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La responsabilita` di cui all’art 2497, comma 2, prima parte,

3. Confronto fra l’art 2497, 2 co., prima parte, c.c e l’art 2055 c.c

3.2. La responsabilita` di cui all’art 2497, comma 2, prima parte,

Cio` premesso si tratta di stabilire quale sia l’illecito che la fatti- specie di responsabilita` in esame consente di sanzionare. A tal fine — ossia per inquadrare dogmaticamente l’illecito sanzionato — assume fondamentale importanza l’elaborazione della dottrina e della giuri- sprudenza civilistica sull’interferenza del terzo nell’attuazione del rap- porto obbligatorio. Occorre cioe` far riferimento a quella che i sosteni- tori di tale costruzione hanno definita come una delle ‘‘mobili frontiere del danno ingiusto’’ (27).

Si allude alla variegata fenomenologia del ‘‘concorso nell’inadem- pimento’’ (28), la quale si caratterizza per il fatto che il terzo interviene

(25) Cariello, Dal controllo congiunto all’attivita` congiunta di direzione e coor- dinamento di societa`, in Riv. soc., 2007, 57; Giannelli, Covenants finanziari, cit., 619 ss.

(26) Di Martino, La responsabilita` del terzo, cit., 1383, la quale esplicitamente afferma (in un parallelo fra l’art. 2055 c.c. e l’art. 110 c.p.) che una disposizione che assolve una funzione estensiva, facendo cadere sotto la sanzione fatti che altrimenti non sarebbero punibili, deve individuare essa stessa il titolo di responsabilita` comminata.

(27) Il riferimento e` naturalmente a Galgano, Le mobili frontiere, cit., 1 ss. (28) Il riferimento sistematico che si richiama non e` invece la fattispecie della ‘‘lesione del credito’’. Essa, nella configurazione assunta allo stato attuale della riflessione civilistica, postula un impedimento di natura esterna, ‘‘frapposto dal terzo all’attuazione del rapporto obbligatorio, ...che non incide direttamente sull’attivita` solutoria del debi- tore, ma si configura invece nei confronti di essa come una causa estranea’’ (Castro- novo, La nuova responsabilita`, cit., 117) idonea a causare l’impossibilita` sopravvenuta della prestazione del debitore, alla stessa stregua del caso fortuito Mozzarelli, Respon- sabilita`, cit., 136). Come tale, infatti, il comportamento del terzo non solo ‘‘impedisce

nel rapporto giuridico altrui ed agisce, per cosı` dire, dall’interno di esso, mediante comportamenti ‘‘che provocano... l’inattuazione dell’ob- bligo assunto da parte del debitore’’ (29).

Sembra, infatti, evidente come la norma in esame persegua come illecito il fatto di qualunque soggetto, al quale sia imputabile un con- tributo causalmente efficiente alla realizzazione dell’inadempimento dell’obbligazione cui e` assoggettata la capogruppo ai sensi della pre- scrizione implicitamente ricavabile dall’art. 2497, 1 co., c.c. (30). ‘‘Chi

abbia comunque preso parte al fatto lesivo’’, cioe`, e` assoggettato a responsabilita` per aver posto in essere una delle cause dell’inadempi- mento della holding consistente nell’esercizio dell’eterodirezione in vio- lazione dei principi di correttezza societaria e imprenditoriale (31).

In base a quanto appena rilevato, pertanto, la norma in esame puo` essere annoverata fra quelle ipotesi di complicita` del terzo nel- l’inadempimento contrattuale, nelle quali il requisito dell’illiceita` del comportamento del terzo e dell’ingiustizia del danno da costui cagio- nato viene ancorato ad un’esplicita previsione legislativa (32).

l’adempimento, ma preclude altresı` l’inadempimento e la responsabilita` del debitore’’ (Castronovo, La nuova responsabilita`, cit., 118; conf. in giurisprudenza da ultimo Trib. Nola, 24 gennaio 2008) che, al contrario, nel caso dell’art. 2497, 1 co., c.c. e` espressamente statuita, in dejure.it.

(29) Guerrera, La responsabilita`, cit., 282.

(30) Maggiolo, Il risarcimento, cit., 78, rileva che la complicita` possa configu- rarsi rispetto all’inadempimento di una qualunque obbligazione, anche non avente — come quella riferibile alla capogruppo — fonte contrattuale. Per la ricostruzione dell’art. 2497, 1 co., c.c., come norma dalla quale risulta implicitamente ricavabile un’obbliga- zione v. cap. I.

(31) La complicita` nell’inadempimento e` una fattispecie di responsabilita` civile da considerarsi ormai saldamente radicata anche nella giurisprudenza della Cassazione. Cfr. da ultimo Cass., 10 ottobre 2008, 25016, in Giust. civ. mass., 2008, 1473; Cass., 3 dicembre 2002, n. 17110, in Giust. civ. mass., 2002, 2100 la quale afferma che ‘‘e` configurabile, secondo i principi della tutela aquiliana del credito, il concorso fra l’ille- cito contrattuale della societa` e quello extracontrattuale dell’amministratore, o di qual- siasi altro soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, il cui comportamento doloso o colposo abbia cagionato o concorso a cagionare l’inadempimento della societa`’’ (corsivo aggiunto); Cass., SS.UU., 8 gennaio 1999, n. 108, in Corr. giur., 1999, 173; Cass., 13 gennaio 1996, n. 251, in Foro it., 1996, I, 1279; Cass., 25 giugno, 1993, n. 7063, in Giust. civ. mass., 1993, 1083. Tale giurisprudenza consente di smentire una delle obie- zioni che e` stata sollevata contro la tesi — sostenuta nel cap. precedente — della natura contrattuale della responsabilita` della capogruppo. Si dice: ‘‘la previsione (sempre nel comma 2 dell’art. 2497 c.c.) di una serie indeterminata di potenziali responsabili... per aver ‘‘preso parte al fatto lesivo’’ e` tipica di una fattispecie di concorso nel compimento di un fatto illecito (Sbisa`, Sulla natura, cit., 816). Ma a cio` viene da replicare: nei casi considerati dalla giurisprudenza citata in materia di concorso all’inadempimento, l’affer- mazione di una responsabilita` solidale da parte dei concorrenti non ha certo determinato come conseguenza che si mettesse in discussione la natura contrattuale della responsabi- lita` del debitore.

(32) Cfr. al riguardo le fattispecie prese in esame da Galgano, Le mobili fron- tiere, cit., 17 ss., il quale considera fra queste ipotesi anche le fattispecie di diritto societario di cui all’art. 2394 c.c. (conf. Franzoni, L’illecito, cit., 880; Mozzarelli, Responsabilita`, cit., 138 ss.; Libonati, Creditori sociali e responsabilita` degli ammini-

Occore infatti considerare che, secondo i principi generali del sistema della responsabilita` civile, non ogni atto dannoso e` per cio` stesso ingiusto, per cui la semplice cooperazione al compimento del danno conseguente all’inadempimento del debitore non puo` essere suf- ficiente a determinare la co-responsabilita` del compartecipe. Mentre per il primo l’imputazione di un illecito deriva direttamente dalla vio- lazione del vincolo obbligatorio cui e` soggetto, altrettanto non puo` valere per la valutazione dell’ingiustizia del danno nei confronti del concorrente, che e` estraneo all’obbligazione. Per accertare il presuppo- sto fondamentale della responsabilita` civile dell’ingiustizia del danno occorre, quindi, ricorrere ad una valutazione comparativa degli inte- ressi configgenti del danneggiante e del danneggiato, al fine di accer- tare se il fatto del primo abbia causato la lesione di un interesse giuri- dicamente rilevante e tutelato dall’ordinamento giuridico (33).

Nel caso della norma in esame, pero`, tale valutazione compara- tiva e` effettuata gia` a livello normativo (34).

L’inquadramento della fattispecie ex art. 2497, 2 co., prima parte c.c., nella figura del concorso all’inadempimento conferma che la re- sponsabilita` solidale di chi prende parte al fatto lesivo lı` prevista di- pende dal realizzarsi di un ‘‘unico evento dannoso’’ (presupposto es- senziale per la nascita del con-debito risarcitorio ex art. 2055 c.c. (35))

rispetto a quello cagionato dall’abuso di eterodirezione (art. 2497, 1 co., c.c.).

Con riferimento a tale fattispecie, la dottrina civilistica afferma, infatti, che ‘‘il comportamento del... complice divent(a) rilevante uni- camente in concorso con quello del debitore e comunque non mai senza che il debitore non adempia, perche´ e` solo con l’inadempimento del debitore che nasce il danno per il creditore’’ (36). Ne consegue che

stratori nelle societa` di capitali, il nuovo diritto delle societa`, diretto da Abbadessa - Portale, 3, Torino, 2007, 628) e dell’art. 3 L. amm. Straord. 1979.

(33) Cosı` (ossia come valutazione comparativa d’interessi contrapposti) e` rico- struito il concetto di ingiustizia del danno a partire da Busnelli, La lesione del diritto di credito da parte di terzi, Milano, 1964, 84 ss.; Rodota`, Il problema, cit., 193 ss.; Cass., sez un., 22 luglio 1999, n. 500, cit.

(34) Si riprende la spiegazione fornita da Jaeger, ‘‘Direzione unitaria’’, cit., 832 circa la previsione da parte dell’ordinamento di ipotesi tipiche di illeciti extracontrattuali, al fine di confutare le obiezioni tese ad affermare la superfluita` di simili previsioni in un ordinamento quale il nostro, nel quale esiste un sistema di illeciti atipici (fondato dalla clausola generale ‘‘danno ingiusto’’ di cui all’art. 2043 c.c.). L’autore sostiene cioe` che la previsione di atti e comportamenti tipici come fonti di responsabilita` extracontrattuale presenta l’indiscutibile utilita` di segnalare all’interprete l’espressione di un giudizio di valore che, lungi dall’essere incompatibili con il principio dell’art. 2043 c.c., riempiono di contenuto la clausola generale del danno ingiusto in esso contenuto, che in quanto tale, altrimenti, dovrebbe essere ricostruita dall’interprete ai fini della sua applicazione pratica. (35) Orlandi, La responsabilita` solidale, 123; Gnani, La responsabilita` solidale, cit., 127 ss.

(36) Castronovo, La nuova responsabilita`, cit., 117.

in tale illecito unico e` l’evento lesivo imputabile al debitore e all’even- tuale concorrente: esso consiste proprio nell’inadempimento della pre- stazione dovuta al creditore (37). Poiche´ il terzo concorrente nell’ina-

dempimento ed il debitore sono co-responsabili per un unico evento lesivo, ricorre uno degli elementi della fattispecie dannosa complessa cui il legislatore collega, in applicazione dei principi fissati nell’art. 2055, c.c., la nascita di un’obbligazione risarcitoria solidale (38).

3.3. L’art. 2497, 2 co., prima parte, c.c. come norma che di-