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Il principio di non dispersione del patrimonio conoscitivo e gli strument

Il principio di non dispersione del patrimonio conoscitivo consiste nella necessità di mantenere livelli elevati di efficacia e di efficienza nello svolgimento delle indagini allorquando, in attuazione del meccanismo rotatorio (ma anche per ragioni di altro genere), il dirigente sia tenuto a ricombinare la composizione dei gruppi di lavoro specializzati.

Non è un principio a sé stante. La conservazione delle competenze specializzate, infatti, è anche garanzia pro futuro di non dispersione del materiale probatorio: la raccolta degli elementi indiziari viene svolta dai magistrati che coordinano la polizia giudiziaria, che agiscono eseguendo e facendo eseguire operazioni tecniche calibrate per specifici reati. Il fine è duplice. Gli inquirenti mirano a evitare l’inutilizzabilità che consegue alla violazione delle norme processuali sulle prove e a selezionare i mezzi di ricerca tra quelli che appaiono validi nel caso concreto.

Il procuratore capo si occupa di individuare gli strumenti interni all’ufficio che garantiscono il coordinamento investigativo e la circolazione delle competenze, fra cui, quindi, si contano la

(317) Cfr. M.VIETTI, Mettiamo giudizio, cit., 21.

(318) Ai sensi dell’art. 1 (Campo di applicazione), il citato regolamento in materia di permanenza nella medesima

funzione non si applica, tra gli altri, al «sostituto procuratore della Repubblica presso un ufficio di procura composto da magistrati in numero fino a otto unità compreso il procuratore della Repubblica».

180 coassegnazione dei procedimenti a più magistrati e la formazione di gruppi di lavoro tra sostituti che appartengono a differenti aree specialistiche.

3.3.1 La co-assegnazione dei procedimenti

Per attuare il coordinamento e assicurare linee d’azione univoche, si può utilizzare, anzitutto, lo strumento della co-assegnazione, o co-designazione (ovvero, con una terminologia ormai desueta: co-delega). La coassegnazione del procedimento è un’assegnazione congiunta della trattazione di un certo affare, a beneficio di almeno due magistrati. L’assegnazione congiunta non ha limiti di funzione né di fase. Segue le stesse regole già viste in materia di assegnazione dei procedimenti (cd. principio di simmetria) (319). Per un verso, può essere disposta tra capo e sostituti, fra aggiunto-coordinatore del gruppo di lavoro e sostituti, oppure fra sostituti; per altro verso, può intervenire in occasione dello svolgimento delle indagini, nel corso delle stesse e sino al dibattimento. Resta ferma, in ogni caso, l’esigenza di motivare il provvedimento che la dispone.

La giustificazione del provvedimento di coassegnazione è nel suo effetto. Può garantire incisività e tempestività alle indagini concentrando contemporaneamente la gestione dell’affare in capo a più organi requirenti specializzati. Infatti, quando le indagini vertono su ambiti specialistici diversi, le iniziative degli inquirenti devono essere coordinate e precise. La conduzione del procedimento deve apparire unitaria. In questo senso, l’assegnazione congiunta dell’affare costituisce una deroga ai normali criteri di distribuzione, perché realizza una divisione nominativa che tiene conto della specializzazione (320), se non altro in tutti i casi di collegamento investigativo e processuale.

Sul piano normativo, l’articolo 70, comma terzo, ord. giud. raccomanda di designare per la trattazione più d’un magistrato se i procedimenti riguardano numerosi imputati, o se richiedono indagini e udienze (soprattutto dibattimentali) particolarmente impegnative. In altri termini, la co- assegnazione viene disposta a fronte di due principali situazioni: o quando l’accertamento di alcuni reati si presenta rischioso, oppure quando le indagini vertono su una massa importante di dati da

(319) Il Consiglio superiore stabilisce un principio di simmetria fra assegnazione e coassegnazione. La circolare del

novembre 2017 ne tratta difatti in maniera congiunta, stabilendo che entrambe hanno effetto per la durata delle indagini, sino alla conclusione del procedimento; anche nel caso della coassegnazione, con l’atto che la dispone, il procuratore può stabilire i criteri cui il sostituto deve attenersi (art. 10).

(320) Come se la rigidità dei criteri oggettivi fosse temperata allo scopo di garantire nel caso concreto la migliore

trattazione specializzata possibile. Ciò, anche perché i criteri automatici di assegnazione dei procedimenti appiattiscono più facilmente le competenze professionali, essendo niente più che una ripartizione di tipo meramente meccanico.

181 esaminare; così è, ad esempio, in materia ambientale, in casi di corruzione fra esponenti politici e istituzionali, nonché a fronte di malattie lungo-latenti.

Si consideri un caso piuttosto frequente nella prassi. Un p.m. del gruppo specializzato nei reati contro la pubblica amministrazione si accorge, nel corso delle investigazioni, che la “tangente” è stata coperta da fatture per crediti falsi o inesistenti. Viene interpellato il coordinatore del gruppo P.A., che, se lo ritiene opportuno, contatta il coordinatore del gruppo specializzato nella criminalità economica al fine di disporre la coassegnazione tra il p.m. titolare originario del procedimento e un magistrato del secondo gruppo. Potrebbe anche darsi il caso che un’indagine su fenomeni corruttivi richiedesse speciali competenze nei reati societari, perché la somma utilizzata come pretium sceleris dell’attività corruttiva è stata raccolta tramite false attestazioni nel bilancio della società. Le ipotesi che possono venire in rilievo sono di fatto illimitate.

Salvo che sia diversamente disposto dal programma organizzativo dell’ufficio, la co- assegnazione viene autorizzata con provvedimento dei coordinatori dei gruppi specializzati se i magistrati fanno parte delle sezioni che loro stessi dirigono, mentre in tutti gli altri casi è necessario che intervenga il decreto del procuratore capo.

Le co-designazioni implicano collaborazioni necessarie, effettive e ininterrotte fra i magistrati (321). Ciascuno, tuttavia, conserva la facoltà di agire anche in maniera separata per il compimento degli atti di indagine, a due condizioni: che sia stata raggiunta un’intesa in tal senso e che non siano compromesse efficienza e tempestività nella definizione dell’affare.

n nessun caso l’assegnazione congiunta determina lo spostamento dei magistrati ad altra sede rispetto al gruppo di appartenenza (322).

3.3.2 I gruppi di lavoro intersezionali

L’intervento del procuratore è necessario anche quando si presenti l’opportunità di assegnazione congiunta fra gruppi di lavoro (o fra pool) intersezionali. In un quadro complessivo

(321) Per la cui violazione si può incorrere in responsabilità di tipo disciplinare, cfr. M.FANTACCHIOTTI -M.FRESA

- V. TENORE - S. VITELLO, La responsabilità disciplinare nelle carriere magistratuali: magistrati ordinari,

amministrativi, contabili, militari, onorari, avvocati dello Stato, Milano, Giuffrè, 2010, 161.

(322) Non è questo il caso della coassegnazione per cd. “mobilità temporanea”, che serve, al contrario, per far fronte

a esigenze organizzative invece che investigative (art. 6 comma 3-quinquies L. 4 maggio 1998, n. 133). Al riguardo, si veda L.POMODORO -D.PRETTI, Manuale di ordinamento giudiziario, Torino, Giappichelli, 2015; M. FANTACCHIOTTI - F. FIANDESE, Il nuovo ordinamento giudiziario, Padova, Cedam, 2009, 189; nonché CSM, Circolare in materia di

supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali (Delibera del 20 giugno 2018), in

https://www.csm.it/documents/21768/87316/Circolare+Applicazione+e+supplenze+%28delibera+20+giugno+2018%29 /5b7235ed-c453-ce8b-d809-244c7e76c941 [febbraio 2020].

182 volto alla tutela della correttezza, puntualità e uniformità dell’azione penale, questo è un altro strumento che consente di evitare la dispersione del patrimonio conoscitivo, utile quando le indagini richiedono competenze concorrenti: specializzazioni che fanno capo, ad esempio, a magistrati dei gruppi di lavoro ordinari e altri della Direzione distrettuale (323).

La finalità è di prevenire iniziative disomogenee dei magistrati, che sono iniziative “free lance” dettate dall’intuito, piuttosto che dal metodo.

I casi sono due: la vicenda che ha dato origine al procedimento penale può essere sussunta nelle fattispecie criminose “classiche”, ma è caratterizzata dall’impiego di metodologie tipicamente mafiose; oppure, nel caso opposto, il sodalizio criminoso compie reati che si rifanno a materie speciali come l’ambiente (è noto il caso delle ecomafie), l’immigrazione e lo sfruttamento del lavoro (traffico di esseri umani e caporalato). Altre connessioni sono emerse con riferimento ai reati di tipo informatico, che sono ormai divenuti una parte importante delle attività criminose delle organizzazioni criminali e dei gruppi terroristici (324): siccome la competenza a indagare sulla criminalità informatica spetta alla procura distrettuale, ma non per questo anche alla D.D.A., è il procuratore capo a valutare l’opportunità di istituire una collaborazione tra i gruppi di lavoro destinati alla cura dei due settori.

In generale, la trattazione del procedimento può essere, giustappunto, co-assegnata, o mediante assegnazione congiunta al magistrato del gruppo ordinario e al magistrato della Direzione (325), oppure rimessa in via stabile a gruppi di lavoro costituiti da entrambe le figure.

La coassegnazione riguarda tradizionalmente il magistrato della D.D.A. e indagini o processi fuori della sua competenza funzionale. Succede, infatti, che l’indagine per reati ordinari presenta profili di rilievo per la Direzione distrettuale (per esempio, omicidio di un noto pregiudicato, sequestro di ingenti quantità di armi e di particolari sostanze stupefacenti, ecc.), allora, se ha dato la propria disponibilità, il magistrato della Direzione distrettuale può ottenere la trattazione congiunta

(323) A fronte di tale evenienza, vi è facoltà di procedere a co-designazione (art.70-bis, comma 3, ord. giud.), oppure

di designare, in via esclusiva, un sostituto procuratore alla D.D.A. nonostante che non vi appartenga. In questo caso, occorre un provvedimento motivato del dirigente, che deve essere comunicato ai magistrati della D.D.A. e al C.S.M.

(324) Cfr. M. L. BITONTO, L’accentramento investigativo delle indagini sui reati informatici, in Diritto

dell’Internet, 2008, n. 5, 503-506.

(325) Tale possibilità è espressamente prevista in CSM, Nuova circolare in tema di organizzazione delle direzioni

distrettuali antimafia, Circolare n. P24930 del 19 novembre 2010 (Delibera del 17 novembre 2010), sub art. 8, presso

https://www.csm.it/web/csm-internet/-/modifiche-ed-integrazioni-alla-nuova-circolare-in-tema-di-organizzazione-delle- direzioni-distrettuali-antimafia- [febbraio 2020]. Detta delibera è stata prima integrata con una nota del 5 marzo 2014, che ha regolamentato i casi di designazione per l'esercizio delle funzioni requirenti nei procedimenti ex art. 51 comma 3 bis c.p.p. di magistrati non appartenenti alla D.D.A., ed è stata poi modificata in data 16 ottobre 2016, in maniera che fosse agevolata l’acquisizione di un patrimonio conoscitivo «in relazione al settore di affari ed alle specifiche indagini che [il magistrato entrante] erediterà dal magistrato uscente» anche tramite l’utilizzo di co-assegnazioni.

183 di affari ordinari (art. 102, cd. codice delle leggi antimafia), soprattutto se ordinario significa anche specializzato, ossia reato di competenza del gruppo di lavoro (326).

Si dia, altresì, il caso in cui gli intrecci investigativi tra uno o più settori specialistici accadono con una certa frequenza. Il procuratore potrà basarsi sull’esperienza pregressa e sull’analisi statistica, di talché, visto il numero delle co-assegnazioni autorizzate in un certo periodo, sia costituito un gruppo di lavoro intersezionale che si occupi stabilmente e in via preventiva della cura di tali settori. Per citarne alcune, le indagini di questo genere hanno ad oggetto fenomeni di riciclaggio, traffico illecito di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, traffico di rifiuti, reati in materia urbanistica e appalti, immigrazione clandestina, caporalato, e molto altro, anche alla luce del dato sovranazionale. L’esistenza di connessioni tra la criminalità organizzata, da un lato, e i fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, dall’altro, è di fatto pacifica (327).

In definitiva, i gruppi di lavoro intersezionali rappresentano una forma superiore, stabile e strutturata di coordinamento. Malgrado l’alto potenziale e il carattere versatile (328), non se ne contano molti esempi; in parte, la ragione è che gruppi di questo tipo possono essere costituiti soltanto

(326) L’art. 102 del codice antimafia dispone che il procuratore distrettuale designi per la trattazione delle questioni

elencate al comma 3-bis dell’art. 51 del codice di rito esclusivamente i magistrati della Direzione distrettuale, ma in via eccezionale possono essere designati anche altri magistrati. Le eccezioni non sono specificate.

Se ne ricavano alcune dall’art. 8 della circolare C.S.M. del 17 novembre 2010, di riorganizzazione delle Direzioni distrettuali, nella versione modificata da una nota consiliare del 5 marzo 2014. Il testo originario del citato articolo 8 stabiliva che le co-assegnazioni a magistrati non appartenenti alla Direzione distrettuale antimafia, né a questa applicati, dovessero essere disposte in caso di collegamenti investigativi o processuali esistenti fra i procedimenti interessati, nel rispetto delle specifiche professionalità necessarie per accertare i fatti, ma senza pregiudicare l’equità nella ripartizione dei carichi di lavoro.

A seguito della riscrittura, il generico richiamo a “collegamenti investigativi o processuali” è scomparso, perché la mancanza di criteri atti a individuare le ipotesi eccezionali di coassegnazione contrastava con le regole di predeterminazione dei criteri organizzativi in materia di formazione dei gruppi e assegnazione degli affari. In sua vece, allora, è stato esplicitato che la coassegnazione del procedimento, in casi del tipo considerato, debba avvenire soltanto quando siano necessarie specifiche professionalità «ulteriori e diverse» rispetto a quelle possedute dai magistrati della Direzione distrettuale, oppure per assicurare «un’equa ripartizione del carico di lavoro». Inoltre, la coassegnazione non può che essere decretata durante la fase delle indagini preliminari, salvo che per garantire l’intervento in udienza al magistrato titolare originario del procedimento o ad altro componente della D.D.A. Cfr., in proposito, CSM, Circolare n.

P4089/2014 del 7 marzo 2014 (Delibera del 5 marzo 2014), Modifica dell’art. 8 della Circolare in tema di organizzazione delle Direzioni Distrettuali Antimafia, presso http://www.procuragenerale.cagliari.it/documentazione/D_2658.pdf, [febbraio 2020], o in http://www.procuragenerale.sassari.it/documentazione/D_3859.pdf [febbraio 2020].

Già la relazione alla menzionata nota del marzo 2014 rilevava il contrasto di previsioni generiche con la disciplina dei gruppi di lavoro e dell’assegnazione degli affari, ma aggiungeva anche che la coassegnazione del magistrato non appartenente alla D.D.A. determinava effetti sia quanto a organizzazione dell’attività, che in relazione all’affinamento di competenze, così da garantire all’ufficio efficacia nella conduzione dell’indagine e da permettere al magistrato codesignato di concorrere per la nomina a procuratore antimafia. Proprio quest’ultimo dato conferma che le “specifiche professionalità ulteriori e diverse” non sono che le conoscenze intersezionali, quelle che sono in possesso dei gruppi di lavoro ordinari.

(327) Basti richiamare il d. lgs. n. 231/2007, di attuazione delle Direttive europee antiriciclaggio 2005/60/CE e

2006/70/CE.

(328) Riconosciuti sia dalla nota delibera del 9 maggio 2018 in materia di reati di violenza di genere e domestica,

che dalla risoluzione sulle misure di prevenzione antimafia e di aggressione ai patrimoni illeciti, di cui alla delibera plenaria CSM del 13 settembre 2017. Anche a tal proposito, entrambi i documenti possono essere consultati tramite il Codice dell’organizzazione giudiziaria, II, cit., 517 e 578.

184 nelle procure distrettuali, e, inoltre, non bisogna trascurare altri problemi strutturali come il tasso di scopertura dell’organico e la quantità dei carichi di lavoro complessivi.