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Il riferimento alla realta` economico-sociale come crite-

9.2. Il significato dell’espressione ‘‘esercitando attivita` di direzione

9.2.1. Il riferimento alla realta` economico-sociale come crite-

presa.

Dal punto di vista della prassi, il concetto di direzione evoca l’esercizio di un potere gerarchicamente sovraordinato, che incide in modo determinante sui processi decisionali concernenti la gestione del gruppo (175).

Tale considerazione induce a proporre una definizione di ‘‘eserci- zio dell’attivita` di eterodirezione’’ fondata sulla particolare modalita` di formazione delle decisioni relative al governo del gruppo.

L’esercizio della direzione unitaria, infatti, si concretizza nell’ela- borazione di un piano imprenditoriale globale e nella sua imposizione a tutte le societa` subordinate (176); quindi nell’impartire agli organi

direttivi delle controllate decisioni provenienti dalla societa` dominante, in modo che il gruppo viene ad essere gestito come un’entita` unitaria, quasi si trattasse di una sola impresa. L’attivita` di direzione e coordi-

contrassegnanti i concreti modelli organizzativi di Konzern perseguiti nella realta` econo- mica di ciascun paese’’ (corsivo aggiunto) assumono rilievo determinante nelle defini- zioni dottrinali di direzione unitaria (e nella determinazione della loro varieta`), cfr. Ron- dinone, I gruppi, cit., 336. Si noti, inoltre, che l’ausilio interpretativo fornito dalla realta` economico-sociale risulta tanto piu` importante a fronte di un disciplina quale quella di cui ci occupiamo (art. 2497, 1 co., c.c.) costruita per clausole generali. Lo studio della realta` economico sociale viene considerato, in generale, strumento di ausilio interpreta- tivo dalla migliore dottrina civilistica.

V. i riferimenti contenuti in Cariello, Controllo congiunto e accordi parasociali, Milano, 1997, 27 ss. (in part. nt. 44); ed in Zanarone, L’invalidita` delle deliberazioni assembleari, in Trattato delle societa` per azioni, diretto da Colombo-Portale, 3, Torino, 1993, 446 ss. alle ntt. 16 ss.

(174) Che il legislatore storico abbia volutamente evitato di definire il gruppo e (implicitamente) anche quell’attivita` di direzione e coordinamento che ne costituisce l’elemento qualificante si ricava chiaramente dalla relazione di accompagnamento al d.lgs. 6/2003.

(175) Cfr. G. Rossi, Il fenomeno dei gruppi di societa` ed il diritto societario: un nodo da risolvere, in I gruppi di societa`, I, Milano, 1996, 24 ss., secondo il quale la direzione unitaria e` la piu` concreta manifestazione del dominio della capogruppo.

(176) GuerreraLa responsabilita`, cit., 128; Rondinone, I gruppi, cit., 337.

namento si risolve, cioe`, nell’effettivo utilizzo da parte della capo- gruppo di una potere determinante ‘‘la gestione dei processi decisio- nali’’ delle societa` dominate (limitatamente alle scelte strategiche ete- rodirette) (177). L’eterodirezione consiste in ‘‘una pluralita` sistematica e

costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa, cioe` sulle scelte strategiche ed operative di carattere fi- nanziario, industriale, commerciale, che attengono alla conduzione de- gli affari sociali’’ (178). Tali atti di indirizzo, in quanto riconosciuti

vincolanti per gli organi gestori delle societa` eterodirette (179), trascen-

dono in un potere decisionale pieno ed assoluto relativo alle funzioni rientranti nella Planung di gruppo.

Del resto l’imputazione di un simile potere, come anche della responsabilita` conseguente al suo effettivo esercizio, all’ente in posi- zione apicale rispetto alla struttura di gruppo risulta perfettamente coerente con la qualificazione dell’attivita` di direzione e coordina- mento come attivita` di impresa ai sensi dell’art. 2082 c.c. (180). Negli

studi sulla teoria dell’impresa si afferma, infatti, che costituisce presup- posto giuridico dell’imputazione della stessa oppure — secondo altra opinione (181) — una conseguenza di quest’ultima proprio la ‘‘dire-

zione, cioe` (il) governo (o [il] potere o [il] dominio o [la] sovra- nita`)...’’ (182). E si aggiunge, inoltre, — in modo singolarmente coinci-

dente con lo schema normativo recepito nella norma in esame — che l’‘‘imputazione dell’impresa significa anzitutto responsabilita` originaria e diretta per l’impresa’’ (corsivo aggiunto). Cio` consente di affermare che imputare l’attivita` di direzione e coordinamento, avente natura imprenditoriale, ad un ente collettivo come fa l’art. 2497, 1 co., c.c. significa riconoscere ad esso quel potere determinante rispetto alla conduzione dell’impresa (di gruppo) che e` proprio dell’imprenditore e

(177) Mozzarelli, Responsabilita`, cit., 234, il quale arriva ad affermare che la capogruppo e` legittimata dalla nuova disciplina del gruppo ad esercitare un potere ‘‘sup- plementare’’ capace di modificare in modo significativo la struttura di governance della societa` diretta.

(178) Montalenti, Direzione, cit., 321

(179) Sul punto v. Mozzarelli, Responsabilita`, cit., 214 ss.

(180) Fra i molti Gambino, Limitazione di responsabilita`, cit., 43; Maugeri, Par- tecipazione, cit., 287. Ancora una volta — come gia` rilevato al punto precedente (sub a) — occorre constatare che la disciplina della responsabilita` per eterodirezione abusiva e` stata costruita secondo un modello normativo che costituisce un’applicazione del diritto dell’impresa: quest’ultimo pare essere stato rivisitato dal legislatore della riforma in modo da risultare applicabile all’impresa organizzata come gruppo di societa`.

(181) Rivolta, Gli atti di impresa, 223 ss.

(182) Oppo, voce Impresa e imprenditore, in Enciclopedia giuridica Treccani, XVI, Roma, 1989, 9, argomentando dall’art. 2086, c.c.. Conf. anche G. Rossi, Il feno- meno, cit., 24 ss. il quale afferma che l’impresa ‘‘e` struttura gerarchica, fondamental- mente autoritaria, senza verifiche ne´ contrappesi interni’’.

la responsabilita` conseguente al suo esercizio scorretto (183). Anzi la

dottrina ha affermato che e` proprio in ragione ‘‘della posizione di comando sull’universalita`’’ delle societa` facenti parte del gruppo che riposa la qualifica imprenditoriale dell’attivita` esercitata dalla holding e della responsabilita` che da essa deriva (184).

L’esame dei dati ricavabili dalla realta` economico-sociale oltre gli spunti provenienti dalla teoria dell’impresa indicano, dunque, che l’eser- cizio dell’attivita` di direzione e coordinamento si estrinseca nel determi- nare contenuti, modalita`, tempi di attuazione delle scelte strategiche ed operative del gruppo. In altri termini, l’attivita` rilevante per l’imputa- zione della responsabilita` principale prevista dal 1 co. dell’art. 2497 consiste nel disporre della strategia gestoria unitaria del gruppo (185).

In una prospettiva piu` direttamente attinente all’illecito — dun- que nella prospettiva patologica che caratterizza la disposizione in esame — gli enti collettivi responsabili ai sensi del comma 1 dell’art. 2497 c.c. sono quelli ai quali possa essere attribuito — per il contri- buto decisivo e vincolante fornito alla (etero)determinazione delle scelte gestorie dannose per i soci e i creditori della eterodiretta — il domino del fatto lesivo (c.d. Tatherrschaft), nel senso che ne determi- nano il se e il come ‘‘guidandolo interamente e costrutturandolo’’ (186).

9.2.2. Segue: gli spunti ricavabili dagli artt. 2497-bis e ter.