3. Normazione, certificazione, accreditamento
3.5 La certificazione
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE RILASCIA I CERTIFICATI
Spesso si confonde la normazione di una determinata attività o di un prodotto con la sua certificazione. In realtà la norma definisce i requisiti da rispettare e la certificazione attesta che realmente quella determinata attività, o specifico prodotto, rispetti i requisiti dello standard.
La certificazione è l’atto mediante il quale una terza parte indipendente dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo o servizio è conforme ai requisiti specificati dalla norma considerata.
La certificazione si può distinguere in base alla natura e all’oggetto.
La certificazione in base alla natura si differenzia in volontaria ed obbligatoria, a seconda che sia adottata spontaneamente dall’impresa o imposta per legge. In base all’oggetto può essere distinta in quella di prodotto-servizio, di sistema e del personale.
Per le certificazioni obbligatorie, la legge stabilisce i requisiti dei prodotti e dei processi che saranno oggetto di esame come di certificazione, le procedure di valutazione da applicare e, infine, i requisiti che devono possedere gli organismi di certificazione (organismi che possono operare solo in presenza di una specifica autorizzazione rilasciata da parte dei competenti organi della pubblica amministrazione). La certificazione obbligatoria riguarda i prodotti che rientrano in specifiche direttive comunitarie, le quali forniscono i requisiti minimi per la sicurezza dei lavoratori, dei consumatori e per la tutela dell’ambiente. Il rispetto degli standard di sicurezza, attestata dal marchio CE25, è condizione essenziale per la
commercializzazione dei prodotti nell’ambito dell’Unione Europea.
25 La marcatura CE fu introdotta con la Decisione 93/465/CEE del Consiglio dell’Unione europea, del 22 luglio 1993 al fine di
accelerare la costituzione del Mercato unico Europeo previsto dal Trattato CE. Grazie alla marcatura “CE” il prodotto diventa riconoscibile, consentendone la libera circolazione, la messa in vendita e in servizio sul mercato comunitario, in condizioni di sicurezza. Ogni azienda produttrice può operare in modo non conforme alle norme, visto che queste continuano a mantenere
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La certificazione regolamentata fa riferimento a leggi nazionali o regolamenti comunitari. La decisione di aderire o meno a questa certificazione è facoltativa da parte del produttore, ma una volta effettuata la scelta non si può derogare dalla normativa pubblica prevista. Le certificazioni regolamentate, come per es., il marchio DOC26 per i vini o le certificazioni che
attestano l’impiego di tecniche di agricoltura biologica, non costituiscono un obbligo per i produttori, ma, cosi come quelle obbligatorie, sono rilasciate a fronte di requisiti stabiliti per legge.
Si parla, invece, di certificazione volontaria quando non solo vi è una libera adesione alla certificazione, ma le stesse regole, norme tecniche, sono di derivazione privatistica. Una certificazione si può considerare completamente volontaria quando sia i requisiti del prodotto o del processo, sia la procedura di certificazione non sono imposti dalla legge, e quando l’organismo che rilascia tale certificazione non necessiti di alcuna specifica autorizzazione per poter operare. Sempre più spesso il possesso di una certificazione volontaria, in particolare, le certificazioni per i Sistemi di Gestione della Qualità (ISO 9001) e-o certificazione ambientale (ISO 14001) sono inserite tra i requisiti previsti nelle gare d’appalto bandite dalla pubblica amministrazione. Oltre alla certificazione dei sistemi di gestione, si sono sviluppate, nel settore volontario, numerose nuove certificazioni di prodotto (nei settori agroalimentare, della ceramica, del legno, dei materiali per l’edilizia) che affiancano quelle tradizionalmente esistenti nei settori elettrico e meccanico.
Oltre alla certificazione di terza parte esistono altre due tipologie di valutazione della conformità di un prodotto-servizio a una norma: quella di prima e di seconda parte. La valutazione di prima parte è la valutazione della conformità eseguita dalla stessa persona o organizzazione che fornisce l’oggetto della valutazione, per esempio un prodotto. Si tratta di un’autodichiarazione o dichiarazione di conformità, dove è lo stesso produttore ad attestare la conformità del prodotto alle specifiche tecniche. Si parla in questo caso di autocertificazione, “il produttore certifica e garantisce che il lotto di beni realizzati è stato prodotto secondo le specifiche qualitative concordate con il cliente, è stato sottoposto a controlli e verifiche risultando conforme alle richieste dello stesso cliente” (Giannini M.,
il proprio carattere volontario, ma in tal caso, le imprese avranno la responsabilità di dimostrare che i propri prodotti rispondono ugualmente ai requisiti essenziali fissati dalle Direttive che, viceversa sono obbligatori e vincolanti.
26 La denominazione di origine controllata o DOC, non è un vero e proprio marchio poiché comune ad una grossa varietà di
prodotti, ma una denominazione utilizzata in enologia che certifica la zona di origine e delimitata della raccolta delle uve utilizzate per la produzione del prodotto sul quale è apposto il marchio; il marchio è il simbolo apposto sul prodotto che lo identifica, si possono avere diversi marchi con lo stesso acronimo doc. Esso viene utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono legate all'ambiente naturale, ai fattori umani e rispettano uno specifico disciplinare di produzione approvato con ministeriale. Tali vini, prima di essere messi in commercio, devono essere sottoposti, in fase di produzione, ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico che certifichi il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; il mancato rispetto dei requisiti ne impedisce la messa in commercio con la dicitura DOC. Il marchio fu ideato negli anni cinquanta dall'avvocato romano Rolando Ricci, funzionario dell'allora ministero dell'Agricoltura. La denominazione di origine controllata fu istituita con il decreto-legge del 12 luglio 1963, n. 930, che si applica anche ai vini Moscato Passito di Pantelleria e Marsala.
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2015). Una valutazione di seconda parte è invece eseguita da una persona o da un’organizzazione che ha un interesse da utilizzatore per l'oggetto della valutazione, è dunque la prassi di un cliente che intende verificare la rispondenza del prodotto del proprio fornitore alle specifiche richieste.
3.5.1 Cos’è un organismo di certificazione
L’organismo di certificazione27 o OdC è un’organizzazione che certifica la conformità
dei sistemi di gestione o dei prodotti o del personale a specifiche norme di riferimento. Un organismo di certificazione diviene un organismo notificato nell’Unione europea quando ottiene, in generale a seguito di specifico accreditamento, l’abilitazione dell’Autorità governativa nazionale ad operare su almeno una Direttiva o Regolamento dell’Unione europea. La notifica è un atto formale di comunicazione alla Commissione europea (ed agli altri Stati membri dell’Unione) da parte delle autorità dello Stato membro della UE, cui l’organismo o il laboratorio appartengono, che consente a quest’ultimi di essere riconosciuti dalle autorità degli altri Stati membri e ne permette l’inserimento nel database ufficiale NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).