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I primi tentativi di regolamentare la fecondazione assistita

Le tecnologie riproduttive in Italia: il quadro normativo, le politiche sulla fertilità e l’accesso ai servizi di salute riproduttiva

4.2 Il quadro normativo della PMA in Italia

4.2.1 I primi tentativi di regolamentare la fecondazione assistita

In merito alla storia dell’applicazione delle tecniche di procreazione assistita in Italia, possiamo distinguere tre periodi: dagli anni Sessanta fino alla metà degli anni ‘80, si pratica la fecondazione omologa e eterologa in VIVO, all’interno di centri pubblici e privati per l’infertilità, con l’utilizzo di donatori, che si autoregolamentano sulla base delle indicazioni fornite dalla comunità scientifica di riferimento; in un secondo periodo dal 1985 al 1998, si assiste ad un primo tentativo di regolamentazione mediante alcune Circolari del Ministero della Sanità in relazione all’emergere della questione del virus dell’HIV, che vietano l’eterologa nei centri pubblici. Dal 1995 si introducono le tecniche in vitro e si iniziano a raccogliere i dati dei donatori. Dal 1998 al 2004 si stabilisce il divieto di commercializzazione di gameti, embrioni e materiale biologico, si assiste ad un incremento nel

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numero di centri privati (175) rispetto ai centri pubblici (80), in 75 centri privati si offrono tecniche eterologhe.

La Circolare42 del Ministero della Salute del 1° marzo 1985, la cosiddetta Circolare Degan43 e la Circolare del 27 aprile 1987 n. 19 definiscono rispettivamente il divieto della possibilità di praticare la PMA di tipo eterologo all’interno delle strutture del Servizio Sanitario Regionale e le misure di prevenzione della trasmissione del virus HIV e di altri agenti patogeni attraverso il seme umano impiegato per fecondazione artificiale di tipo eterologo. Tali provvedimenti rappresentano il primo tentativo di regolare l’applicazione delle tecniche di fecondazione assistita, anche di tipo eterologo. La Circolare Degan vieta la fecondazione eterologa nei centri pubblici, dove quindi è autorizzata solo la fecondazione omologa che può essere richiesta soltanto da coppie sposate. Di conseguenza, la fecondazione eterologa viene praticata solo nei centri privati, a cui possono rivolgersi anche coppie non sposate. La Circolare del Ministero della Sanità del 1987, n. 19, a fronte del pericolo della trasmissione del virus dell’HIV, stabilisce “i protocolli per l’utilizzazione del seme per le inseminazioni eterologhe, dettano altresì le regole di approntamento dello schedario delle coppie che si sottoponevano a tale pratica e dei donatori di gameti, nonché della tipologia di accertamenti da svolgere su questi ultimi44”. Tali provvedimenti hanno avuto l’effetto di favorire i centri privati ma senza alcun fondamento legislativo, come peraltro viene segnalato nella relazione accompagnatoria di alcuni disegni di legge in materia, presentati nel corso della XII legislatura45.

Durante gli anni ’80, a fronte della scarsa disponibilità di donatori dovuta all’assenza di una regolamentazione ufficiale in materia, si registrano diversi casi in cui i medici stessi si offrono di donare il seme per la fecondazione assistita. La Circolare Ministeriale46 del 10 aprile 1992 si occupa di disciplinare le procedure relative alla donazione di seme, in relazione all’emergere del problema sociale dell’HIV. In questo caso, il Ministero interviene in materia di fecondazione eterologa specificando “la disciplina concernente le modalità di raccolta, preparazione e crioconservazione del liquido seminale dei donatori, nonché dello screening cui doveva essere sottoposta la donna ricevente la donazione, al fine di tutelare l’eventuale nascituro47”.

42 In base alla gerarchia delle fonti le circolari non sono leggi, ma direttive interne all'amministrazione, cioè non hanno

valore normativo ma di mera istruzione operativa.

43 Circolare non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

44 Circolare del Ministero della Sanità del 27 aprile 1987 “Misure di prevenzione della trasmissione del virus HIV e di

altri agenti patogeni attraverso il seme umano impiegato per fecondazione artificiale”.

45 Relazione della XII Commissione permanente per gli Affari Sociali presentata alla Camera dei deputati il 14 luglio

1998 sulle proposte di legge n. 414, n. 616 e n. 816.

46 Circolare Ministeriale del 10 aprile 1992 “Misure di prevenzione della trasmissione dell’HIV e di altri agenti patogeni

nella donazione di liquido seminale impiegato per fecondazione assistita umana e nella donazione d’organo, di tessuto e di midollo osseo”, non pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

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Per comprendere la portata effettiva del problema dell’infertilità nella popolazione italiana, nel 1994 viene istituita una Commissione di esperti del Ministero della Sanità, al fine di calcolare l’incidenza della sterilità nella popolazione italiana. Il progetto fallisce perché a seconda del parametro utilizzato nell’indagine, il tasso di infertilità varia notevolmente. Infatti, se si considera l’infertilità come incapacità di concepire dopo 12 mesi di rapporti non protetti, il tasso di infertilità è pari a 36.6%, mentre se si prendono in esame solo le coppie che non hanno concepito dopo 24 mesi il tasso di infertilità nella popolazione scende al 20.6%. Le coppie che richiedono consulenza in Italia per problemi relativi alla fertilità rappresentano 8.6% della popolazione fertile. Un’indagine condotta dal Ministero della Salute nel 1991 attesta la presenza di 60.000 coppie sterili in Italia di cui solo 26.000 decidono di richiedere assistenza sanitaria.

A seguito di gravi fatti di cronaca riguardanti la donazione di materiale biologico a fronte di un compenso, l’Ordinanza del Ministero della Sanità del 5 marzo 1997, n. 5548 vieta «ogni forma di

remunerazione, diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico», nonché ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione, disponendo l’obbligo da parte dei centri che praticavano l’eterologa di comunicare alcuni dati al Ministero della Sanità49.

Nel 1998, la Camera dei Deputati50 rileva la presenza di un vuoto normativo in materia di procreazione assistita e rende noto che il Parlamento ha tentato più volte di disciplinare la materia senza mai riuscirci. In quella sede, i deputati sottolineano che l’Italia rimane l’unico “Paese europeo privo di una regolamentazione in materia, privo, quindi, di ogni regola e tutela”. Come emerge dagli atti della sentenza 162/2014 della Corte Costituzionale, dal 1998 e fino all’emanazione della legge 40 del 2004, l’applicazione delle tecniche di fecondazione eterologa era, infatti, «lecita […] ed ammessa senza limiti né soggettivi né oggettivi» e, nell’anno 1997, era praticata da 75 centri privati.

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