L A C OSTITUZIONE DELLA R EPUBBLICA D ’I RAQ
1. La fase costituente
2.2 La complessa definizione del ruolo dell’Islam
2.4.3 Il potere giudiziario
Il ramo giudiziario, il cui potere si afferma essere indipendente58, comprende il Consiglio Superiore Giudiziario, la Corte Suprema Federale, la Corte Federale di Cassazione, a cui si aggiunge la Commissione di controllo e tutte le altre corti federali. Nel corso della fase negoziale, uno dei dibattiti tra le parti coinvolse anche la definizione della natura e struttura della Corte Suprema Federale, alla quale spettano diversi compiti, ma, primo tra tutti, il controllo di costituzionalità. Essa, infatti, si compone di diversi giudici, esperti di materie legali e di diritto islamico, il cui numero e criterio di selezione è stabilito per legge dal Consiglio dei Rappresentanti.59 Inizialmente, la Legge n. 30 del 2005 ha provveduto all’insediamento della Corte Suprema Federale, che si compone di nove giudici, i quali sono selezionati dal Presidente della Repubblica, tra i candidati presentati dal Consiglio Giuridico Supremo, e devono poi ottenere l’approvazione del Consiglio dei Rappresentanti al fine della nomina con carica a vita. Tuttavia, per
56 Costituzione della Repubblica d’Iraq, 2005, Sez. III, Art. 65.
57 CHOMANI K., Iraq’s Missing Federation Council, in The Tahrir Institute for Middle East Policy, 11 agosto 2018.
Reperibile al link: https://timep.org/commentary/analysis/iraqs-missing-federation-council/.
58 Costituzione della Repubblica d’Iraq, 2005, Sez. III, Art. 87.
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anni il legislatore iracheno non ha approvato la legge così come prevista dal testo costituzionale all’art. 92, poiché uno degli aspetti più controversi riguardava il ruolo degli esponenti religiosi nella corte.60 L’art. 93 elenca le materie sulle quali la Corte Suprema Federale può esercitare la propria giurisdizione, che non si limita appunto al solo controllo di costituzionalità, ma anche alla risoluzione dei conflitti tra le diverse entità federali (regioni, governatorati, municipalità, amministrazioni locali).
Inizialmente gli sciiti avanzarono la proposta di una Corte costituzionale e, successivamente, quella di un Consiglio Costituzionale, che avrebbe esercitato la propria autorità di revisione costituzionale delle leggi federali prima che queste fossero promulgate. Tuttavia, tale disegno non trovò d’accordo la controparte, in particolare curdi e sunniti, preoccupati dal fatto che un Consiglio esercitante controllo preventivo avrebbe condotto ad una deriva islamista della carta fondamentale, anche in ragione del fatto che la proposta sciita sembrava prefigurare un organo avente la medesima strutturazione e funzione del Consiglio dei guardiani iraniano, già analizzato nei precedenti paragrafi.61 Il risultato di tale dibattito condusse, quindi, all’insediamento della Corte Suprema Federale, molto più simile alle realtà di controllo costituzionale rinvenibili negli ambienti europei e avente funzione di vigilanza sulle leggi e regolamenti già in vigore.62
A distanza di tempo dall’inizio dei lavori, alcuni studi mostrano come la Corte Suprema Federale irachena, anche in circostanze di profondo mutamento, abbia comunque svolto un buon lavoro nel rafforzare la propria posizione di indipendenza e imparzialità nel contesto istituzionale di riferimento. In particolare, nei casi di Paesi con sistemi costituzionali giovani, uno dei problemi principali verte attorno al mancato rispetto degli ordini derivanti dall’esercizio del controllo costituzionale, in ragione del fatto che, nelle fasi di transizione democratica, i giudici devono cercare di evitare che le proprie sentenze conducano ad effetti potenzialmente destabilizzanti nei confronti del potere esecutivo. Fortunatamente, tale scenario non si è verificato in Iraq, dove le figure appartenenti al governo si sono ampiamente allineate con le decisioni assunte dalla Corte Suprema Federale.63
60 Sebbene la Costituzione del 2005 preveda la presenza di esperti di diritto islamico in seno alla Corte Suprema
Federale, essa però non parla di potere di veto nelle mani degli stessi. Questo elemento di critica è stato sollevato da numerose parti nell’estate del 2019, periodo nel quale è andata a votazione la bozza di legge che prevede sei esponenti religiosi tra i membri della Corte, due dei quali dispongono di potere di veto, tale da bloccare qualsiasi legge irachena che, secondo la loro opinione, contraddice i dettami della legge islamica. La presenza di giuristi con una visione esclusivamente islamica rischia di minare la natura imparziale della Corte, rendendola suscettibile ad interferenze religiose o esterne. SANAAN-GUHARZI M., Is putting Islamic jurists with Veto Power on Iraq’s Supreme Court a Constitutional Requirement or a Legislative Choice?, in Kurdistan 24, 24 luglio 2019. Reperibile al link: https://www.kurdistan24.net/en/opinion/4b8f3bfa-ba15-4719-8857-b42486d7ff68.
61 DEEKS A.S.,op. cit., pp. 45-50.
62 Costituzione della Repubblica d’Iraq, 2005, Sez. III, Art. 93.
63 TRUMBULL C.P. E MARTIN J.B., Elections and Government Formation in Iraq: An Analysis of the Judiciary’s Role, in
76 2.5 Il federalismo
La decisione di fare dell’Iraq uno Stato federale fu, in linea di principio, accolta da tutte le parti, rappresentando di fatto un compromesso: da un lato, la minoranza curda del Paese, per la quale il federalismo era la conditio sine qua non per la partecipazione ad uno Stato iracheno unito, poiché ansiosa di preservare l’autonomia che aveva potuto esercitare dal 1991, quando il Kurdistan iracheno venne posto sotto protezione internazionale; e, dall’altro, la maggioranza musulmana, intenzionata a prevenire l’eventualità di una secessione curda. Peraltro, l’Iraq si è approcciato al progetto federale in modo inusuale, non essendosi trattato di un gruppo di entità che hanno deciso di formare una federazione (come nel caso di Stati Uniti, Germania ed Emirati Arabi Uniti), ma del tentativo di costruire un sistema federale dopo averne sperimentato uno estremamente centralizzato.64
La Costituzione del 2005 prevede che la Repubblica d’Iraq sia costituita “of a decentralized
capital, regions, and governorates, as well as local administration”65, confermando esplicitamente
il riconoscimento della regione del Kurdistan, e delle sue autorità esistenti, in quanto regione federata66, mentre, in merito ad altre entità territoriali, il diritto ad organizzarsi in regione è subordinato all’esito positivo di una consultazione referendaria.67 Tornando all’analisi condotta poco sopra circa la mancata realizzazione del Consiglio della Federazione, quest’ultimo potrebbe rendere la decentralizzazione una realtà più concreta per l’Iraq, tenuto conto del fatto che i membri apparterrebbero direttamente ai governatorati e alle regioni, e potrebbero quindi garantire i diritti costituzionali delle entità territoriali di appartenenza. Sebbene l’Iraq si sia dotato di un sistema federale e riconosca ufficialmente la regione del Kurdistan, i governi hanno fallito nella gestione e conduzione del potere amministrativo, che è rimasto allineato a quello del regime precedente.68 Nelle aree caratterizzate da tensioni e conflitti politici, il federalismo potrebbe offrire una soluzione di power sharing, a condizione che le istituzioni democratiche siano presenti al fine di garantire che le regioni e i governatorati possano proteggere se stessi dall’azione della maggioranza, quando questa intende imporre il proprio volere. Nella fattispecie, il Consiglio della Federazione potrebbe rafforzare la rappresentazione di alcune minoranze che, attualmente, non possono far sentire la propria voce nella camera bassa.69
64 BROWN N.J., Post-Election Iraq. Facing the Constitutional Challenge, in Policy Outlook, Carnegie Endowment for
International Peace, febbraio 2005, pp. 8-9.
65 Costituzione della Repubblica d’Iraq, 2005, Sez. V, Art. 116.
66 Costituzione della Repubblica d’Iraq, 2005, Sez. V, Art. 117, primo comma. 67 Costituzione della Repubblica d’Iraq, 2005, Sez. V, Art. 119.
68 CHOMANI K., op. cit. 69 Ibidem.
77 3. L’incerto destino iracheno
Una costituzione permanente è un documento di fondamentale importanza per la sovranità di un popolo e, in genere, i governi dedicano un lungo periodo alla sua fase di redazione, ma ciò nonostante, l’Iraq è stato forzato a condurre l’intera discussione ed elaborazione del testo in soli due mesi. Quando il popolo è stato chiamato ad esprimersi, in occasione della scadenza referendaria dell’ottobre del 2005, si votò per l’adozione di una costituzione che non era stata largamente diffusa, non era stata letta e studiata preventivamente, e ci si limitò, dunque, a seguire le istruzioni impartite dai capi politici e religiosi di riferimento. Il risultato di tale evoluzione si manifesta nella perplessità stessa degli iracheni, per i quali la Costituzione del 2005 rimane controversa in ragione della natura ambigua di molti dei suoi articoli, nonché delle modalità secondo le quali la fase costituente si è svolta.70
Le nuove élite politiche irachene non erano pronte a negoziare i necessari compromessi al fine di redigere una carta fondamentale che avrebbe avuto un vero e proprio carattere nazionale, e la prova di quanto affermato è rinvenibile nella reazione contraria, marcatamente etnico-confessionale, della componente sunnita, così come nelle violenze etniche che segnarono quel periodo. L’insistenza forzata affinché il processo avanzasse nei tempi originariamente stabiliti fu dovuta, principalmente, all’interferenza di una potenza straniera, che, indifferente ai bisogni locali, era motivata dalla sua agenda politica e, pertanto, condusse le stesse élite politiche a perseguire un processo costituzionale che generò notevoli violenze e rancori tra le parti, minando profondamente la coesione nazionale.71
Nel momento stesso in cui si scrive, l’Iraq è attraversato da profonde proteste che, iniziate il primo ottobre 2019, continuano ormai da più di due mesi paralizzando buona parte del Paese, dalle zone del centro fino alle province più a sud. I manifestanti scendono in piazza e nelle strade denunciando la corruzione dilagante, che pervade la struttura statale dall’entrata in vigore della Costituzione nel 2005, l’elevato tasso di disoccupazione e i servizi pubblici totalmente inefficienti, chiedendo quindi la fine dell’attuale sistema politico così come era stato predisposto in seguito all’invasione statunitense. Inoltre, un aspetto ancora più interessante attiene all’altra sfaccettatura delle rivendicazioni avanzate e con la quale si denuncia l’intervento iraniano in Iraq, dopo che, nel 2014, Teheran si è interposta militarmente con lo scopo di frenare e sconfiggere l’avanzata dello Stato Islamico nel nord del Paese. A distanza di un secolo dalla fine dell’impero ottomano e l’inizio del mandato britannico, l’Iraq appare scosso dal medesimo sentimento di sconforto e ripudio a fronte della presenza di potenze straniere, siano esse internazionali o regionali, nel proprio
70 JAWAD S.N., op. cit., pp. 22-24. 71 ISTRABADI F.A., op. cit., p. 1654.
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territorio: sebbene le dinamiche siano cambiate, ciò che permane, ancora una volta, è il destino incerto, e troppo spesso violento, del popolo della Mesopotamia.
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