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di Laura Tebano

5. Reti e obbligo di riservatezza

Tornando all’esperienza campana, un ulteriore tratto significativo è rap- presentato da un’ampia clausola di riservatezza, presente in uno dei contratti di rete esaminati, che non solo prevede l’impegno di ciascuna impresa con- traente «ad adoperare la massima diligenza nell’utilizzo delle informazioni

31O.Razzolini, Le reti Gucci ed Esaote, cit., 112 e 119.

32 Così T.Treu, Introduzione, in T.Treu, a cura di, Contratto di rete. Trasformazione del

riservate degli altri contraenti, a custodire le informazioni riservate in ma- niera appropriata», a «prevenire accessi non autorizzati da parte di terzi per tutta la durata del contratto di rete e fino a cinque anni successivi al termine dello stesso», ma riguarda altresì l’obbligo di riservatezza dei dipendenti (e non solo) delle imprese retiste33. All’interno di tale ultima porzione della

clausola di riservatezza è dato scorgere almeno tre profili di interesse lavori- stico: il primo attiene alla latitudine dell’obbligo di riservatezza dei lavora- tori, il secondo al concorrente impegno assunto dal datore di lavoro in ordine all’ottemperanza all’obbligo di riservatezza dei propri dipendenti, il terzo all’ambito di applicazione soggettiva dell’obbligo di riservatezza che, come si dirà, sembra estendersi ben oltre l’area dei dipendenti della singola im- presa.

Muovendo dal primo profilo, senza voler qui ricostruire i termini del di- battito teorico relativo all’obbligo di riservatezza, sembra sufficiente ricor- dare che lo stesso viene tradizionalmente ricondotto nell’alveo del dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. Si tratta di un obbligo di contenuto negativo che, secondo la lezione manciniana, costituisce una proiezione delle clausole generali di correttezza e buona fede (rispettivamente artt. 1175 e 1375 c.c.) che fanno confluire nel rapporto di lavoro contenuti ulteriori, legati alla na- tura del rapporto stesso.

Se la matrice dell’obbligo è civilistica, la funzione del vincolo è decisa- mente lavoristica: la riservatezza è preordinata alla tutela dell’interesse (eco- nomico) del datore di lavoro in quanto organizzatore di un’attività di produ- zione e si atteggia come obbligazione accessoria rispetto a quella principale avente ad oggetto la prestazione lavorativa. Come si è rilevato: «A differenza dell’obbligazione di lavoro, che ha sempre un contenuto attivo, quella di fe- deltà (secondo l’impropria formula della rubrica dell’art. 2105 c.c.) si con- cretizza in alcuni specifici doveri di astensione (divieto di trattare affari in concorrenza con l’imprenditore, divieto di divulgare i cosiddetti segreti aziendali, attinenti all’organizzazione o ai metodi di produzione, o di farne uso in modo da recare pregiudizio all’interesse dell’imprenditore medesimo), ciò che conferma la distinzione tra le due situazioni soggettive, e la non ri- ducibilità del dovere di fedeltà a modalità intrinseca di attuazione della pre- stazione di lavoro»34.

Alla luce di quanto detto, appare pertanto evidente che l’obbligo di riser- vatezza nasce e muore con il contratto di lavoro: un conto, cioè, è la persi- stenza dell’obbligo in mancanza di prestazione lavorativa, ma in costanza di rapporto (si pensi ad esempio alla malattia o alle altre cause di sospensione

33 Cfr. Repertorio n. 7495/3615, art. 14.

34 M.Grandi, Le modificazioni del rapporto di lavoro. 1. Le modificazioni soggettive,

del rapporto), un conto è l’estensione dell’obbligo nei confronti di soggetti diversi dal datore di lavoro. In quest’ottica, la clausola prevista nel contratto di rete in esame merita una riflessione nella misura in cui prevede che «i dipendenti devono essere previamente informati della natura confidenziale delle informazioni riservate, devono utilizzare le predette informazioni con la massima diligenza possibile e devono assumersi gli stessi impegni di ri- servatezza del proprio datore di lavoro».

Se è vero, infatti, che il dovere di riservatezza presenta un fondamento contrattuale, è verosimile ipotizzare che tale allargamento dei destinatari dell’obbligo si spiega con il dato che la prestazione viene resa in favore di più soggetti. Ora, tale circostanza ha indotto taluno a ritenere che il lavora- tore dovrà estendere necessariamente alle altre imprese della rete i suoi do- veri e interpretarli coerentemente con la finalità della stessa35. Tale conclu-

sione, benché attenta all’esigenza di adeguare gli obblighi accessori alle pe- culiarità della rete, andrebbe modulata in ragione del meccanismo in con- creto utilizzato dai retisti con riguardo alla forza lavoro. In altre parole sem- bra opportuno valutare in concreto se l’obbligo di riservatezza si riferisca ai lavoratori in codatorialità o se si tratti (come nella specie) di lavoratori di- staccati o ancora di lavoratori somministrati (su cui vedi oltre).

Venendo al secondo profilo di interesse della clausola del contratto di rete in esame, vale a dire il concorrente impegno assunto dal datore di lavoro, va precisato che la stessa prevede testualmente che «ciascun contraente garan- tisce alle altre parti il rispetto degli obblighi di riservatezza relativi alle in- formazioni riservate da parte del proprio personale». Ora, il frammento ri- portato appare piuttosto generico, ma sarebbe interessante verificare se, ac- certata la violazione, scatti un obbligo risarcitorio nei riguardi degli altri re- tisti e se il contegno inadempiente del lavoratore giustifichi l’esercizio del potere disciplinare e, financo, il licenziamento.

Quanto all’ultimo profilo relativo all’estensione dell’obbligo, la clausola contrattuale prevede che l’impegno di ciascun contraente riguardi il rispetto del dovere di riservatezza non solo da parte dei propri dipendenti, ma anche «dei lavoratori in somministrazione e di tutti i propri collaboratori eventual- mente distaccati presso gli altri contraenti o comunque operanti a qualsiasi titolo presso i locali degli altri contraenti in esecuzione del contratto di rete». Così formulata, la clausola pare correttamente declinata con riguardo alle diverse forme di collaborazione all’attuazione del programma di rete. In- somma qui, cioè sul versante dell’obbligo tra le imprese retiste, ci si è pre- murati di modulare l’impegno sulla varietà tipologica dei soggetti potenzial- mente detentori di informazioni riservate. Non altrettanto, come rilevato, sul

versante dei lavoratori ove ci si riferisce “soltanto” ai dipendenti e ai colla- boratori, lasciando così fuori il caso degli altri lavoratori somministrati.

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