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Regole di funzionamento dei gruppi specializzati

2.3 Pool e gruppi di lavoro specializzati

2.3.7 Regole di funzionamento dei gruppi specializzati

Quanto al funzionamento dei gruppi, una riforma ben fatta dell’ordinamento giudiziario avrebbe certamente potuto fornire qualche dettaglio in più, anziché limitarsi a raccomandarne la formazione. Dal punto di vista interpretativo, non v’è certezza sulle regole che presidiano il funzionamento, la modifica o anche lo scioglimento dei gruppi specializzati. Esiste un vuoto normativo.

Il funzionamento dei gruppi di lavoro, perciò, dev’essere ricostruito a partire dal dato paranormativo. In particolare, è la risoluzione del 21 luglio 2009 del C.S.M. ad averne tratteggiato essenzialmente i contorni d'insieme.

Il procuratore capo distribuisce i magistrati in gruppi di lavoro compatibilmente con le dimensioni e l’organico della procura, nonché in osservanza dei termini di permanenza nelle funzioni. Per ciascun gruppo nomina un coordinatore fra i procuratori aggiunti, oppure fra gli altri magistrati che possiedono adeguata esperienza nel coordinamento investigativo, al fine di rendere effettivo lo scambio delle conoscenze e agevolare l’elaborazione di tecniche e protocolli investigativi. Anche con l’aiuto del coordinatore, dispone lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati di un medesimo gruppo o di altri gruppi di lavoro. Con un provvedimento motivato, assegna i magistrati ai vari gruppi

148 garantendo trasparenza al procedimento di selezione (253). La selezione si svolge di norma previo interpello degli interessati e si basa su criteri attitudinali, sull’attività precedentemente svolta dai sostituti e in relazione a ogni altro elemento oggettivo e verificabile che appaia utile ai fini del collocamento, incluse la prossimità a scadenza del termine massimo di permanenza nelle funzioni, l’anzianità di servizio, l’anzianità nel ruolo, ma comunque nel rispetto della necessità di garantire una formazione completa e adeguata (254).

Può accadere che il procedimento di selezione si complichi a causa della necessità di rispettare il criterio temporale di rotazione periodica dei magistrati fra i vari gruppi (255). Si consideri, ad esempio, un magistrato specializzato in indagini sulla criminalità economica che sia prossimo alla scadenza del termine di permanenza massima nel gruppo di lavoro che si occupa di reati contro il patrimonio. In applicazione del meccanismo rotatorio, costui potrà essere selezionato come componente del gruppo specializzato in materia finanziaria, fiscale, societaria e fallimentare. Analogamente, un magistrato specializzato nei reati contro la famiglia e la libertà sessuale potrà essere ricollocato nel gruppo che si occupa di tutela della salute, del rapporto di lavoro e di colpa professionale. Un limite abbastanza evidente della disciplina sul funzionamento dei gruppi attiene, perciò, alla possibilità di ricollocare magistrati specializzati in una materia sensibilmente differente dal settore di affari di cui si occupa il gruppo di destinazione. Il che ben potrebbe verificarsi a causa dei tempi imposti dal meccanismo di rotazione. Si pensi, in ipotesi, a un magistrato specializzato nella trattazione di delitti a danno di soggetti deboli che debba essere ricollocato nel gruppo che si occupa di criminalità tributaria. Questa sfasatura, tutt’altro che insolita nella pratica, origina dalle necessità di coniugare le attitudini dei singoli magistrati con i termini di permanenza massima dei loro colleghi, e viceversa (256).

(253) La distribuzione dei magistrati nei gruppi di lavoro avviene, anzitutto, sulla base dei risultati statistici che si

possono ottenere con la trattazione specializzata degli affari, nel senso che di fronte alla difficoltà di smaltimento di certe questioni, il procuratore assegna eventualmente al gruppo che se ne occupa un numero maggiore di sostituti, oppure magistrati con più esperienza. Si può favorire la circolazione delle conoscenze affiancando ai più esperti i magistrati più giovani, nell’ottica di mantenere equilibrio fra il livello di specializzazione professionale e il tasso di ricambio.

(254) L’art. 4 co. 1, lett. f) della circolare del novembre 2017 stabilisce che il procuratore «procede all’assegnazione

dei magistrati ai gruppi di lavoro, di regola previo interpello o, comunque, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo, adottando criteri diretti alla valorizzazione delle specifiche attitudini dei sostituti, alla loro completa formazione professionale».

(255) Nel momento in cui si dovesse attuare il meccanismo di rotazione per sforamento dei limiti di permanenza,

l’organizzazione approssimativa dei criteri di collocamento nei gruppi determinerebbe un calo di efficacia dell’azione investigativa in quei particolari settori, siccome l’esperienza specialistica non è stata trasmessa per tempo a chi doveva poi succedere.

(256) Il “buon dirigente” è colui che sa coniugare infatti tutti questi fattori. Si propone l’obiettivo di valorizzare le

capacità di coloro che si occupano, già da tempo e in maniera specializzata, di particolari settori, per esempio attribuendogli il ruolo di coordinatore del gruppo, e di sviluppare le potenzialità di coloro i quali, invece, subentrino nell’assegnazione degli affari, gestendo la ripartizione delle questioni con equità e funzionalità.

149 Sono queste le regole di funzionamento dei gruppi di lavoro descritte nella risoluzione del 2009. Sono regole che si ripetono in maniera pressoché identica sin dalla pioneristica delibera sulle tabelle per il biennio 2000-2001 (delibera n. P-99-24076 del 24 dicembre 1999) e che non subiscono rivisitazioni alla luce della circolare unica del 16 novembre 2017. Quest’ultima, però, specifica il procedimento da seguire in caso di modifiche inerenti alla composizione dei gruppi di lavoro (art. 8, co. 2 e co. 8), anche per mettere al riparo i sostituti da esercizi arbitrari dei poteri direttivi. A fortiori,

si ritiene che la stessa procedura debba essere seguita anche nel caso di scioglimento del gruppo da

parte del dirigente, benché di questa evenienza non venga fatta menzione.

Le citate direttive, insieme con il regolamento in materia di permanenza nello stesso incarico, esauriscono, dunque, la disciplina sul funzionamento dei gruppi di lavoro, e, per ulteriori approfondimenti, occorre rinviare all’indagine empirica condotta sui progetti organizzativi degli uffici considerati nelle more della ricerca (v. Parte III, Cap. VIII).