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L’informazione ambientale

Nel documento Il diritto di accesso agli atti interni (pagine 106-108)

Capitolo I – L’oggetto del diritto di accesso Il documento amministrativo,

1.8. L’informazione ambientale

Una eccezione alla regola dell’accesso al documento amministrativo è rappresentata dall’accesso all’informazione ambientale.

Tale istituto trova il suo riconoscimento attuale nel disposto dell’art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195 con il quale è stata attuata la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale del 28 gennaio 2003 n. 2003/4/CE327. La disciplina indicata sostituisce il previo D.Lgs. 27 febbraio 1997 n. 39, con il quale era stata data attuazione alla Direttiva 90/313/CE328.

La particolarità del diritto di accesso all’informazione ambientale è duplice.

In primo luogo, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto legislativo 195 del 2005, il diritto di accesso spetta a chiunque ne faccia richiesta senza la necessità di dichiarare o dimostrare la sussistenza di un interesse all’informazione richiesta329.

325

Ad esempio si veda: A. SIMONATI, I principi in materia di accesso, op. cit., pag. 1026 ss.

326

Ad esempio T.A.R. Lazio-Roma, sez. I ter, 12 marzo 2013, n. 2581, in www.giustizia-amministrativa.it, per cui “La norma dell'art. 22 della L. n. 241 del 1990 dà una nozione di "documento" molto ampia, non avente necessariamente natura cartacea, richiede però che si tratti di una rappresentazione del contenuto di atti; la norma regolamentare (art. 2 comma 2 del D.P.R. n. 184 del 2006), a sua volta, specifica che: "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. Entrambe le disposizioni chiariscono in modo incontrovertibile che l'accesso riguarda i soli documenti rappresentativi di atti già esistenti, non essendo tenuta l'Amministrazione ad elaborare dati in suo possesso per soddisfare le domande di accesso”.

327

Sull’argomento dell’informazione ambientale e sul diritto di accesso alla stessa si vedano ad esempio G. PAROLA,«L’accesso all’informazione ambientale»: il diritto internazionale, europeo, nazionale e ... la Corte costituzionale in op. cit., pag. 10 ss., commento alla sentenza della Corte costituzionale, 01 dicembre 2006, n. 399; A. CONTIERI, G. Di FIORE, L’accesso alle informazioni ambientali (D.Lg 19 agosto 2005, 195), op. cit., pag. 1066 ss.

328

Sulla vecchia disciplina si veda ad esempio R. CARANTA, L’accesso alle informazioni in materia ambientale, in Giur. It., 2001, pag. 2.

329

In giurisprudenza si veda ad esempio T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. II, 20 febbraio 2014, n. 536, in

www.giustizia-amministrativa.it per cui “Sotto il primo profilo si osserva infatti, come l'art. 3, D.Lgs. n. 195 del 2005 chiarisca che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull' accesso ai documenti amministrativi. Ed è indubbio che nel caso in specie, pur intersecandosi con aspetti inerenti la consequenziale procedura espropriativa per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in questione, che la domanda di accesso in argomento afferisca alla informazione

Si tratta di una disciplina che, sotto questo profilo, dà attuazione al principio della trasparenza nella maniera più ampia possibile, eliminando ogni ostacolo oggettivo o soggettivo al diritto di accesso330.

Un altro aspetto importante riguarda pertanto non il documento amministrativo bensì l’informazione ambientale.

L’ambito è ampio in quanto si fa riferimento a qualsiasi informazione ambientale, disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale. L’elemento della forma non è peraltro il fatto rilevante rispetto al documento amministrativo, che come si visto, è anch’esso esternabile in tutte le forme materiali possibili. In questo caso si conferma quanto espresso in precedenza, ovvero che nell’accesso ai documenti amministrativi l’oggetto dell’accesso rimane l’informazione anche se non può essere tutta l’informazione ma solo quella contenuta in un documento amministrativo esistente ed in possesso della pubblica amministrazione.

L’elemento che caratterizza l’informazione ambientale è il fatto che si fa riferimento ad una informazione e non ad un documento, e dunque anche ad informazioni che devono essere elaborate dalla pubblica amministrazione331.

Proprio dal carattere ampio del concetto di informazione ambientale deriva la considerazione che i dati relativi alla stessa sono soggetti ad un obbligo di collaborazione della pubblica amministrazione con conseguente elaborazione dei relativi dati332.

Il diritto di accesso all’informazione ambientale non è comunque illimitato. Difatti la richiesta di accesso deve riguardare un contesto “genuinamente ambientale” e non può

ambientale in ordine alla quale è riconosciuta e garantita l'accessibilità anche ai piani, agli accordi o ai piani ed ad ogni altro atti di natura amministrativa”.

330

Ad esempio sul principio di trasparenza applicabile al diritto di accesso all’informazione ambientale si veda T.A.R. Reggio-Calabria, sez. I, 6 novembre 2012, n. 652, in www.giustizia-amministrativa.it, “Quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle "informazioni ambientali" (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione. Detta disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale. Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell'art. 3, di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente”.

331

C. TAGLIENTI,Accesso ai documenti dell’amministrazione, op. cit. 332

tradursi in un controllo generalizzato di ogni attività pubblica che vada al di là di questo fondamentale limite e scopo cui tale diritto di accesso è legato333.

Quindi la richiesta di accesso, nella materia ambientale, pur potenzialmente illimitata, incontra questo limite rappresentato dalla necessità di dimostrare la presenza di un nesso tra la documentazione richiesta e la tutela della materia ambientale, altrimenti si deve negare il diritto di accesso334.

Ad ogni modo il diritto di accesso all’informazione ambientale è interessante per comprendere come il diritto di accesso possa estendersi anche al di là del concetto di documento amministrativo. Tuttavia le limitazioni di cui si è detto assumono un’importanza relativa in quanto sono legate alla settorialità di questo specifico istituto. É in ogni caso importante la considerazione che un diritto di accesso sviluppato in questi termini è chiara applicazione del principio di trasparenza nella sua più ampia accezione335.

Nel documento Il diritto di accesso agli atti interni (pagine 106-108)

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