CAPITOLO II: TESTIMONI ED ESPERTI
4. La rilevanza giuridica come limite alla deferenza del giudice
4.3. Inferenze tecniche e inferenze giuridiche
Come le inferenze che caratterizzano ogni altra area di expertise, anche le inferenze giuridiche operano sulla base di regole conformi alla struttura:
Se p, allora q.
dove p indica l’attribuzione di una proprietà ad un soggetto e q correla allo stesso ad un altro soggetto una seconda proprietà144. La seconda proprietà è costituita da una connotazione deontica di qualche
143 Scrive in proposito Kelsen:
“Se la scienza del diritto non deve risolversi nella scienza della natura, il diritto deve essere allora staccato il più chiaramente possibile dalla natura. Questo è però difficile per il fatto che il diritto, o ciò che si suole chiamare anzitutto come tale, pare che almeno per una parte del suo essere stia nel campo della natura e abbia una esistenza del tutto naturalistica. Se si analizza un qualsiasi fatto considerato come diritto […] si possono distinguere due elementi: l’uno è l’atto sensibilmente percepibile il quale procede nello spazio e nel tempo, un accadimento esteriore, per lo più un comportamento umano, l’altro è un significato, uno specifico significato quasi immanente o aderente a quest’atto o accadimento” [1952, p. 48].
L’esperto nelle altre scienze della natura non avrà nessuna parte nella interpretazione delle norme processuali e probatorie che sono fondamentali per accertare il fatto giuridicamente rilevante. Tuttavia quelle norme rimarrebbero mute se non ci fosse un fatto di partenza da sussumere in esse. E l’accertamento di quel fatto di partenza non ha nulla a che vedere con il diritto.
144 Mentre questo tipo di correlazioni nell’ambito di altre discipline sono spesso utilizzate per compiere ragionamenti
abduttivi, generalmente si ritiene che nel diritto le premesse siano utilizzate per dar corpo a ragionamenti deduttivi. Come scrivono Alchurrón e Bulygin in proposito:
tipo (l’attribuzione di un obbligo, di un diritto soggettivo, di uno status a una persona, la qualificazione giuridica di una cosa o di un’attività…). Le fattispecie giuridiche sono infatti conformi per struttura a quelli che nella trattazione precedente abbiamo chiamato fatti generali:
La proprietà f è associata alla proprietà y.
Oppure:
Se S ha la proprietà f, allora S ha la proprietà y.
Oppure:
Se S1 ha la proprietà f, allora S2 ha la proprietà y.
Molto spesso – come abbiamo visto – le inferenze tecniche richiedono l’impiego di particolari concetti tecnici. Lo stesso vale per le inferenze giuridiche che delle inferenze tecniche, nel senso sopra precisato145, sono un sottoinsieme. Per cui è molto comune che perché l’inferenza sia
giuridicamente corretta f o y vadano espressi con termini particolari che esistono solo nel campo del diritto oppure con termini che nel diritto assumono un significato particolare. In altre parole f o y, perché l’inferenza sia corretta, devono spesso essere espressi mediante concetti propriamente giuridici.
Naturalmente, è assai controverso nell’ambito della filosofia del diritto quali siano i parametri di correttezza che il giurista deve rispettare per individuare, sulla base delle esistenti fonti giuridiche, le premesse di queste inferenze e quindi quali siano i criteri per modellare i concetti necessari ad esprimerle146. Ed è proprio la modalità di individuazione delle premesse la principale materia del
“Aunque sea verdad que para establecer las premisas del argumento uno debe recurrir a veces a interpretaciones, decisiones y valoraciones, el razonamiento, es decir, el paso que conduce de las premisas a la conclusión, es – o mas bien, puede ser reconstruido como – una inferencia deductiva” [Alchurrón e Bulygin, 1991, p. 304].
145 Con questo non intendo affatto dire che le norme giuridiche sono un sottoinsieme delle norme tecniche per come sono
tradizionalmente definite. Questa tesi è stata sostenuta, per esempio, da Ravà [1911], ma non è né implicata né negata da quanto sostengo in questo lavoro.
146 Va precisato però che indicare questo tipo di inferenze come fondamentali per il ragionamento giuridico non equivale
ad affermare che la scienza giuridica dispone di premesse certe e non problematiche. Il carattere problematico delle premesse non è però una peculiarità esclusiva del diritto. Secondo Villa nel corso del Novecento si è sempre di più
contendere della scienza giuridica. Prendere posizione rispetto a questo problema, esce totalmente dagli scopi del presente lavoro.
Un giusnaturalista riterrà che il giurista fondi il suo giudizio su criteri morali, un positivista lo negherà. Alcuni riterranno che le fonti consentano sempre di giustificare in modo univoco la correttezza di una di queste inferenze, escludendo ogni possibile altra soluzione; altri propenderanno per la tesi realista secondo cui le soluzioni possibili sono sempre molte mentre la selezione di una specifica soluzione è possibile solo in forza di un atto di volontà. Inoltre si può sostenere che il tipo di inferenze compiute da giuristi operanti in contesti diversi possano avere parametri di correttezza diversi. Un avvocato italiano interpellato da un imprenditore statunitense per formulare un parere pro veritate circa le conseguenze giuridiche di una sua ipotetica operazione commerciale – poniamo l’apertura di uno smart shop specializzato nella vendita di sostanze psicoattive legali – avrà come obiettivo quello di elaborare delle previsioni affidabili circa le plausibili reazioni dei giudici e della pubblica amministrazione italiani all’apertura di un simile negozio; quello stesso avvocato, nella stesura di un atto processuale nell’ambito del processo sorto a seguito dell’apertura del negozio, avrà come obiettivo quello di formulare delle argomentazioni favorevoli al proprio cliente; il giudice chiamato a decidere in quel processo in primo grado avrà probabilmente come obiettivo quello di formulare delle argomentazioni che non siano suscettibili di riforma in appello o cassazione. Eccetera. Esistono cioè diversi modi di intendere e applicare l’expertise giuridica ma ciascuno di questi modi prevede dei criteri per la determinazione delle conseguenze giuridiche di ipotetici scenari di fatto.
riconosciuto un’identità strutturale tra il ragionamento giuridico e il ragionamento condotto in altre discipline, in particolare le scienze naturali, tanto che il ragionamento giuridico sarebbe diventato un “modello per le scienze naturali”. Scrive Villa: “Il primo tipo di analogie riguarda, da una parte i sistemi teorici della scienza, dall’altra parte il sistema giuridico, secondo la rappresentazione semplificata di alcune sue caratteristiche più familiari e tipiche. Le analogie riguardano in particolare le modalità di funzionamento dei due sistemi, e segnatamente il modo in cui essi “entrano in rapporto con i fatti”[…]. [S]ia nel diritto che nella scienza i fatti non entrano mai a contatto con i loro “sistemi di riferimento” (il sistema giuridico e il sistema teorico) quando sono nel loro supposto “stato puro”; si tratta, al contrario di fatti, che hanno già̀ ricevuto certe qualificazioni ad opera di norme giuridiche (nel caso del diritto) ovvero ad opera di categorie teoriche (nel caso della scienza). […] Il secondo tipo di analogie riguarda le scelte e le decisioni che si producono in entrambi i campi. [...] Tali decisioni esprimono in alcuni casi niente più che una preferenza dello scienziato a favore di una teoria, preferenza a sostegno della quale egli può offrire soltanto delle ‘buone ragioni’”.