. 19 del d. lgs n. 160 del 30 gennaio 2006 (modif. dall’art. 5 della l. 30 luglio 2007, n. 111) stabilisce che il limite massimo di permanenza nel medesimo gruppo di lavoro sia fissato, per i magistrati con funzioni di primo e secondo grado, dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento, fra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni (310).

La norma prospetta una forbice temporale piuttosto ampia. Essa risulta ragionevole nella misura in cui i termini posti nel minimo e nel massimo sono il limite oltre il quale la permanenza nel gruppo di lavoro diviene di fatto uno svantaggio, invece che un’opportunità. Per chiarire, si consideri la seguente ipotesi.

Nel gruppo di lavoro specializzato nei reati tributari è stato appena collocato un magistrato che fino a poco tempo prima, in ragione delle sue attitudini, si trovava nel gruppo di tutela dei soggetti deboli; si tratta perciò di materie che hanno, ammesso che sia così, ben pochi profili in comune. Per sviluppare adeguate capacità anche nel campo dei reati tributari, è chiaro che il magistrato in questione debba maturare un’esperienza almeno pluriennale, e, in quest’ordine di idee, un lustro è sembrato il periodo minimo sufficiente e necessario.

(309) Detto altrimenti, i magistrati specializzati andrebbero incontro a una dannosa “fossilizzazione” professionale.

Questa è la terminologia diffusa tra gli operatori già all’epoca delle risoluzioni CSM del 2007 e del 2009. Si tratta di un effetto negativo della specializzazione, sul quale conviene soffermare l’analisi più avanti.

(310) In origine, il disegno di legge per la riforma dell’ordinamento giudiziario stabiliva una forbice compresa fra

175 A proposito del termine individuato nel massimo, invece, se inserito per un tempo superiore al decennio nella posizione originaria, malgrado l’esperienza straordinaria maturata nell’ambito della tutela dei soggetti deboli, lo stesso magistrato non disporrebbe di solide basi conoscitive da spendere in tutti gli altri campi d’indagine, e, in aggiunta, sarebbe esposto a pressioni e influenze provenienti dal contesto di riferimento.

Al di sotto dei cinque anni di permanenza difficilmente si ha tempo sufficiente per maturare esperienza nel settore di destinazione, mentre se questa stessa esperienza si prolungasse oltre il decennio diventerebbe un impegno così totalizzante da incidere sull’autodeterminazione del pubblico ministero.

Una testimonianza di questo fatto è offerta dal Consiglio superiore. Attestandosi verso il periodo più lungo della forbice legislativa, il regolamento del 13 marzo 2008, sulla permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio (311), indica in dieci anni il termine oltre il quale deve necessariamente operare il meccanismo di rotazione. In tal modo, il magistrato non risulta identificato - né identificabile - in un’unica specifica funzione. Difatti, il magistrato specializzato si forma nei gruppi di lavoro (312).

Il termine decennale può essere interrotto in casi del tutto eccezionali (313), ed è soggetto a proroga per non più di due anni se il procedimento è giunto alla fase dell’udienza preliminare o dibattimentale. La proroga viene disposta dal Consiglio superiore, previa richiesta motivata del dirigente dell’ufficio. Uno dei casi più frequenti di proroga attiene alla necessità di portare a compimento indagini molto complesse e faticose di cui si sia occupato un p.m. particolarmente esperto.

A fini di ricerca, rileva più che altro il momento a partire dal quale decorre il termine decennale. In generale, la decorrenza coincide con la data di entrata in vigore del regolamento, a eccezione del

(311) CSM, Regolamento in materia di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio alla luce della modifica

introdotta dal Decreto Legislativo 160 del 30 gennaio 2006 come modificato dalla Legge 30 luglio 2007, n. 111. (Delibera del 13 marzo 2008 e succ.mod. all'11 febbraio 2015), in https://www.csm.it/web/csm-internet/nuovo-sistema- informativo/organizzazione-uffici-giudiziari-/permanenza-ultradecennale [febbraio 2020].

(312) Nel citato regolamento del 2008, il Consiglio conferma anzitutto che l’organizzazione delle procure per gruppi

di lavoro era già prevista dalle circolari sulle tabelle, ma, diversamente da quanto la ricerca ha potuto dimostrare (v. supra cap. II, par. 2.2.3), sostiene che essa sia stata resa ufficiale, a livello primario, soltanto con legge n. 111 del 2007. Mettendo da parte la faccenda, è bene segnalare che anche in tale occasione il Consiglio «auspica che i dirigenti degli Uffici la adottino [l’organizzazione per gruppi di lavoro] come modulo organizzativo ogni qual volta sia ragionevolmente possibile», al fine di dare piena attuazione al meccanismo rotatorio.

(313) Cfr. CSM, Quesito relativo alla decorrenza del periodo decennale di permanenza nello stesso gruppo di

lavoro. (Delibera 23 luglio 2015), presso https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/- /asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/decorrenza-del-periodo-decennale-di-permanenza-nello-stesso-gruppo-di- lavoro?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/circolari/settima-commissione [febbraio 2020], in forza del quale il termine decennale è interrotto, con nuova decorrenza, in caso di mutamento significativo del quadro di competenze e attribuzioni del gruppo di lavoro specializzato, che incida, per quantità e qualità, sulla sua composizione, anche in base a una valutazione concreta del carico di fascicoli pendenti e sopravvenuti raggruppati per tipologia di reato.

176 periodo di permanenza nel medesimo gruppo di lavoro trascorso prima di tale momento, che si calcola - precisa il C.S.M. - dal 31 dicembre 2001. Questa non è un’indicazione priva d’importanza, giacché sembra rafforzare la tesi che è stata proposta intorno alle origini della specializzazione (v. Cap. II, par. 2). Infatti, il dies a quo computato al 31 dicembre 2001 coincide con la data di ultima vigenza della circolare sulla formazione delle tabelle del biennio 2000 - 2001, che ha fornito la prima vera disciplina sull’organizzazione delle procure e dei gruppi di lavoro.