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La funzione residuale della responsabilita` del benefi-

4. Inquadramento sistematico del rimedio contro i beneficiari consape-

4.3. Segue: il significato sistematico del rimedio contro i benefi-

4.3.1. La funzione residuale della responsabilita` del benefi-

Nel passare alla riflessione in merito al significato sistematico dell’azione contro il beneficiario, credo sia indispensabile effettuare qualche richiamo a quanto detto in merito al rimedio contro i concor- renti al fatto lesivo.

Anche la previsione della responsabilita` di chi abbia consapevol- mente beneficiato dell’abuso di direzione e coordinamento condivide la funzione di ‘‘valvola di sicurezza’’ (133), che connota l’intero primo

capoverso dell’art. 2497 c.c.

Lo scopo della previsione in esame e` quello di consentire un ampliamento ‘‘estremo’’ (134) della responsabilita` nel gruppo, in quanto

(131) Nella disciplina del codice civile, il legislatore valuta come ingiustificato — e come tale fonte dell’obbligo restitutorio — il vantaggio economico conseguito a danno dei soci minoritari e dei creditori della societa` dominata. In caso di accordo di ristruttura- zione, tuttavia, il bilanciamento di interessi contrapposti sotteso alla norma codicistica deve essere coordinato con quello recepito nella riforma fallimentare, che ha considerato l’acquisizione di vantaggi particolari da parte dei creditori aderenti all’accordo di ristruttu- razione a discapito degli altri (e dei soci esterni della dominata) giustificata dall’interesse dell’ordinamento alla soluzione stragiudiziale della crisi. Sulla questione della ricostruzione del concetto di giusta causa in relazione alla responsabilita` del beneficiario consapevole cfr. Angelici, La riforma, cit., 200; Benedetti, La responsabilita`, cit., 414 ss.

(132) Galletti, Le nuove esenzioni dalla revocatoria fallimentare, in Giur. comm., 2007, I, 186 ss.

(133) Cariello, Dal controllo, cit., 57.

(134) Interessante mi sembra riportare il parere di un autorevole esponente della

essa risulta capace di allargare ulteriormente il novero dei soggetti che possono essere convenuti, rispetto a quanto gia` reso possibile dalla previsione estremamente generica — e dunque suscettibili di un’appli- cazione ampia — contenuta nella prima parte del comma 2, dell’art. 2497 c.c.

Per renderlo figurativamente, il fenomeno determinato dalle due disposizioni appena citate e` stato descritto come ‘‘trasmissione concen- trica della responsabilita`’’ (135) all’interno e all’esterno del gruppo. Nel

senso che l’applicazione della responsabilita` di ‘‘chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo’’ e ‘‘chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio’’ conduce ad una estensione progressiva del novero dei sog- getti tenuti al risarcimento dei danni ex art. 2497, 1 co., c.c.: si coin- volge in responsabilita` — tramite il ricorso a due successive fattispecie aperte — oltre all’autore dell’abuso, anche il mero concorrente al fatto lesivo; ed inoltre, chi, passivamente, ma consapevolmente, abbia otte- nuto un incremento patrimoniale privo di giusta causa.

L’azione contro il beneficiario svolge, sistematicamente, una fun- zione di completamento e integrazione (136): essa ‘‘entra in gioco...nel

momento in cui gli altri rimedi cessano dalla loro funzione protet- tiva’’ (137), completando la tutela offerta dalle azioni risarcitorie aventi

finalita` prevalentemente sanzionatoria, di cui al 1 e al 2 comma, prima parte, dell’art. 2497 c.c. (138).

commissione che ha elaborato il testo della riforma, secondo cui ‘‘...il secondo com- ma...effettivamente da` un’apertura enorme a chiunque abbia tratto beneficio’’. Cosı` Gam- bino, nel testo della seduta della commissione legislativa del 17 dicembre 2002, consul- tabile nel cd-rom allegato a AA.VV., La riforma del diritto societario, Milano, Giuffre`, 2006. Interessante risulta anche l’osservazione di Albanese, Ingiustizia, cit., 340, il quale — riferendosi all’azione generale di arricchimento, ma con uno spunto trasponibile anche a quella in esame che ne e` applicazione — afferma che il rimedio indennitario costituisce ‘‘l’estrema possibilita` di ristoro in omaggio ad un’esigenza che e` sı` di giusti- zia..., ma che e` anche espressione dell’oggettiva tendenza dell’ordinamento al controllo di ogni spostamento patrimoniale...’’ (corsivo aggiunto).

(135) Cariello, Direzione, cit., 1249.

(136) Significativamente — anche se anteriormente alla riforma — sembrano no- tare come la responsabilita` indennitaria per arricchimento ingiustificato assuma un ruolo integrativo della semplice responsabilita` risarcitoria sia Libonati, Il gruppo insolvente, cit., 115, il quale rileva come in base alla previsione dell’art. 3, ult. comma, l. 95/1979, non sia possibile far valere la responsabilita` degli amministratori di una societa` control- lata che si sia avvantaggiata a danno di un’altra controllata. Con la responsabilita` previ- sta da tale articolo si colpiscono coloro che hanno elaborato la politica da cui il sacrificio deriva, ma non si riesce a coinvolgere l’arricchito; sia Pavone la Rosa, L’insolvenza, cit., 1506.

(137) Albanese, Ingiustizia, cit., 340, il quale, propone una ricostruzione della funzione sistematica dell’art. 2041 c.c., analoga a quella proposta nel testo per l’art. 2497, 2 co., ult. parte, c.c.

(138) Ha sostenuto la necessita` di avvalersi ad un tempo di rimedi risarcitori e rimedi reintegrativi (azione di arrichimento) per un’adeguata tutela delle societa` del gruppo Pavone la Rosa, L’insolvenza, cit., 1506, che ripropone l’idea in vari scritti successivi.

In virtu` di queste caratteristiche, la disposizione in esame diviene norma di chiusura (139) del sistema del Konzernhaftungsrecht.

In sostanza, nel sistema della responsabilita` nel gruppo delineato dall’art. 2497 c.c., essa esplica una funzione parallela a quella propria dell’azione generale di arricchimento rispetto ai rimedi risarcitori di diritto comune. Cosı` come l’azione ex art. 2041 c.c. e` stata ‘‘formulata per coprire certi casi che sfuggono alle specifiche previsioni’’ (140); an-

che il rimedio contro il beneficiario consapevole trova applicazione in ipotesi non riconducibili alle fattispecie che lo precedono (141).

L’esistenza di un’obbligazione risarcitoria, infatti, presuppone che si possa addebitare ad un soggetto la responsabilita` del danno cagionato ad altri. E nel nostro ordinamento l’addebito presuppone che il soggetto tenuto al risarcimento abbia contribuito causalmente alla produzione del danno (142). Tale elemento non e`, al contrario,

richiesto per il rimedio in esame, che vede dunque esteso il proprio ambito di applicazione oltre i limiti propri della responsabilita` (risarci- toria) prevista dalle disposizioni precedenti.

L’azione indennitaria, quindi, risulta capace di coinvolgere in re- sponsabilita` solidale soggetti, contro i quali non si dispone delle azioni — fondate su titoli diversi — di cui al 1 e al 2 co., prima parte dell’art. 2497 c.c., in quanto essi non hanno concorso causalmente al realizzarsi dell’evento lesivo, ma hanno, al contrario, mantenuto un atteggiamento ‘‘in un certo senso passivo’’ (143). Tale rimedio consente,

in pratica, di pervenire ad una ripartizione dei costi della politica di gruppo dannosa su un insieme di soggetti piu` ampio, di quello risul- tante dall’applicazione della (gia` estesa) clausola generale relativa alla mera partecipazione al fatto lesivo (144).

(139) Qualifica l’art. 2041 c.c. come norma di chiusura dell’ordinamento, nel senso di norma ‘‘formulata per coprire casi che sfuggono alle specifiche previsioni’’, Schlesinger, voce Arricchimento, cit., 1007.

(140) Schlesinger, voce Arricchimento, cit., 1007; Di Paola-Pardolesi, voce Ar- ricchimento, cit., 2, ove si afferma esplicitamente che ‘‘il legislatore, con scelta consape- vole, ha rinunziato a fornirne (della fattispecie) una definizione; al contempo, non ha fatto mistero della volonta` di varare un precetto ampio ed elastico, bon a` tout faire: quasi una clausola di chiusura del sistema, da affiancare a quella dettata in materia di responsabilita` civile’’.

(141) Bianca, La responsabilita`, cit., 810; Albanese, Ingiustizia, cit., passim. (142) Guizzi, Partecipazioni, cit., 256.

(143) Cfr. Libonati, L’impresa, cit., 286, il quale afferma che l’art. 2497, 2 co., c.c. ‘‘allarga la fattispecie a figure obiettivamente individuabili anche se subiettivamente neutre quanto all’azione compiuta’’; Angelici, La riforma, cit., 146-147; Bonfatti, La promozione, cit., § 13, il quale, rispetto ai legittimati passivi ai sensi dell’art. 2497, 2 co., ult. parte, c.c., utilizza l’espressione di ‘‘spettatori interessati’’; Guizzi, Partecipa- zioni, cit., 256, che ritiene derivare tale responsabilita` dal ‘‘solo fatto di essersi avvan- taggiata a danno di altra societa`’’ (corsivo aggiunto).

(144) Cosı` Dal Soglio, Sub atr. 2497, cit., 2334 e 2347.

D’altronde, solo riconoscendo all’azione in esame una simile fun- zione e` possibile giustificare la previsione di un’ulteriore fattispecie di responsabilita` che si affianca a quelle precedenti, nel rispetto del prin- cipio di economia dei rimedi (145).

Concludendo, e` possibile affermare che mentre il 2 comma, prima parte dell’art. 2497 c.c. svolge una funzione residuale rispetto alle condotte che hanno causato l’evento lesivo; il 2 comma, ultima parte, adempie una funzione residuale ovvero di chiusura rispetto alla responsabilita` nel gruppo in generale, consentendo di sanzionare anche i soggetti avvantaggiati dall’eterodirezione contra legem.