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L’art 2497, 2 co., prima parte, c.c., come autonoma fattispe-

3. Confronto fra l’art 2497, 2 co., prima parte, c.c e l’art 2055 c.c

3.1. L’art 2497, 2 co., prima parte, c.c., come autonoma fattispe-

Una volta chiariti i profili che valgono ad istituire un parallelo fra la prescrizione dell’art. 2497, 2 co., prima parte, c.c. rispetto a quella contenuta nell’art. 2055 c.c., occorre interrogarsi sul perche´ il legislatore abbia introdotto una disposizione specifica nel microsistema del capo IX, che prescrive la responsabilita` solidale. Laddove ci si arrestasse alla constatazione per cui la norma in esame non e` che un’applicazione dei principi del concorso nell’illecito civile, infatti, la co-responsabilita` in solido di quanti hanno concorso alla realizzazione del fatto lesivo avrebbe potuto essere ricavata dai principi generali in materia di responsabilita` civile (17).

(16) Gnani, La responsabilita` solidale, cit., 123.

(17) La ricerca che ci si prefigge nel testo e` imposta all’interprete anche dal principio ermeneutico secondo il quale occorre preferire interpretazioni che conducano ad attribuire ad una norma una specifica funzione, rispetto a letture tali da indicarne la superfluita`.

In verita`, la conclusione della dottrina occupatasi dell’inquadra- mento sistematico della norma che assoggetta a responsabilita` ‘‘chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo’’ appare soltanto parzial- mente condivisibile: se certamente la disposizione in esame risulta es- sere — come si e` tentato di dimostrare sopra — applicazione dei prin- cipi generali desumibili dalla disciplina generale del concorso nell’ille- cito civile, essa presenta, tuttavia, anche un contenuto precettivo ulteriore rispetto all’art. 2055 c.c.

Le due disposizioni sembrano adempiere ad una funzione parzial- mente differente, gia` limitandosi a considerare il rispettivo significato letterale. Risulta infatti evidente prima facie che l’art. 2055 c.c., — il quale dispone che ‘‘Se il fatto dannoso e` imputabile a piu` persone...’’ — presuppone risolto il problema dell’ingiustizia del danno — ossia del carattere contra ius e non iure (18) di quest’ultimo (19)- cagionato

da ciascun soggetto chiamato a risponderne in solido (20). La norma

puo`, infatti, cosı` tradursi: ‘‘se per un unico fatto dannoso sussistono piu` responsabili, questi sono tenuti in solido’’. Risulta quindi evidente come l’art. 2055 c.c. non sia, di per se´, fonte di responsabilita` ma solo e soltanto di solidarieta` fra corresponsabili. Essa presuppone risolta a monte la questione dell’attribuzione della responsabilita` ai concor- renti, poiche´ ‘‘l’art. 2055... e` estraneo al problema dell’illiceita` del concorso nel compimento di un danno ingiusto’’; il che ‘‘vale ad esclu- dere che la responsabilita` del terzo « complice » del debitore nell’ina- dempimento contrattuale si possa fondare tout court sull’art. 2055 c.c.’’ (21).

La dottrina civilistica rileva, infatti, che la co-imputabilita` dell’u- nico fatto dannoso ex art. 2055 c.c., prevista come elemento costitu- tivo della fattispecie del concorso nell’illecito civile, rimanda ai criteri di imputazione previsti dalle singole fattispecie di responsabilita` mono-

(18) Nota recentemente Scalisi, Ingiustizia del danno e analitica della responsa- bilita` civile, in Riv. dir. civ., I, 2004, 34 che in oltre sessant’anni la giurisprudenza ha ricondotto il requisito dell’ingiustizia del danno ad ‘‘un doppio stilema’’: e` ingiusto il danno provocato sine iure (senza giustificazione dell’ordinamento) e contra ius (lesivo di posizioni protette dall’ordinamento). V. anche Cass., SS.UU., 22 luglio 1999, n. 500, in Foro it., 1999, I, 2487.

(19) ‘‘Solo i danni ingiusti sono risarcibili, l’art. 2043 c.c. indica chiaramente nell’ingiustizia l’unico vero criterio arbitratore dal quale viene fatta dipendere l’alloca- zione del danno, se il danno cioe` debba restare lı` dove si e` prodotto o invece viene traslato al danneggiante’’ (Scalisi, Ingiustizia del danno, cit., 49). L’ingiustizia quindi si pone quale discrimine fra responsabilita` ed irresponsabilita`, determinando l’obbliga- zione risarcitoria.

(20) Di Martino, La responsabilita` del terzo ‘‘complice’’ nell’inadempimento contrattuale, in Riv. trim. dir e proc. civ., 1975, 1383 e la dottrina citata ivi a nt. 82. (21) Di Martino, La responsabilita` del terzo, cit., 1383 ss., proprio in relazione alla fattispecie del terzo complice nell’inadempimento contrattuale. V. anche Gnani, La responsabilita` solidale, cit., 81 nt. 241; Orlandi, La responsabilita` solidale, cit., 135.

soggettiva. Tale disposizione, cioe`, costituisce una norma di mero rin- vio a queste ultime: la responsabilita` dei concorrenti e` il presupposto di applicazione dell’art. 2055 c.c. ‘‘e dipende dalla dinamica dell’impu- tazione prevista nelle singole norme disciplinatrici’’ delle diverse fatti- specie di responsabilita` (22). In altri termini l’applicazione della disci-

plina del concorso nell’illecito civile non elimina ne´ il problema della causalita` della condotta del coautore rispetto al fatto dannoso unitario (che dovra` essere accertata in concreto secondo le regole ordinarie in materia); ne` l’indagine circa la condotta di ogni corresponsabile, che deve risultare illecita secondo le proprie regole di imputazione; ne´ la necessita` di accertare che dalla stessa sia derivata la lesione di un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (danno ingiusto) (23).

Cio`, peraltro, risulta evidente dalla proposizione ipotetica pre- sente in apertura della disposizione sul concorso nell’illecito civile. In essa si legge, infatti, che piu` soggetti rispondono del medesimo evento lesivo, in solido, a condizione che (‘‘se’’) — in base alle singole norme sulla responsabilita` — ognuno di essi possa essere considerato respon- sabile dello stesso.

Quindi la co-obbligazione risarcitoria risulta definita non gia` dalla sola disposizione dell’art. 2055 c.c., ma da questa unitamente a tutte le norme che descrivono una determinata fattispecie e vi asso- ciano una responsabilita` risarcitoria (24).

Sotto questo profilo, l’art. 2497, 2 co., prima parte, c.c., pre- senta un contenuto precettivo sensibilmente differente. Sembra, infatti, sussistere una notevole differenza fra lo statuire che ‘‘se il danno in- giusto e` imputabile a piu` persone, tutte ne rispondono’’ e il disporre che ‘‘il danno derivante dalla cooperazione a un evento illecito e` di per se´ ingiusto, dunque fonte della co-obbligazione risarcitoria’’.

L’art. 2497, 2 co., prima parte, c.c., cioe`, lungi dal limitarsi a rinviare all’applicazione delle fattispecie di responsabilita` monosogget- tiva contemplate dall’ordinamento per farne conseguire la solidarieta` fra i co-responsabili, fonda autonomamente l’antigiuridicita` del fatto da essa previsto. La norma, infatti, prevede che la partecipazione all’e- vento dannoso previsto dal 1 comma e` fonte di responsabilita` risarci- toria — per di piu` solidale — per chiunque l’abbia posta in essere. Essa, quindi, non si limita a presupporre, secondo criteri desunti

(22) Orlandi, La responsabilita` solidale, cit., 135; Gnani, La responsabilita` solidale, cit., 19; Franzoni, L’illecito, cit., 127.

(23) Cosı` Franzoni, L’illecito, cit., 138.

(24) Orlandi, La responsabilita` solidale, cit., 126, secondo il quale la formula ‘‘fatto dannoso imputabile a piu` persone’’ non esprime una qualita` del fenomeno, ma riassume in termini ellittici tutti i possibili ‘‘fatti’’ generatori dell’obbligo risarcitorio.

aliunde, la responsabilita` di piu` soggetti, facendo conseguire al ricor- rere di tale condizione di fatto la solidarieta` nell’adempimento dell’ob- bligazione risarcitoria; ma individua, autonomamente, una nuova ed autonoma fattispecie di responsabilita`. L’art. 2497, 2 co., prima parte, c.c., non e` soltanto fonte di solidarieta` fra corresponsabili; al contrario e` anche — anzi primariamente — norma che introduce nell’ordina- mento una nuova fattispecie di responsabilita`, che rende civilmente sanzionabile il fatto in essa sussumibile.

Del resto, il contenuto precettivo cosı` ricostruito dell’art. 2497, 2 co., prima parte, c.c. risulta coerente con la ‘‘funzione estensiva’’ della responsabilita` per abuso di eterodirezione prevista al 1 co., che le viene attribuita dalla dottrina commercialistica (25). In quanto disposi-

zione introdotta per consentire una trasmissione concentrica della re- sponsabilita` all’interno e all’esterno del gruppo nell’ipotesi di eterodi- rezione abusiva, essa non puo` che contenere un’autonoma previsione di illiceita` del fatto descritto nella propria fattispecie astratta (26).

3.2. La responsabilita` di cui all’art. 2497, comma 2, prima