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Si afferma che la magistratura ha un duplice vertice, quello organizzativo, costituito dal Consiglio superiore della magistratura, 121 e quello giudiziario, rappresentato dalla Corte di Cassazione.122

Il Consiglio Superiore della Magistratura è l’organo di autogoverno dei giudici previsto dalla Costituzione allo scopo di rendere effettivo il principio di indipendenza della magistratura.123

121

T. Martines, Diritto costituzionale, cit. 488.

122

Contra: Barile, Cheli, Grassi, Istituzioni di diritto pubblico, cit., 270 e ss. Il Consiglio non

rappresenta il vertice della funzione giurisdizionale poichè questa è una funzione diffusa, priva di un vertice ma esercitata paritariamente da tutti gli uffici giudiziari.

Sulla definizione di potere giurisdizionale come potere diffuso, la cui titolarità spetta a ciascun organo giurisdizionale in quanto abilitato a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, V. anche Mazziotti Di Celso, Salerno, Manuale di diritto costituzionale, cit., 417.

123

Barile, Cheli, Grassi, Istituzioni di diritto pubblico, cit., 270 e ss.

Contra: G. Rebuffa, La funzione giudiziaria, cit. 82 e ss. per il quale questo organo, essendo a composizione mista, non può considerarsi un vero e proprio organo di autogoverno.

Il Consiglio è un organo non giurisdizionale 124 a composizione mista, con compiti di raccordo tra il potere giudiziario e gli altri poteri dello Stato. Esso è garante dell’autonomia interna ed esterna della magistratura in quanto esercita le funzioni amministrative sullo status dei magistrati, attribuzioni che un tempo spettavano al Ministro della Giustizia. E’definibile come organo di amministrazione della giurisdizione, deputato a raccordare il duplice status dei magistrati: quello di funzionari statali nonchè di organi indipendenti soggetti solo alla legge e sottratti alla subordinazione gerarchica nei confronti dell’esecutivo (indipendenza esterna) e dei capi degli uffici (indipendenza interna). Deve ripetersi, infatti, che il disposto dell’articolo 107 Costituzione esclude che l’organizzazione giudiziaria possa essere strutturata in base ad un modello burocratico di tipo gerarchico-piramidale. Allo stesso principio si connetteva il tradizionale sistema di progressione in carriera a ruoli aperti, che affidava la verifica sui magistrati unicamente alla valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura su parere dei Consigli giudiziari istituiti in ciascuna Corte d’Appello, metodo giudicato inidoneo ad accertare l’effettiva professionalità. 125 La disciplina organizzativa del Consiglio è dettata con legge ordinaria. Esso è stato definito organo di rilievo costituzionale, osservandosi però che la sua attività consiste essenzialmente nell’applicazione delle norme di legge in materia di ordinamento giudiziario. 126

Il Consiglio non partecipa alla funzione di indirizzo politico, se non cooperando all’ amministrazione della giustizia e a difesa dell’autonomia e indipendenza della magistratura. 127

La funzione giurisdizionale, nel nostro ordinamento, non è affidata ad organi costituzionali (tranne il caso della Corte Costituzionale), ma ad organi di rilievo costituzionale provvisti di apposite garanzie. 128 Non vi è uniformità di opinioni circa il riconoscimento al Consiglio della qualità di

organo costituzionale, alcuni ne affermano tale natura in base alle attribuzioni direttamente conferite ad esso dalla nostra Carta fondamentale (art. 105), competenze finalizzate a rendere effettivi i principi da essa proclamati sulla tutela giurisdizionale. 129

124

così anche G. Falcon, Lineamenti di diritto pubblico, cit. Si tratterebbe di un organo

amministrativo del potere giudiziario, i cui provvedimenti sono ad ogni effetto, sia sostanziale che processuale (in quanto impugnabili innanzi al giudice amministrativo), di natura amministrativa.

A parere di chi scrive, l’impugnabilità innanzi al giudice amministrativo non ci dice nulla della natura di tali atti, posto che il rapporto di impiego dei magistrati non è stato privatizzato; il contenzioso intorno ad esso rimane comunque di competenza del giudice amministrativo, a prescindere dalla qualificazione della natura del CSM e degli atti da esso promananti.

125

A. Proto Pisani, Conati di riforma dell’ordinamento giudiziario, cit.

126

Barile, Cheli, Grassi, Istituzioni di diritto pubblico, cit., 270 e ss.

127

T. Martines, Diritto costituzionale, cit., 488.

128

Barile, Cheli, Grassi, Istituzioni di diritto pubblico, cit., 270 e ss.

129

T. Martines, Diritto costituzionale, cit. 488. Tale qualità non può essere negata sulla base

Vi sono teorie (Pergolesi) che assegnano sia al Consiglio che a ciascun magistrato la qualità di organi costituzionali, in base a considerazione di natura formale discendenti dall’articolo 104 Costituzione, e sostanziale, ravvisando in questo organo il vertice del potere giudiziario, garante della sua autonomia.

Il Consiglio svolge le sue funzioni amministrative sulla carriera dei magistrati in posizione di indipendenza, non di ausiliarietà, rispetto agli organi di amministrazione attiva della giurisdizione. Le attribuzioni disciplinari costituiscono, invece, funzioni propriamente giurisdizionali, alle quali si riconosce parimenti rilevanza costituzionale.130

Il Consiglio è definito (Spagna Musso) organo costituzionale di garanzia; la sua particolare funzione consistente nella tutela dell’autonomia ed indipendenza della magistratura, infatti, implica che esso sia a sua volta indipendente da ogni altro potere, a tal fine è presieduto dal Capo dello Stato.

Sulla base di tali argomentazioni si respingono le tesi di chi sostiene che esso non costituisce organo costituzionale del potere giudiziario in quanto le sue funzioni hanno natura soltanto amministrativa; si tratta, secondo l’opinione prevalente, di attribuzioni che non consentono di definirlo come organo facente capo al potere esecutivo, non potendo negarsi il suo carattere rappresentativo dell’ordine giudiziario, elemento che contribuisce in maniera determinante a porlo decisamente al di fuori dell’organizzazione amministrativa gerarchica. 131

Alcune teorie negano la qualità di organo costituzionale in quanto il Consiglio, a differenza degli organi costituzionali propriamente detti (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale), è privo di attribuzioni che gli consentano di influire direttamente sull’indirizzo politico nazionale. Esso, inoltre, non provvede alla diretta attuazione di norme costituzionali ma all’applicazione di norme di legge ordinaria sull’ordinamento giudiziario. Al Consiglio non spetterebbe neppure la qualificazione di organo di governo della magistratura, posto che esso detiene soltanto l’amministrazione del personale; i giudici, infatti, non sono soggetti che al governo della legge. Sarebbe errato anche definirlo organo di rappresentanza dei magistrati poiché

per motivi di legittimità (In tal senso v. anche A. Gustapane, Giudice e PM nel giusto processo, cit., in cui si afferma che il CSM, sebbene presieduto dal Capo dello Stato, non è un organo costituzionale vertice dell’ordinamento giudiziario, ma ha soltanto funzioni amministrative; i suoi atti infatti sono sindacabili dal Consiglio di Stato, eccetto quelli disciplinari, impugnabili alle SSUU della Corte di Cassazione ). La posizione costituzionale di un organo posto al vertice dell’organizzazione statale non implica l’esenzione degli atti da esso promananti da qualsivoglia forma di controllo.

130

F. Pergolesi, Diritto costituzionale, cit., 109.

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