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La funzione estensiva della responsabilita` ex art 2497, 1 e

sociali della dominata.

La scelta normativa di espungere la societa` eterodiretta dal no- vero dei legittimati attivi all’esercizio della responsabilita` ex art. 2497, 1 co., c.c., alla quale si e` appena cercato di fornire un fondamento giuridico, risulta essere particolarmente penalizzante per gli interessi dei creditori (148).

Nel sancire la risarcibilita` a favore dei singoli soci esterni della dominata di un danno che interessa direttamente il patrimonio della loro societa` (il danno, cioe`, alla redditivita` e al valore della partecipa- zione sociale), il legislatore deroga — rispetto alla responsabilita` da direzione e coordinamento — la regola che limita il diritto al risarci- mento del singolo socio al solo pregiudizio ‘‘direttamente’’ arrecato- gli (149). La dottrina occupatasi specificamente della questione ha sot-

tolineato che il principio generale ricavabile dall’art. 2395 c.c. discende dal ‘‘sistema societario’’ ed in particolare dalle ‘‘regole organizzative tese ad imprimere un vincolo di indisponibilita` sul patrimonio in fun- zione del conseguimento dell’oggetto sociale (Vermo¨gensbin- dung)’’ (150). Piu` specificamente, al socio uti singulus e` precluso appro-

priarsi del valore derivante dalla riparazione del danno al patrimonio sociale, poiche´ anche quest’ultimo elemento economico positivo e` sot- toposto alla Vermo¨gensbindung. Pertanto, derogando alla regola gene- rale suddetta in nome dell’effettivita` della tutela dei soci (151) nell’am-

bito dei gruppi, l’art. 2497, 1 co., c.c. determina un sacrificio ‘‘degli interessi esterni all’impresa protetti dalla disciplina d’organizzazione del patrimonio e, in primo luogo, dalle regole sull’integrita` del capitale sociale’’ (corsivi aggiunti) (152). Se il meccanismo risarcitorio intro-

(148) Pare opportuno, in tale passaggio, accogliere l’istanza di quegli autori che hanno ritenuto proficuo nell’esaminare la disciplina del gruppo distinguere la posizione propria dei soci da quella dei creditori, che apparentemente sono invece state accomu- nate dalla legge in un trattamento unitario. V. G. Scognamiglio, Danno, cit., 947 ss.

(149) Pinto, La responsabilita`, cit., 925.

(150) Pinto, La responsabilita`, cit., 921; Guerrera, La responsabilita`, cit., 309 ss.; G. Scognamiglio, Autonomia e coordinamento nella disciplina dei gruppi di sop- cieta`, Torino, 1996, 152 ss.; Libertini-Scognamiglio, Illecito del terzo e legittimazione del socio all’azione risarcitoria, in Riv. dir. priv., 2002, 405 ss.

(151) In particolare sulle ragioni che giustificano il riconoscimento a favore dei soci esterni del diritto al risarcimento di un danno sociale individuale nel gruppo v. Weigmann, I gruppi di societa`, cit., 208; Guerrera, La responsabilita`, cit., 316 ss.

(152) Pinto, La responsabilita`, cit., 936.

dotto dalla riforma per il caso di abuso di eterodirezione risulta parti- colarmente ‘‘garantista’’ nei confronti dei soci della dominata, non al- trettanto puo` dirsi per i creditori della medesima: essi vedono lesa l’integrita` patrimoniale della societa` debitrice per il fatto che ad essa, pur essendo il soggetto leso dalla diminuzione patrimoniale conse- guente alla violazione della correttezza societaria ed imprenditoriale, e` sottratta la possibilita` di beneficiare dell’eventuale risultato utile dell’a- zione risarcitoria (153). In sostanza alla luce di tali considerazioni si

puo` affermare che i creditori di una societa` sottoposta a direzione e coordinamento sono soggetti ad un duplice rischio: non soltanto quello di subire una lesione dell’interesse all’integrita` del patrimonio sociale della loro debitrice in conseguenza dell’attuazione di una attivita` di direzione e coordinamento censurabile ex art. 2497, 1 co., c.c.; ma anche quello di veder menomato il medesimo interesse dal meccanismo risarcitorio predisposto dalla legge a favore dei soci in caso di eterodi- rezione abusiva.

Tali considerazioni paiono capaci di giustificare il riconoscimento ai creditori della societa` eterodiretta del diritto di agire non nei con- fronti di quest’ultima in base al rapporto obbligatorio, ma nei con- fronti di un insieme di soggetti terzi rispetto ad esso. Infatti, dall’art. 2394 c.c. — il quale certamente ha costituito il modello dell’azione a favore dei creditori della eterodiretta — si ricava che il legislatore non consente ai creditori di aggredire il patrimonio degli amministratori al di fuori di una situazione di ‘‘sbilancio negativo’’ (eccedenza delle pas- sivita` sulle attivita`, dunque, insufficienza del patrimonio al soddisfaci- mento dei creditori); il creditore insoddisfatto di una societa` sana deve, al contrario, limitare le sue pretese al patrimonio sociale (154). Dunque,

la legittimazione dei creditori della dominata a pretendere il risarci- mento nei confronti di soggetti diversi dalla debitrice prevista dai co. 1 e 2 dell’art. 2497 c.c. puo` essere spiegata in considerazione della possibile duplice lesione all’integrita` del proprio patrimonio cui la so- cieta` dominata puo` essere sottoposta nel contesto del gruppo. A fronte di cio`, lo ‘‘sbilancio negativo’’ di quest’ultima risulta essere un’even- tualita` normalmente ricorrente in caso di abuso di direzione unitaria; pertanto il legislatore, pur disponendo la preventiva escussione del patrimonio sociale della propria debitrice (art. 2497, 3 co., c.c.), ag- giunge anche la previsione di azioni risarcitorie nei confronti di sog-

(153) Cio` a prescindere dal fatto che si ritenga o meno la societa` eterodiretta legittimata ad agire nei confronti della capogruppo. Anche qualora si ammetta tale possi- bilita`, comunque la societa` non potrebbe richiedere il risarcimento di quel danno che sia gia` stato risarcito a favore del socio, posto che un unico danno non puo` essere risarcito due volte. Cosı` G. Scognamiglio, Danno, cit., 947 ss.

(154) Mozzarelli, Responsabilita`, cit., 55.

getti estranei al rapporto obbligatorio, nel presupposto che tale escus- sione risulti infruttuosa.

4.5. Qualche ulteriore spunto in merito alla capogruppo come