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Il ruolo dell’incremento occupazionale nel D.M 9 dicembre

di Rocco Iodice

4. Il ruolo dell’incremento occupazionale nel D.M 9 dicembre

Non v’è dubbio sul fatto che tra i fini ultimi delle politiche industriali si collochi l’incremento occupazionale. In questo senso, la normativa sui con- tratti di sviluppo non costituisce un’eccezione.

Tuttavia, ciò non basta ad affermare che l’incremento occupazionale in- tegri un requisito necessario ai fini della fruizione delle misure agevolative in esame.

Al riguardo, è possibile svolgere considerazioni in parte analoghe con ri- guardo a tutti gli aiuti disciplinati nel D.M. 9 dicembre 2014, tra i quali, come indicato in precedenza, accanto ai contratti di sviluppo, si collocano gli ac- cordi di programma e gli accordi di sviluppo.

La presenza, tuttavia, di alcuni profili di distinzione nella disciplina di riferimento dei diversi istituti, ne suggerisce un’analisi separata.

Procedendo con ordine, è opportuno esaminare preliminarmente la rile- vanza della dimensione occupazionale in relazione ai contratti di sviluppo.

È noto che questi ultimi possono essere concessi in vista della realizza- zione di tre diversi tipi di programmi, ovvero quelli di sviluppo industriale, quelli di sviluppo turistico e, infine, quelli finalizzati alla tutela ambientale. Orbene, se si pone attenzione alle condizioni stabilite dal D.M. 9 dicem- bre 2014 ai fini dell’accesso alla misura in esame, ci si avvede che:

a) in vista della stipulazione di un contratto agevolativo di programmi di tutela ambientale, alcun peso è dato all’impatto occupazionale;

b) con riferimento ai contratti finalizzati alla realizzazione dei programmi di sviluppo industriale e turistico è necessaria la presenza di una delle se- guenti condizioni;

- ubicazione del programma in un’area caratterizzata da un tasso di disoc- cupazione superiore a quello medio della macroarea di riferimento;

- previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottou- tilizzate;

- idoneità del programma a realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta e allargata;

c) con riguardo ai soli contratti funzionali alla promozione di programmi di sviluppo industriale è sufficiente anche il riscontro di uno dei seguenti requisiti:

- rilevante presenza dell’impresa sui mercati esteri;

- presenza di investimenti che determinano rilevanti innovazioni di pro- dotto, del processo produttivo, dell’organizzazione aziendale e/o nelle mo- dalità di commercializzazione dei prodotti, con particolare riferimento a quelli conformi agli ambiti tematici del piano nazionale Industria 4.0;

d) in relazione, infine, ai contratti destinati a favorire i programmi di svi- luppo turistico è sufficiente che venga rilevata, alternativamente alle condi- zioni suddette:

- la capacità del programma di contribuire alla stabilizzazione della do- manda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi;

- la realizzazione del programma in comuni tra loro limitrofi ovvero ap- partenenti a un unico distretto turistico.

Da quanto precede è possibile evincere che l’incremento occupazionale non è un requisito stricto sensu dei programmi di investimento finanziabili.

Invero, lo stesso requisito dell’ubicazione del programma in aree ad ele- vato tasso di disoccupazione è solo alternativo agli altri in precedenza indi- cati e, in ogni caso, è da ritenersi che Invitalia, cui il d.l. affida la verifica delle condizioni per la stipulazione del contratto, una volta riscontrata la lo- calizzazione del programma in una delle aree in esame, non debba ulterior- mente accertare l’idoneità del programma a determinare un effettivo incre- mento occupazionale presso l’impresa beneficiaria.

A conclusioni non dissimili si giunge analizzando la disciplina degli ac- cordi di programma, i quali, ai sensi dell’art. 4, co. 6, del d.l. sono destinati al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla com- petitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferi- scono.

Al riguardo si osserva che, al fine di limitare il potere discrezionale nella verifica dei requisiti indicati, il MiSE è intervenuto a chiarire il significato della norma, evidenziando che le condizioni cui è subordinata la concessione di tali aiuti sono le medesime previste in relazione alla stipulazione dei con- tratti di sviluppo, ma che «non è ovviamente sufficiente, per i predetti fini, che uno dei requisiti di cui al citato comma 6 sia verificato, trattandosi questa di condizione necessaria per l’accesso ordinario ai benefici dei contratti di sviluppo. Occorre, viceversa, ai fini della percorribilità della procedura ne- goziale preordinata alla stipula degli Accordi di programma che uno o più dei predetti requisiti si presenti con una significatività tale da far ritenere sussistente la condizione prevista dal decreto per la predetta stipula».

Tale maggiore significatività, in relazione al requisito costituito dall’ubi- cazione dell’attività promossa in un’area caratterizzata da elevato tasso di disoccupazione, comporta, in effetti, la verifica di un’effettiva ricaduta oc- cupazionale del programma. Tuttavia, il MiSE, nella circolare poc’anzi indi- cata, ha escluso che ciò sia da intendere nel senso della necessaria creazione di nuovi posti di lavoro: all’idoneità del programma a favorire l’incremento dell’occupazione, infatti, è equiparata la capacità del medesimo di evitare la contrazione dell’occupazione.

In ogni caso, il requisito in esame, pur interpretato nei termini appena esposti, resta comunque alternativo agli altri menzionati all’art. 9 del D.M. 9 dicembre 2014.

Analizzando, infine, gli accordi di sviluppo, introdotti dal D.M. 8 novem- bre 2016, che ha modificato il D.M. 9 dicembre 2014, aggiungendovi l’art. 9bis, può rilevarsi che anche in quest’ipotesi, come nelle precedenti, l’as- senza dell’incremento occupazionale non pregiudica la concessione dell’aiu- to. Tuttavia, in relazione a questa forma di sostegno agli investimenti, la creazione effettiva di nuovi posti di lavoro, pur non essendo l’unica condi- zione di accesso alle agevolazioni, è una di quelle previste in alternativa alla capacità di attrazione degli investimenti esteri ed alla coerenza degli investi- menti con il piano nazionale Industria 4.0.

Concludendo, si può affermare che in nessuna delle ipotesi esaminate la creazione di nuovi posti di lavoro è conditio sine qua non dell’accesso alle agevolazioni, in quanto, nel caso dei contratti di sviluppo è sufficiente l’ubi- cazione del programma in un’area ad alto tasso di disoccupazione, nel caso degli accordi di programma rileva anche il solo mantenimento dell’occupa- zione esistente e, infine, nel caso degli accordi di sviluppo l’incremento oc- cupazionale, quale condizione di accesso alle agevolazioni, è comunque al- ternativo alle altre previste.

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