L A C OSTITUZIONE DELLA R EPUBBLICA I SLAMICA DELL ’I RAN 1 La fase costituente
2. Il testo costituzionale
2.4 Il rapporto tra i poteri dello Stato
2.4.3 Il potere legislativo
Nelle pagine precedenti, nelle quali erano state ripercorse le principali tappe costituzionali dell’Iran, si è visto come la Costituzione del 1906 si fosse presentata come un elemento di totale novità nel panorama costituzionale della regione, prevedendo in particolare l’insediamento di un’assemblea nazionale rappresentativa su base elettiva (Majlis). Più di settanta anni dopo, nell’estate del 1978, la piazza antistante il Parlamento fu uno dei luoghi in cui i manifestanti si raccolsero in maggior numero, denunciando il regime dello shāh poiché ritenuto responsabile del ruolo marginale a cui l’assemblea era stata relegata. Per questo motivo, una delle principali rivendicazioni avanzate dai manifestanti riguardò il ripristino della centralità del Parlamento, unico luogo nel quale si riteneva fosse possibile assicurare la rappresentanza di tutte le istanze politiche.49
Il Capitolo VI (artt. 62-99) della Costituzione iraniana del 1979 prevede la disciplina essenziale in merito al funzionamento del potere legislativo, riconoscendo l’Assemblea nazionale islamica come il luogo della decisione ma anche dell’inclusione delle diverse realtà politiche, religiose, etniche e culturali del Paese. Attualmente, i membri del Parlamento sono 290, nonostante la Costituzione preveda un numero totale di 27050, eletti con suffragio universale diretto51 ogni quattro anni52 e con metodo maggioritario uninominale a turno unico. L’art. 64 dispone, inoltre, che particolare attenzione sia data al rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze religiose,
45 Costituzione della Repubblica islamica dell’Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. IX, art. 125. 46 Costituzione della Repubblica islamica dell’Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. IX, art. 126. 47 Costituzione della Repubblica islamica dell’Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. IX, art. 128. 48 Costituzione della Repubblica islamica dell’Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. IX, art. 129. 49 PETRILLO P.L., Iran, op. cit., p. 68.
50 Costituzione della Repubblica islamica dell’Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. VI, art. 64. La ragione di tale differenza
numerica è da rinvenire nel testo dello stesso art. 64, che, pur fissando a 270 il numero totale dei deputati, lascia aperta la possibilità di incrementare, tramite legge ordinaria, la membership dell’Assemblea nazionale islamica qualora la popolazione aumenti di centocinquantamila unità. Pertanto, in seguito ad un censimento, una legge del 1999 ha modificato il numero dei seggi a 290.
51 Costituzione della Repubblica islamica dell’Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. VI, art. 62. 52 Costituzione della Repubblica islamica dell’Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. VI, art. 63.
57
motivo per cui, del numero totale di deputati, uno sia scelto da un collegio speciale formato da elettori di religione zoroastra, uno da elettori di religione ebraica, uno da elettori di religione cristiana assira e caldea, uno da elettori di religione cristiana armena.
L’organizzazione interna del Parlamento è caratterizzata da una generale assenza, almeno fino agli anni Novanta, di veri e propri gruppi parlamentari, anche in ragione del fatto che i deputati sono eletti in rappresentanza dell’intero Paese e senza alcun vincolo di mandato: ciò determina un’ampia libertà dei membri nell’espressione del proprio voto, in particolar modo in riferimento al voto di fiducia ai singoli ministri, e comporta, di volta in volta, la formazione in seno al Parlamento di raggruppamenti su particolari tematiche e questioni, nell’assenza di una struttura cristallizzata.53 L’art. 69 afferma che “The deliberations of the Islamic Consultative Assembly must be open”, sancendo l’obbligo di piena trasparenza dei lavori parlamentari, i quali possono essere coperti da segretezza solo in particolari casi emergenziali, così come disposto dall’articolo suddetto.54
L’art. 71 riconosce all’assemblea l’esercizio della sua funzione più tradizionale, quella legislativa, stabilendo che ciò avvenga nel rispetto dei propri limiti di competenza, così come stabilito dalla Costituzione, e che le leggi prodotte non siano in contrasto con i principi e le ordinanze (osul e ahkām) della religione ufficiale del Paese o della Costituzione, riconoscendo al Consiglio dei guardiani la funzione di controllo.55
2.4.3.1 La funzione ispettiva e di controllo
Ai sensi dell’art. 76, l’assemblea, oltre alle tradizionali funzioni legislative, ha il diritto di investigare ed esaminare tutti gli affari attinenti all’interesse nazionale, compito che viene assolto da due particolari commissioni permanenti, quella per la revisione delle interrogazioni e il regolamento interno, e la commissione Articolo 90. Quest’ultimo, nella fattispecie, riconosce il diritto di chiunque ad inoltrare al Parlamento le proprie rimostranze qualora si ritenga di dover sollevare critiche nei confronti dell’operato del potere esecutivo, giudiziario, o del legislativo medesimo. La commissione Articolo 90, pertanto, a fronte della ricezione di tali denunce, è tenuta ad eseguire indagini al fine di fornire delle risposte entro un periodo di tempo ragionevole. Peraltro, nell’eventualità che la materia sollevata sia di interesse pubblico, l’art. 90 stabilisce che l’esito delle indagini condotte debba essere reso pubblico.56
53 PETRILLO P.L., Iran, op. cit., p. 70.
54 Costituzione della Repubblica islamica dell’Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. VI, art. 69.
55 Costituzione della Repubblica islamica dell’Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. VI, art. 72. Il ruolo e i poteri riconosciuti
dalla Costituzione al Consiglio dei guardiani sarà oggetto di studio dei successivi paragrafi.
58
Quanto detto avvicina, per certi versi, il ruolo della commissione a quello dell’ombudsman,57 anche detto Difensore civico in Italia, rinvenibile in alcuni ordinamenti europei, anche se l’attività svolta dalla suddetta commissione, in ragione della natura delicata delle materie trattate, ha subito in diverse occasioni duri attacchi da parte del potere giudiziario. Questo elemento, tuttavia, è significativo per mettere in luce la centralità e la forza dell’Assemblea nazionale islamica all’interno del quadro istituzionale iraniano, laddove la funzione ispettiva e di controllo è, di fatto, riconosciuta come una delle più rilevanti tra quelle svolte e tale da poter esercitare un effettivo controllo sui diversi rami dei poteri statali, definendo una particolare struttura di pesi e contrappesi. Nonostante ciò, pur essendo un potere largamente esercitato dal Parlamento, anche esso si scontra con un limite fondamentale che attiene agli affari nei quali ad essere coinvolta è la Guida suprema.58
2.4.3.2 Il rapporto con l’esecutivo
In seguito alla revisione costituzionale del 1989, il Parlamento non è più chiamato ad esprime la fiducia nei confronti dell’intero Consiglio dei ministri59, bensì solo rispetto ai singoli ministri, tenuto conto del fatto che l’abrogazione della figura del Primo ministro ha determinato l’assegnazione del potere esecutivo in capo al Presidente della Repubblica, il quale è direttamente eletto dal corpo elettorale. Ciononostante, la sfiducia da parte dell’aula può invece essere esercitata sia nei confronti di singoli ministri sia del Presidente.60 In Iran, il voto di fiducia nei confronti del ministro candidato non è per nulla scontato, anche nei casi di coincidenza tra l’orientamento del Presidente e quello della maggioranza parlamentare, tanto che negli anni sono stati frequenti i casi di mancata fiducia anche nei confronti di personalità indicate dallo stesso Presidente. Affinché sia accordata la fiducia ad un singolo ministro, è necessario che, oltre al raggiungimento del voto favorevole a maggioranza semplice, siano presenti nell’assemblea almeno i due terzi dei deputati.61
Rispetto alle istituzioni che compongono la struttura del Paese, l’Assemblea nazionale islamica esercita un potere autorevole, che trova conferma nella dinamicità dell’aula, costituendo un elemento di novità rispetto ai parlamenti generalmente rinvenibili nel mondo islamico. Pertanto, nella definizione del sistema costituzionale iraniano, il ruolo esercitato dalla leadership carismatica
57 Nonostante la diversa terminologia adottata nei vari paesi europei, l’istituto presenta caratteristiche comuni sia dal
punto di vista strutturale, poiché generalmente connesso o dipendente dal legislativo, sia dal punto di vista funzionale, operando al fine di rimuovere abusi della pubblica amministrazione nei confronti di singoli individui o della collettività. Per quanto riguarda invece la procedura, l’ombudsman, dopo essere stato adito dai cittadini o anche da altri soggetti, esercita poteri ispettivi e di impulso. PEGORARO L. E RINELLA A., op. cit. p. 264.
58 PETRILLO P.L., Iran, op. cit., p. 71.
59 Costituzione della Repubblica islamica dell’Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. VI, art. 87. 60 Costituzione della Repubblica islamica dell’Iran, 1979 (rev. 1989), Cap. VI, art. 89. 61 PETRILLO P.L., Iran, op. cit., pp. 72-73.
59
e il regime assembleare si mescolano generando una particolare dinamica dei rapporti di forza interni.