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L’art 2497, 2 co., prima parte, c.c come norma che dispone

3. Confronto fra l’art 2497, 2 co., prima parte, c.c e l’art 2055 c.c

3.3. L’art 2497, 2 co., prima parte, c.c come norma che dispone

i soci della societa` eterodiretta.

La funzione specifica dell’art. 2497, 2 co., prima parte, c.c., ri- spetto alla semplice applicazione dell’art. 2055 c.c., emerge anche da un diverso punto di vista.

In mancaza della previsione in esame, l’interprete avrebbe incon- trato delle difficolta` ad affermare la responsabilita` solidale con la ca- pogruppo degli eventuali concorrenti all’abuso di eterodirezione. In tal caso, infatti, si sarebbe determinato un contrasto fra l’applicazione alla fattispecie concreta degli istituti della responsabilita` civile, da una parte, e dei principi generali del diritto societario, dall’altra.

Applicando il diritto comune, si puo` configurare la responsabilita` di chi abbia preso parte alla violazione dei principi di corretta gestione sub specie di concorso all’inadempimento della capogruppo, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e — stante il concorso causale alla realizzazione di un unico evento lesivo — dell’art. 2055 c.c. (39). In particolare, i con-

correnti alla violazione dell’obbligazione ricavabile dall’art. 2497, 1 co., c.c. devono risarcire il danno alla redditivita` e al valore della partecipa- zione sociale ai soci, i quali — come creditori della prestazione avente

(37) In questo senso v. Franzoni, L’illecito, cit., 880.

(38) Il leading case relativo alla condanna del terzo per aver concorso nell’ina- dempimento del debitore (riguardante la fattispecie della doppia alienazione immobiliare) afferma esplicitamente che ‘‘la partecipazione del terzo, estraneo al rapporto contrattuale, alla violazione degli obblighi negoziali commessa da un contraente, comporta la con- danna in solido di entrambi al risarcimento del danno’’ (corsivo aggiunto. Cass., 20 ottobre 1983, n. 6160, Giur. it., 1984, I, 1, 439 che richiama Cass., 16 luglio 1956 n. 2720). E v. per la pacifica affermazione della solidarieta` nell’obbligazione risarcitoria fra terzo e contraente, sempre rispetto alla specifica ipotesi di doppia alienazione immobi- liare, Doria, Doppia alienazione immobiliare e teoria dell’effetto reale, Milano, 1994, 173. Cfr. anche la disciplina della responsabilita` degli amministratori della capogruppo nella legge sull’amministrazione straordinaria (la quale prevede, appunto, una responsa- bilita` solidale), ricondotta da alcuni autori proprio alla figura dell’induzione all’inadem- pimento, che e` species del genus concorso all’inadempimento.

(39) Queste sono le norme giuridiche in materia di illecito civile cui la giurispru- denza e la dottrina riconducono la co-responsabilita` dei concorrenti all’inadempimento altrui.

per oggetto la corretta gestione societaria ed imprenditoriale — sono i soggetti lesi dall’inadempimento. Cosı` ragionando, sembrerebbe possi- bile desumere dai principi civilistici una soluzione analoga a quella espressamente prescritta dall’art. 2497, 2 co., prima parte, c.c.

In mancanza di quest’ultima, pero`, tale conclusione incontra un ostacolo nei principi del diritto societario. Infatti, suscita molte per- plessita` la possibilita` di ricostruire in via interpretativa un obbligo risarcitorio dei concorrenti a vantaggio dei soci della dominata per la lesione della redditivita` e del valore della partecipazione, a causa del- l’applicazione del principio generale secondo il quale il danno cagio- nato al patrimonio sociale dagli amministratori o dai terzi (c.d. danno riflesso per i soci) (40) deve necessariamente essere risarcito a favore

della societa`. Tale principio, infatti, si proietta sui singoli elementi costitutivi della fattispecie del concorso del terzo all’inadempimento (che ricorre nel caso in esame), in modo da integrarne il contenuto al fine di salvaguardare i valori societari che vengono in gioco quando il comportamento contra legem e` parte dell’azione dell’impresa collet- tiva (41). Percio`, questo principio sembra impedire che il danno alla

redditivita` e al valore della partecipazione sociale possa essere risarcito a favore dei soci piuttosto che alla societa` eterodiretta. Da qui il con- trasto con la soluzione cui conduce l’applicazione del diritto comune. D’altro canto, la difficolta` dell’interprete a disattendere la regola della risarcibilita` al socio del solo danno diretto, in mancanza di uno specifico appiglio normativo, consegue al suo carattere imperativo, che le deriva dall’essere finalizzata alla tutela di interessi di soggetti terzi, quali i creditori sociali, oltre che dall’essere la stessa espressione di ‘‘una scelta di vertice del sistema’’ (42). Ne consegue che, in mancanza

(40) In tal senso G. Scognamiglio, Autonomia, cit., 153; Di Giovanni, La re- sponsabilita`, cit., 36; Pinto, La responsabilita`, cit., 938; Cass., 3 aprile 1995, n. 3903, in Societa`, 1995, 1544, la quale si e` occupata di una controversia proprio concernente il danno arrecato da un terzo alla consistenza patrimoniale e alla redditivita`, tale da inci- dere sul valore delle azioni.

(41) La responsabilita` aquiliana trova applicazione nel diritto societario compati- bilmente con il limite prescritto dall’art. 2395 c.c. (quello del danno diretto) in modo da conciliare l’operare della stessa con le ‘‘regole organizzative tese ad imprimere un vincolo di indisponibilita` sul patrimonio in funzione del conseguimento dell’oggetto sociale (c.d. Vermo¨gensbindung): i valori espressi dal diritto societario non rimangono indifferenti rispetto alla scelta del beneficiario del risarcimento del danno ‘‘sociale’’’’. Cosı` Pinto, La responsabilita`, cit., 915, 921, 927 e passim. V. in senso analogo anche Abriani, Gli amministratori, cit., 118 e Guerrera, Illecito e responsabilita` nelle organizzazioni col- lettive, Milano, 1991, 450 nt. 257, che sottolineano come il carattere mediato del danno subito dalla dominata ne precluderebbe la risarcibilita` ai sensi dell’art. 2395 c.c., espres- sione in ambito societario della clausola generale di responsabilita` extracontrattuale.

(42) Pinto, La responsabilita`, cit., 923 e 928. La dottrina afferma, inequivoca- bilmente, che ‘‘il riferimento ai principi generali... rappresenta un limite ai poteri inter- pretativi del giudice’’ (corsivi aggiunti) (Sorrentino, I principi generali dell’ordinamento giuridico nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto, in Diritto e societa`, 1987,

della specifica statuizione dell’art. 2497, 2 co., prima parte, c.c., il danno previsto all’art. 2497, 1 co., c.c. sarebbe risultato risarcibile direttamente a favore dei soci da parte della capogruppo (43); e a fa-

vore della societa` dominata da parte dei concorrenti.

Inoltre, stante la diversita` del creditore della prestazione risarci- toria nell’uno e nell’altro caso, non si sarebbe potuto ravvisare un vincolo solidale fra i legittimati passivi. L’istituto della solidarieta` ri- corre, infatti, quando piu` debitori sono obbligati ad eseguire la mede- sima prestazione nei confronti di uno stesso creditore, il quale puo` agire, a propria discrezione, verso ciascuno dei co-obbligati. Ma nell’i- potesi in esame i soci avrebbero potuto esperire l’azione risarcitoria solo verso la holding; mentre verso i concorrenti avrebbe potuto agire solo la loro societa`.

Questa riflessione per absurdum consente di concludere, dunque, che la previsione dell’art. 2497, 2 co., prima parte, c.c. trova la pro- pria ragion d’essere (oltre che in quanto gia` rilevato sopra, anche) nella necessita` di sancire in via normativa la deroga al principio gene- rale ex art. 2395 c.c., cosı` da imporre anche a ‘‘chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo’’ la risarcibilita` del danno sociale previsto dall’art. 2497, 1 co., c.c. a favore direttamente dei soci della domi- nata. Tale prescrizione determina, inoltre, l’esistenza di piu` con-debi- tori della medesima prestazione nei confronti di uno stesso creditore (il socio, che abbia subito la lesione ex art. 2497, 1 co, c.c.), necessaria a configurare una responsabilita` in solido.

4.

Segue: il significato del concetto di partecipazione al fatto