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L’influenza del socio nella s.r.l

11. Alcune esemplificazioni in ordine ai possibili legittimati passivi al-

11.4. L’influenza del socio nella s.r.l

Il discorso in merito al possibile coinvolgimento del socio nella

(266) Cfr. § 5 ove si afferma ‘‘gli amministratori non possono, di propria inizia- tiva, sottoporre all’assemblea operazioni attinenti alla gestione’’.

(267) Fra i molti Portale, Rapporti, cit., 25 cui a nt. 48; Abbadessa, L’assemblea nelle s.p.a.: competenza e procedimento nella legge di riforma, in Giur. comm., 2004, 544; Pinto, Brevi osservazioni, cit., 451; Miola, Atti estranei, cit., 275 ove a nt. 78 ulteriori riferimenti; Tina, L’esonero, cit., 267, ove a nt. 108 ulteriori citazioni.

(268) Miola,Atti estranei, cit., 275 ss.

(269) Sebbene si riconosca che l’accertamento della stessa risulta meno scontata rispetto al caso dell’autorizzazione assembleare richiesto dallo statuto. V. Tina, L’eso- nero, cit., 277.

(270) Guerrera, La responsabilita`, cit., 166, 171. Per la non esclusione del rilievo causale del parere espresso dall’assemblea v. anche Miola, Atti estranei, cit., 275 ss.; Tina, L’esonero, cit., 275 ss.

responsabilita` di cui all’art. 2497, 2 co., prima parte, c.c. non do- vrebbe essere molto diverso da quanto appena esposto, se si ipotizza che al vertice del gruppo si collochi, in qualita` di esercente l’attivita` di direzione e coordinamento, una s.r.l.

Anche al ricorrere di questa evenienza, infatti, il socio puo` essere chiamato ad esprimere un’autorizzazione in merito ad atti gestori, come previsto dalla lettera dell’art. 2476, 7 co., c.c. (271). Inoltre l’art.

2479, co. 1, c.c., prevede l’approvazione da parte dei soci di un argo- mento loro sottoposto dagli amministratori (272).

Pertanto in tal caso si pone il problema di verificare — qualora l’atto dannoso oggetto dell’autorizzazione o dell’approvazione sia espressione dell’attivita` di direzione e coordinamento da parte della s.r.l. e risulti dannoso ai sensi dell’art. 2497, 1 co, c.c. — se possa essere imputata un’obbligazione risarcitoria solidale ai soci, che ab- biano concorso all’adozione della relativa decisione (273).

Al ricorrere di simili evenienze sembra, in primo luogo, indubita- bile che la titolarita` del potere decisionale in merito all’atto di eterodi- rezione debba essere imputata agli amministratori della capo- gruppo (274). Qualora la manifestazione di volonta` dei soci corrisponda

(271) Si tenga presente che il potere di autorizzare gli amministratori ad attuare particolari operazioni potrebbe anche essere oggetto di un particolare diritto attribuito al socio ex art. 2468, 3 co., c.c., posto che la legge concede spazi pressoche´ sconfinati nella loro configurazione. V. Demuro, Le decisioni, cit., 79 e nt. 83 per ampi riferimenti dottrinari. Anche in tale ipotesi puo` configurarsi la responsabilita` del socio ex art. 2476, co. 7, c.c.

(272) La disciplina della s.r.l. presenta una differenza letterale tra la previsione di cui all’art. 2479,1 co., c.c., dove si parla di approvazione da parte dei soci; e l’art. 2476, 7 co., c.c., il quale — proprio ai fini della responsabilita` risarcitoria — parla di auto- rizzazione come fa l’art. 2364, n. 5, c.c. per le s.p.a. La dottrina che si e` occupata della questione afferma:

— in primo luogo, la differente natura dei due atti (cfr. Demuro, Le decisioni, cit., 62 e 151 nt. 78), motivo per cui nel testo vengono considerati separatamente;

— che gli stessi, tuttavia, possano essere assimilati sia sotto il profilo della titola- rita` del potere decisorio in merito all’atto considerato (che in entrambi casi rimane agli amministratori);

— sia sotto il profilo della responsabilita` deliberativa derivante al socio per aver concorso all’una o all’altra (V. Meli, La responsabilita`, cit., 667 ss., secondo il quale l’art. 2476, 7 co., c.c. opera a prescindere dalle modalita` organizzative delle competenze sociali nella s.r.l. ed a fronte di qualunque manifestazione di volonta` che valga a dare impulso all’azione degli amministratori o a rimuovere un ostacolo al suo svolgimento; Demuro, Le decisioni, cit., 151 ss. e nt. 78).

(273) Si tenga presente che la responsabilita` deliberativa del socio e` ammessa anche nell’ambito della s.r.l. Cfr. Guerrera, La responsabilita`, cit., 64 ss.; d’Alessan- dro, Il conflitto d’interessi nei rapporti fra socio e societa`, in Giur. comm., 2007, 11, il quale ravvisa nell’art. 2476, 7 co., c.c. il definitivo superamento del ‘‘totem dell’insinda- cabilita` del voto sotto il profilo obbligatorio’’.

(274) Per la distinzione fra l’approvazione e l’autorizzazione dei soci di s.r.l. da una parte e la decisione di cui gli stessi possono essere investiti ex art. 2479, 1 co., c.c. in relazione alla paternita` dell’atto ovvero all’imputazione del potere decisionale e alle conseguenze in termini di paternita` si rinvia a Demuro, Le decisioni, cit. 62 ss.

ad una mera approvazione, questa, ‘‘pur condizionando l’atto, non attribuisce un ‘‘pieno’’ potere decisorio, ma anzi presuppone che sia gia` intervenuta la decisione degli amministratori’’ (275). D’altra parte,

un discorso analogo — ed analogo anche a quanto gia` notato in merito all’art. 2364, n. 5 per le s.p.a. — vale per l’eventuale manifestazione di volonta` dei soci che possa qualificarsi come autorizzazione ai sensi dell’art. 2476, co. 7, c.c.. Anche in quest’ultimo caso l’intervento dei soci deve essere considerato un mero contributo in fase di elaborazione dell’attivita` di eterodirezione dannosa.

In entrambe le ipotesi in esame, dunque, l’interveto del socio risulta suscettibile di integrare non gia` la fattispecie del 1 co., bensı` quella del 2 co., prima parte, dell’art. 2497, c.c.

Naturalmente, in presenza dell’autorizzazione o dell’approvazione occorre accertare l’esistenza del nesso di causalita` fra esse e l’evento lesivo. Se in ordine all’autorizzazione possono valere le stesse conside- razioni svolte per la s.p.a., l’approvazione deve ritenersi causa della decisione degli amministratori della capogruppo quando ne abbia in- fluenzato l’adozione (276).

11.5. Il criterio di imputazione soggettiva della responsabilita`.