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Recenti casi giudiziari (413) hanno nuovamente indotto la dottrina a

domandarsi se, a tutt’oggi, sia ancora attuale la necessità di reprimere certi fenomeni neofascisti, che si riducono a mere condotte di manifestazione del pensiero senza ricorrere all’uso di metodiche violente.

Secondo alcuni Autori (414), le previsioni di cui agli artt. 4 e 5 della legge Scelba

sarebbero coessenziali alla natura democratica dello Stato italiano, che è

413 Ci si riferisce, in particolare, a Tribunale di Castrovillari, 6 aprile 2005, M. e altro,

in Giur. mer. 2006, p. 2483, con nota critica di G.BIONDI,È ancora attuale la norma che punisce le associazioni finalizzate alla riorganizzazione del disciolto partito fascista?; Tribunale di Milano, sez. VIII sez. pen., 20 dicembre 2007, Boccacci e altri, in Giur. mer. 2009, p. 735, con nota adesiva di G.BIONDI,Brevi considerazioni sul reato di manifestazioni fasciste: può essere considerato un reato di opinione?, e in Questione giustizia 2008, n. 4, p. 192, con nota di E.ALBAMONTE,Apologia di fascismo a Milano.

414 P.BARILE DE SIERVO,Sanzioni contro il fascismo ed il neofascismo, cit., p. 563; C.

L’apologia

«irriducibilmente contrastante nei riguardi del fascismo» (415). L’incriminazione

dei fatti apologetici o delle manifestazioni usuali del fascismo, quindi, giacché potenzialmente strumentali e idonei alla riorganizzazione del partito fascista, garantirebbe l’attuazione del divieto contenuto nella XII disp. trans. e fin. che, essendo una norma di rango costituzionale, sarebbe in grado di derogare validamente anche all’art. 21 Cost, rendendo costituzionalmente legittima la norma legislativa ordinaria che ne attua il contenuto. Ma già si è detto che la XII disp. è una norma eccezionale, la cui portata non può essere analogicamente estesa sino a vietare anche l’apologia e le manifestazioni fasciste. Essa, infatti, si limita a proibire la sola riorganizzazione del disciolto partito fascista e nulla più. La conclusione, quindi, è che nessuna disposizione di rango costituzionale, né tantomeno la XII disp., può giustificare la compressione della libertà d’espressione da parte delle norme in questione che, reprimendo la manifestazione di un puro pensiero politico (416), violano

incondizionatamente la fondamentale garanzia stabilita dall’art. 21 Cost.

Per motivare l’esistenza delle fattispecie in esame, si è quindi intrapresa la strada del pericolo concreto, affermando in particolare che le sole manifestazioni punibili sarebbero quelle idonee a determinare il pericolo di ricostituzione del PNF (417). Sennonché, anche questa ricostruzione

interpretativa si è rivelata insoddisfacente. Molti giudici, abusando della discrezionalità loro conferita (418) e approfittando dell’indeterminatezza del

testo normativo, hanno ritenuto sufficiente, ai fini dell’integrazione del reato, che la manifestazione fosse «tale da suggestionare concretamente le folle, inducendo negli astanti sentimenti nostalgici in cui ravvisare un serio pericolo di riorganizzazione del partito fascista» (419). Ma quando una folla può dirsi

veramente suggestionata? Siamo certi che chi partecipa ad un comizio fascista possa essere suggestionato? E se invece si trattasse di soggetti nostalgici, già

415 P.BARILE DE SIERVO,Sanzioni contro il fascismo ed il neofascismo, cit., p. 564. 416 S.BELLOMIA, Manifestazioni fasciste e XII disposizione transitoria della Costituzione,

in Giur. cost. 1973, II, p. 1070; A.MANNA,Fascismo (sanzioni contro il), cit., p. 146; P.

PETTA, Le associazioni anticostituzionali nell’ordinamento italiano, in Giur. cost. 1973, p. 732.

417 Così si è espresso il Giudice delle leggi nelle suddette sentenze.

418 G.GAVAGNIN,Il negazionismo nella legislazione penale francese, austriaca e tedesca,

in S. RIONDATO (a cura di), Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso. Diritti fondamentali e tutela penale, Padova 2006, p. 201, nota 3, la quale, in tono critico, rileva come la valutazione dell’idoneità o meno delle espressioni esaltatrici dell’ideologia fascista sia rimessa interamente al giudice di merito.

L’apologia

emotivamente coinvolti a prescindere dal comizio? A nostro sommesso avviso, è alquanto improbabile che un individuo, il quale non nutra alcuna simpatia per un movimento politico, possa essere suggestionato tutto d’un tratto dagli appelli e dai gesti di alcuni manifestanti. I “sentimenti nostalgici”, infatti, non possono essere indotti, poiché sono il frutto di un processo più lungo, che affonda le proprie radici nella storia personale di chi li prova e presuppongono una consolidata adesione morale a certe idee. Comunque, anche volendo ammettere il contrario, come si può affermare con certezza che la suggestione e l’induzione di sentimenti nostalgici costituiscano un serio pericolo di riorganizzazione del partito fascista?

Stando alle considerazioni dei giudici di merito, non è ben chiaro quale sia l’evento che in concreto si vuole evitare, posto che si confonde la creazione di un clima di suggestione emotiva con la ricostituzione del PNF; e la prima non implica necessariamente anche la seconda. Inoltre, si ha l’impressione che la soglia di punibilità del fatto sia stata eccessivamente anticipata, sino a ricomprendere anche comportamenti che, pur non rivestendo i caratteri di un vero e proprio atto di riorganizzazione, sarebbero comunque idonei a produrre quegli stessi atti. In questi termini, però, l’area del penalmente rilevante rischia di estendersi a dismisura, anche in ragione del fatto che non vi è una precisa definizione di cosa siano le “manifestazioni usuali del disciolto partito fascista”. Come già ci chiedevamo poc’anzi, infatti, siamo forse certi che possa bastare una canzone? Un inno? Uno slogan? E che tipo di canzone dovrebbe essere? Il legislatore – ovviamente – non lo specifica, tant’è che il reato di manifestazioni fasciste è stato ravvisato anche nel canto dell’inno “Giovinezza”, pur trattandosi di una canzone che si era affermata già in epoca anteriore alla prima guerra mondiale, e quindi diversi decenni prima dell’avvento del fascismo (420). Pertanto, assodato che la fattispecie de qua è in palese contrasto

con il principio di determinatezza ex art. 25, comma 2, Cost., lasciano alquanto perplessi le affermazioni di coloro che ne giustificano la permanenza nel nostro ordinamento, asserendo che «finché nella nostra Costituzione sarà previsto il divieto di riorganizzare sotto qualsiasi forma il partito fascista, sarà legittima ogni forma di repressione di [tali] attività», nonché «i tentativi di

420 Cass. pen., 3 ottobre 1962 e Pretura di Alessandria, 10 ottobre 1973, entrambe

citate nel testo della sentenza del Tribunale di Milano, VIII sez. pen., 20 dicembre 2007, Boccacci e altri, cit.

L’apologia

qualunque tipo» di porle in essere (421). Questa osservazione – è evidente – oltre

a disattendere un fondamentale corollario del principio di legalità, non tiene neppure conto dell’evoluzione della società italiana dal dopoguerra ad oggi: le norme che reprimono i fenomeni neofascisti non possono conservare intatta la loro attualità, giacché ad essere mutato è lo stesso contesto in cui esse si inseriscono. Non è quindi accettabile che i giudici, nonostante il mutato assetto storico-politico del Paese, continuino ad interpretare quelle norme nello stesso spirito di allora (422), poiché così facendo contribuiscono

all’instaurazione di una “democrazia protetta”, che mette al bando certe opinioni. Ciò a cui bisogna aspirare, invece, è una “democrazia tollerante”, che riconosca piena cittadinanza a tutte le opinioni, nessuna esclusa (v. supra cap. I, par. 2.1.1). Premessa e fondamento del nostro ordinamento costituzionale e democratico, infatti, è la libertà di manifestazione del pensiero e non l’antifascismo, come sostenuto erroneamente da taluni (423). Se, in passato,

l’esigenza di tutelare penalmente la matrice antifascista della neonata democrazia poteva essere comprensibile, oggi non ha più alcun senso, perché la probabilità che in Italia si ricostituisca il PNF è così remota da far rientrare qualsiasi apologia o manifestazione fascista nell’ambito delle mere rievocazioni storiche o folkloristiche (424).

2.4. Spunti di diritto comparato: manifestazioni naziste nel Villaggio di

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