• Non ci sono risultati.

L’indennizzo ed il nesso di solidarieta` fra l’obbligazione risarcitoria

Terminata l’analisi dei presupposti del rimedio in esame, occorre dedicare qualche cenno all’indennizzo che esso consente di percepire. La responsabilita` di cui all’art. 2497, 2 co., ult. parte, c.c., avente natura indennitaria (103), consiste nell’obbligo di corrispondere

un indennizzo di importo non superiore al vantaggio conseguito. La limitazione oggettiva dell’indennizzo — perfettamente corri- spondente a quella prevista nell’art. 2041, c.c. — ha la funzione di evitare che l’azione — finalizzata a rimediare ad uno spostamento pa- trimoniale privo di causa — possa creare nuovi squilibri a danno, questa volta, di chi si sia originariamente arricchito (in misura minore rispetto al danno patito dall’impoverito).

L’art. 2497 c.c. prevede, inoltre, l’applicazione della solidarieta`, che implica, ex latere debitoris, l’obbligo di pagare l’intero con effetto liberatorio per gli altri consorti. Chiaramente, l’obbligazione solidale del beneficiario consapevole e` limitata ad un importo pari all’inden- nizzo. Il che tuttavia non e` di ostacolo all’operare dell’istituto della solidarieta` (104).

Qualora si consenta ai legittimati attivi di agire direttamente contro il beneficiario, disapplicando il principio di sussidiarieta`, oc- correra`, pertanto, ammettere un ‘‘concorso integrativo’’ fra rimedio risarcitorio e rimedio restitutorio: se l’impoverito ha gia` ottenuto l’in- dennizzo per l’ingiustificato arricchimento, potra` ulteriormente pre- tendere dagli altri obbligati in solido (per responsabilita` risarcitoria) soltanto il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, dopo averne fornito la prova (105).

senso (insolvenza o insufficienza del patrimonio dell’obbligato principale, da superare tramite l’esercizio del rimedio restitutorio verso un diverso soggetto, senza l’ostacolo della sussidiarieta` pur intesa in concreto), posto che obbligato al risarcimento e all’in- dennizzo e` il medesimo soggetto. La disapplicazione della sussidiarieta` non trova in tal caso alcuna giustificazione, che consenta di superare la concezione tradizionale del rime- dio indennitario.

(103) V. Trib. Milano, 23 aprile 2008, cit.

(104) La solidarieta` permane nonostante l’adempimento soggettivamente alterna- tivo sia previsto per una parte soltanto della prestazione (Gnani, La responsabilita` soli- dale, cit., 56 nt. 169).

(105) Cosı` Albanese, Ingiustizia, cit., 412, sebbene in riferimento all’art. 2041 c.c.; Sirena, La restituzione, cit., 78.

Cio` che crea maggiori difficolta` di inquadramento generale e` la previsione di ‘‘un modello di solidarieta` passiva « diseguale »’’ (106). In

particolare — si e` rilevato — e` piuttosto insolito che si qualifichi ‘‘solidale’’ una responsabilita` che non solo ha un titolo differente da quella della capogruppo e da quella di chi ha ‘‘preso parte’’ alla dire- zione illecita, ma che, inoltre, e` ‘‘— almeno potenzialmente e da un punto di vista quantitativo — distinta [dalle precedenti], dovendosi non solo provare, ma anche quantificare un arricchimento che non necessariamente corrisponde al danno sofferto dalla societa` « svuo- tata »’’ (107).

Si e` affermato, inoltre, che ‘‘per l’applicazione del principio della solidarieta`, e` necessario che il soggetto abbia concorso a produrre il danno, mentre non e` sufficiente che egli si sia limitato a profittare dell’altrui comportamento dannoso’’ (108).

Tale rilievo e` certamente da condividere qualora si consideri la solidarieta` prevista dall’art. 2055 c.c. Ma altrettanto certamente l’ob- bligazione solidale risarcitoria contemplata da tale disposizione non puo` trovare applicazione rispetto alla fattispecie del beneficiario consa- pevole in quanto costui — non avendo fornito alcun contributo causale alla realizzazione dell’evento lesivo, ma avendone soltanto tratto un vantaggio — non e` un soggetto al quale il fatto lesivo dell’abuso di eterodirezione e` co-imputabile unitamente alla capogruppo e ai concor- renti ex art. 2497, 2 co., prima parte, c.c. Viene dunque a mancare il substrato strutturale della solidarieta` risarcitoria, che e` costituito ‘‘sem- pre [da]ll’obbligazione soggettivamente complessa’’ (109), prescritta dal

legislatore in relazione al con-debito risarcitorio con l’espressione ‘‘me- desimo fatto dannoso’’.

Il titolo della co-obbligazione solidale imputabile al beneficiario consapevole deve essere individuato, invece, nella c.d. ‘‘rispondenza per indennita`’’ (110), la quale deriva proprio da un atto lecito dannoso

qual e` l’arricchimento ingiustificato (111).

Ma allora la scelta compiuta dal legislatore della riforma nel pre- vedere la solidarieta` all’art. 2497, 2 co., ult. part, c.c. risulta conforme

(106) Secondo la felice espressione di Guerrera, Gruppi di societa`, cit., 27. (107) Niutta, La novella, cit., 398.

(108) Cfr. Monateri, La responsabilita` civile, cit., 145, ove si riferisce tale opi- nione alla Corte di Cassazione. L’autore cita a sostegno di tale affermazione Cass., 13 maggio 1989, n. 2204, in Riv. Corte conti, 1989, 167; Cass., 18 luglio 1987, n. 6341, Mass. foro it., 1987; Cass., 29 gennaio 1981, n. 693, in Giur. it., 1981, I, 1, 885.

(109) Gnani,La responsabilita` solidale, cit., 45, il quale afferma che ‘‘l’art. 2055 c.c. [e`] applicazione dell’art. 1294 c.c.: ribadisce nel campo del condebito risarcitorio l’adempimento secondo solidarieta` dell’o.s.c.’’.

(110) Orlandi, La responsabilita` solidale, cit., 182 ss., 199 ss.

(111) Riconducono l’arricchimento ingiustificato entro tale categoria Rescigno, voce Obbligazioni, cit., 158; Mazzola, Responsabilita` cit., 202 ss.

a quella ricorrente in altre fattispecie astratte: la solidarieta` in rela- zione alla c.d. rispondenza per indennita` (che puo` derivare dall’assun- zione del rischio altrui) viene ritenuta applicabile anche nel caso del- l’art. 18 l. 990/1969 sull’assicurazione obbligatoria (112). In entrambe

tali ipotesi l’obbligazione solidale dei diversi responsabili (l’autore del danno e l’assicuratore, nella prima ipotesi; la capogruppo, gli eventuali concorrenti all’abuso di eterodirezione e il beneficiario consapevole di quest’ultimo, nella seconda) trae origine da titoli diversi non unificati entro il medesimo fatto dannoso.

Quanto rilevato offre lo spunto anche per spiegare il significato della specifica prescrizione della solidarieta` nei confronti del beneficia- rio consapevole; mentre il vincolo solidale dei concorrenti all’eterodi- rezione abusiva avrebbe potuto ricavarsi dai principi in via interpreta- tiva. ‘‘L’automatismo normativo’’ circa l’applicazione della solidarieta` passiva, infatti, vale soltanto al ricorrere dell’eadem causa obbligandi; in assenza di quest’ultima — come nel caso dell’obbligo restitutorio del beneficiario consapevole rispetto a quelli imposti dalle disposizioni precedenti — e` richiesta una specifica previsione che associ ad una fattispecie l’applicazione della solidarieta` (113).

4.

Inquadramento sistematico del rimedio contro i beneficiari