• Non ci sono risultati.

L A C OSTITUZIONE DELLA R EPUBBLICA I SLAMICA DELL ’I RAN 1 La fase costituente

2. Il testo costituzionale

2.2 Lo sciismo come religione ufficiale dello Stato

La Costituzione del 1979 proclama, tra i principi generali (Cap. I, artt. 1-14), lo sciismo duodecimano religione ufficiale dello Stato, ponendo particolare enfasi sul fatto che la definizione religiosa dello Stato non potrà subire modifiche.14 Seguono poi, nel medesimo articolo, riferimenti ad altre scuole islamiche (Hanafi, Shafi’i, Maliki, Hanbali, Zaidi), anche appartenenti alla corrente sunnita, alle quali viene accordato pieno rispetto, tuttavia, l’art. 13 riconosce ufficialmente solo tre religioni non islamiche, e cioè le cosiddette “people of the book”: zoroastrici, ebrei e cristiani, i quali sono liberi di professare la propria fede nei propri luoghi di culto e nei limiti previsti dalla legge. In riferimento a tutte le altre minoranze religiose non esplicitamente menzionate, si proclama che il governo, e i musulmani in generale, dovranno agire nei confronti di quanti non sono di fede musulmana conformemente alle norme etiche e ai principi islamici di giustizia ed equità, nel rispetto dei loro diritti umani, così come per altro stabilito dalla sūra 60, versetto 8, del Corano.15

La Costituzione, tuttavia, non esclude esplicitamente la discriminazione in base alla religione professata, ma si limita a dichiarare che qualunque iraniano, indipendentemente dal gruppo etnico o tribale, dal colore della pelle o dalla lingua, gode di eguali diritti.16 Similmente, la Costituzione non assicura nemmeno esplicitamente che ai cittadini sia riconosciuta piena libertà di coscienza nella scelta della propria religione, poiché, sebbene si affermi che le persone non possono essere punite per le loro credenze17, l’apostasia dall’Islam, pur non essendo menzionata nel testo costituzionale, è punita con la morte nella legge sacra dell’Islam, che è alla base della legge dello Stato.18

Nonostante la Repubblica iraniana sia definita “islamica”, leggendo la Costituzione emerge come la terminologia faccia riferimento al solo sciismo e ciò risulta evidente anche prendendo in considerazione i principi sui quali la Repubblica stessa si basa, in particolare la credenza nella

“continuous leadership”19, nonché il fatto che la maggior parte delle posizioni ai vertici dell’apparato statale siano riservati al solo clero sciita.20

14 “The official religion of Iran is Islam and the Twelver Jaʻfari school, and this principle will remain eternally

immutable”. Costituzione della Repubblica islamica dell’Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. I, art. 12.

15 Costituzione della Repubblica islamica dell’Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. I, art. 14.

16 “All people of Iran, whatever the etnic group or tribe to which they belong, enjoy equal rights; and colour, race,

language, and the like, do not bestow any privilege”. Costituzione della Repubblica islamica dell’Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. III, art. 19.

17 Costituzione della Repubblica islamica dell’Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. III, art. 23.

18 CHEBABI H.E. E SCHIRAZI ASGAR, The Islamic Republic of Iran, in Journal of Persianate Studies, n. 5, 2012, pp.188-

189.

19 Costituzione della Repubblica islamica dell’Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. I, art. 2, punto 5. 20 CHEBABI H.E. E SCHIRAZI ASGAR,op. cit.

52 2.3 Il sistema delle fonti

La natura islamica dello Stato emerge chiaramente negli articoli che fanno riferimento al sistema legislativo. La Costituzione, infatti, stabilisce che il potere normativo è riservato soltanto a Dio21, mentre l’art. 4 afferma che tutte le leggi e atti normativi devono fondarsi su precetti islamici, ponendo in questo modo la legge islamica al vertice del sistema delle fonti.22 A tale principio deve essere assicurato il rispetto assoluto, agendo esso in applicazione a tutti gli articoli della Costituzione, così come ad ogni altra norma, e si riconosce al Consiglio dei guardiani la facoltà di controllo affinché non si verifichino casi di violazione.23 Quanto fin qui affermato, sembra quindi riconoscere alla stessa Costituzione una posizione di subalternità rispetto alla legge islamica, comprendente il Corano e la Tradizione del Profeta (anche detta sunna), con la conseguenza che la legge, intesa come atto legislativo approvato dal Parlamento monocamerale, sia da considerarsi norma di terzo livello. Ciò trova conferma nell’art. 72, che stabilisce l’obbligo per il Parlamento di legiferare in accordo ai principi e alle norme della Costituzione e della religione ufficiale dello Stato.

Aspetto interessante del sistema delle fonti nell’ordinamento iraniano, è la presenza di una fonte del diritto, tra la legge islamica e la legge ordinaria, che, sebbene non sia espressamente prevista dalla Costituzione, fa però parte del diritto consuetudinario islamico e consiste nel parere (fatwā) della Guida suprema.24 Una sorta di fondamento costituzionale indiretto di tale fonte può essere rintracciata nelle disposizioni che riconoscono alla Guida la facoltà di intervento, sui diversi poteri dello Stato, al fine di assicurare la piena attuazione dei principi fondanti. Peraltro, le fatwā presentano un’efficacia che è limitata nel tempo e che, in particolare, coincide con l’esistenza in vita dell’autore che le aveva emesse.25

Tra i principi generali, l’art. 6 sancisce l’obbligo di amministrare il Paese sulla base di quanto espresso dal popolo tramite le elezioni, riconoscendo poi all’art. 59 (Cap. V, artt. 56-61) la possibilità di ricorrere all’istituto referendario affinché gli elettori possano esprimersi su questioni particolarmente importanti. Il referendum popolare si pone allo stesso livello della legge ordinaria e può essere richiesto a fronte di una delibera del Parlamento che accerti una maggioranza favorevole

21 Costituzione della Repubblica islamica dell’Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. I, art. 2, punto 1.

22 “All civil, penal, financial, economic, administrative, cultural, military, political, and other laws and regulations

must be based on Islamic criteria”. Costituzione della Repubblica islamica dell’Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. I, art. 4.

23 Ibidem.

24 Secondo la tradizione musulmana, il dotto giurista, anche detto faqih, in genere può emettere dei pareri vincolanti

solo per i fedeli che lo considerano “fonte di imitazione”. Nel caso iraniano i pareri della Guida sono vincolanti per l’intera popolazione. PETRILLO P.L., Iran, op. cit., p. 58.

25 In seguito alla morte dell’Āyatollāh Khumaynī, al fine di confermare la validità di alcune sue fatwā, Khāmeneī li

53

dei due terzi dei deputati.26 L’esercizio dell’azione legislativa, inoltre, può essere delegato anche dal Parlamento al governo, il quale può emanare decreti e regolamenti, nel rispetto dei principi direttivi, delle materie e delle tempistiche così come fissati dalla Camera.27