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L’impatto della nuova disciplina sulle delocalizzazion

di Rocco Iodice

3. L’impatto della nuova disciplina sulle delocalizzazion

Nelle pagine che precedono si è rilevato che i contratti di sviluppo inte- grano aiuti di Stato, per quanto ciò non ne determini l’incompatibilità con le regole poste a garanzia della concorrenza nel mercato.

Anche nei confronti di tali strumenti agevolativi, dunque, sono destinate a trovare applicazione le recenti previsioni introdotte al fine di contrastare l’uso improprio delle agevolazioni statali alle imprese.

Tanto il legislatore nazionale, quanto quello sovranazionale hanno, in- fatti, dovuto prendere atto del fatto che, non di rado, le imprese beneficiarie di aiuti di Stato scelgano, dopo aver incamerato gli stessi, di delocalizzare, con ovvie ripercussioni negative sull’occupazione.

Gli interventi di riforma nazionali e sovranazionali, tuttavia, pur condivi- dendo le medesime finalità, introducono strumenti differenziati e, in alcuni casi, potenzialmente incompatibili.

15 L’esonero dall’obbligo di notificazione del regime di aiuto, non necessariamente si

estende agli aiuti individuali concessi in attuazione della disciplina di riferimento. Invero, il GBER prevede che, laddove gli aiuti individuali superino determinate soglie valoriali, sorga un obbligo di preventiva notifica alla Commissione. In conseguenza di tale disciplina il D.M. 9 dicembre 2014 individua le ipotesi in cui tale notifica è dovuta: a titolo esemplificativo, si segnala, tra le altre, la previsione di cui all’art. 18 del decreto, ove si prevede che: «1. La determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 8, è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora:

a) per i progetti di investimento di cui all’articolo 14, comma l, lettere a) e b), l’importo dell’aiuto sia superiore all'importo di aiuto corretto per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di euro;

b) per i progetti di investimento di cui all’articolo 14, comma l, lettera c), nel caso in cui l'importo dell’aiuto supera 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto.

2. È altresì subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al progetto di investimento qualora l’ammontare dell’aiuto sia superiore a 2 milioni di euro».

Partendo dall’analisi della disciplina europea, vengono in rilievo le re- centi modifiche apportate al GBER dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 del 14 giugno 2017.

Quest’ultimo, infatti, ha introdotto all’art. 14, par. 16 del regolamento ge- nerale di esenzione la fondamentale previsione secondo cui l’impresa richie- dente un aiuto di Stato a finalità regionale, al fine di poter conseguire lo stes- so, deve:

a) confermare di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo sta- bilimento in cui deve svolgersi l’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto nei due anni precedenti;

b) impegnarsi a non delocalizzare nei due anni successivi al completa- mento dell’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto.

Per consentire l’applicazione della norma è predisposta un’apposita no- zione di delocalizzazione, in cui è dato particolare rilievo al profilo occupa- zionale. È, infatti, previsto che, ai fini della ricorrenza di una delocalizza- zione, non è sufficiente che l’impresa trasferisca in un nuovo stabilimento situato fuori dal SEE (Spazio Economico Europeo) una parte della propria attività, ma è, altresì, necessario che ciò determini una riduzione dell’occu- pazione nello stabilimento iniziale16.

Sul fronte della disciplina nazionale, invece, occorre analizzare il d.l. n. 87/2018, conv. dalla l. n. 96/18, meglio noto come Decreto Dignità.

Le previsioni che maggiormente interessano ai fini del presente lavoro sono contenute all’art. 5.

Quest’ultimo, al primo comma, sanziona con la decadenza dal beneficio e con l’irrogazione di una sanzione amministrativa le imprese che, dopo aver conseguito un aiuto di Stato per la realizzazione di investimenti produttivi, delocalizzino nei cinque anni successivi dalla conclusione dell’iniziativa a- gevolata in Paesi extra UE, ad eccezione di quelli aderenti al SEE.

Al secondo comma, invece, l’art 5 del d.l. stabilisce la decadenza dal be- neficio per le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano ottenuto un aiuto di Stato per l’effettuazione di investimenti produt- tivi specificamente localizzati, qualora, entro cinque anni dalla data di con- clusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato,

16 Il nuovo art. 2, punto 61bis del GBER prevede, più analiticamente, che la delocalizza-

zione è «il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’in- vestimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE».

l’attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocaliz- zata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori del- l’ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell’Unione euro- pea e degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo.

Come anticipato, le previsioni nazionali e sovranazionali non sono del tutto affini e tale disallineamento rischia di generare notevoli difficoltà sul versante applicativo17.

In effetti, in relazione agli aiuti menzionati dall’art. 5, comma 1 del De- creto Dignità – nel cui novero è da ritenersi che rientrino anche i contratti di sviluppo a favore delle PMI – non può non rilevarsi come manchi nella cor- rispondente disciplina sovranazionale la previsione di un divieto di deloca- lizzazione, da questa disposto solo in relazione agli aiuti a finalità regionale.

Ma anche con riguardo a questi ultimi, cui sono da ricondursi le principali ipotesi di contratti di sviluppo, non mancano profili di incompatibilità tra la normativa interna e quella eurounitaria. In dettaglio, dall’esame incrociato delle due discipline di riferimento, emerge che:

a) mentre il legislatore europeo vieta di erogare aiuti di Stato a un’impresa che «ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto»18, tale condizione di accesso agli aiuti non è

contemplata dal Decreto dignità;

b) per il summenzionato art. 2, punto 61bis, GBER configura elemento costitutivo di un’operazione di delocalizzazione la «perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE»; tale fondamentale requisito non è previsto nel d.l. 87/2018;

c) il diritto dell’Unione vieta al beneficiario degli aiuti di Stato a finalità regionale di delocalizzare «nei due anni successivi al completamento dell'in- vestimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto»19; il Decreto Dignità, in-

vece, estende la durata del divieto ai «cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato», sollevan- do al riguardo non poche perplessità in ordine alla compatibilità della previ- sione con la libertà di stabilimento e circolazione di capitali, principio car- dine della disciplina europea20.

17 Cfr. L. Tebano, Delocalizzazioni, occupazione e aiuti di stato nel “Decreto Dignità”, in

Diritti lavori mercati, 1, 2019.

18 Art. 14, par. 16, Regolamento n. 651/2014.

19 Art. 14, par. 16, GBER.

20 Cfr. R. Diamanti, Aiuti di Stato, misure generali di politica economica e sociale ed

4. Il ruolo dell’incremento occupazionale nel D.M. 9 dicembre

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