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Il principio di sviluppo sostenibile e la cosiddetta green economy

I L RISCHIO DI DANNO AMBIENTALE E I RAPPORTI TRA IMPRESA ED ECOLOGIA

2. R APPORTO TRA IMPRESA E AMBIENTE NATURALE

2.1. Il principio di sviluppo sostenibile e la cosiddetta green economy

Per sviluppo sostenibile s’intende un miglioramento della qualità della vita umana – in questo senso sviluppo – che tuttavia si mantiene nei limiti della capacità di carico degli ecosistemi interessati147. Lo sviluppo sostenibile può essere oggi qualificato come principio cardine del diritto dell’Unione Europea che fonda tale politica sull’interdipendenza di tre elementi: la crescita economica, il benessere sociale e la tutela ambientale148. Si legge all’art. 3 del Trattato UE «L’Unione [...] si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico»149. Lo sviluppo sostenibile è dunque inteso, a livello europeo, come fenomeno di integrazione, su base volontaria, degli interessi ambientali e sociali nelle operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate.

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147 È complesso rintracciare una definizione univoca di sviluppo sostenibile. Già la nozione sviluppo

è suscettibile di varie interpretazioni, se poi vi si accosta l’aggettivo sostenibile il compito si complica in quanto tale espressione richiama limitazioni allo sviluppo non univocamente determinabili, ma dipendenti dal contesto storico e dall’ambiente sociale di riferimento. In questo senso si veda G. CORDINI, Diritto

ambientale comparato, Padova, 1997, in particolare p. 35.

Si vedano anche E. TIEZZI,N.MARCHETTINI, Che cos’è lo sviluppo sostenibile? Le basi scientifiche

della sostenibilità e i guasti del pensiero unico, Roma, 1999. Tra gli strumenti di diritto e politica

internazionale, invece, meritano menzione il Rapporto Brundtland (1987) dove per la prima volta si rinviene un tentativo di definizione dell’espressione; il famoso caso della Corte di giustizia internazionale, cosiddetto Caso Gabcikovo (1997; Ungheria - Cecoslovacchia) in cui la Cecoslovacchia aveva deviato il corso delle acque del Danubio a proprio vantaggio; il WTO caso Shrimp & Turtle (2001), il cui sono state ritenute legittime le misure restrittive degli scambi commerciali con alcuni Paesi del sud-est asiatico imposte dagli Stati Uniti, volte a contenere le importazioni di un certo di gamberetti pescati in quelle zone, allo scopo di salvaguardare le tartarughe marine delle quali tale pesca cagionava la morte. A livello internazionale, inoltre, il principio di sviluppo sostenibile si accompagna con il principio di cooperazione (naeminem laedere) e il criterio d’informazione reciproca. Cfr. S.M.CARBONE,F.MUNARI, Lo sviluppo

sostenibile nel contesto degli scambi internazionali e delle regole di diritto internazionale ad essi relative,

in Dir. comm. internaz., 1999, p. 35 ss.

148 Tale politica europea di sviluppo sostenibile fu definita per la prima volta durante il Consiglio

Europeo di Goteborg del 15 e 16 giugno 2001, disponibile a http://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Al28117. Dello stesso anno è anche il Libro Verde “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”.

149 V.PEPE, Educazione ambientale come educazione allo sviluppo sostenibile, Napoli, 1998, p. 29

Da un punto di vista giuridico, tuttavia, tale principio pare poter essere rispettato solo se interpretato restrittivamente150, rischiando altrimenti di porsi in tensione con altri principi comunitari che riconoscono la positività dell’economia di mercato e dello sviluppo competitivo151.

Anche il Codice dell’ambiente italiano richiede che ogni attività umana giuridicamente rilevante ai suoi fini, si conformi al «principio di sviluppo sostenibile» (art. 3-quater, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 152), così da garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni presenti non comprometta la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. Il principio di sviluppo sostenibile deve ossia «consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell’ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell’ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro»152.

A fianco dell’odierna teoria dello sviluppo sostenibile, si è parallelamente sviluppato il fenomeno della c.d. green economy, la quale per definizione non si limita a rispettare la normativa di tutela ambientale per evitare di incorrere in sanzioni, ma fa dello sviluppo sostenibile un vero e proprio business. La green economy riconosce i limiti delle risorse ambientali e li valuta come confini all’interno dei quali deve muoversi un nuovo approccio economico imperniato su un uso sostenibile delle risorse e su una riduzione degli impatti ambientali e sociali153.

Lo sviluppo della green economy ha dunque confutato la precedente visione prevalente secondo cui un trade-off tra ecologia ed economia era inevitabile. Tale prospettiva si limitava ad analizzare l’impresa in una prospettiva statica, identificando inevitabilmente le limitazioni normative a tutela dell’ambiente come costi comportanti un innalzamento del prezzo dei beni o servizi sul mercato e una riduzione della competitività; si !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

150 A.LANZA, Ambiente, economia e sviluppo sostenibile, in Il Mulino - la rivista, 1996, p. 24 ss. 151 In tal senso, M. LIBERTINI, La responsabilità dell’impresa e l’ambiente, in AA.VV. La

responsabilità dell’impresa - Convegno per i 30 anni di “Giurisprudenza commerciale”, Milano, 2006, in

particolare pp. 217-218.

152 Cfr. art. 3-quater, d.lgs. n. 152/2006. Per una ricostruzione dell’evoluzione del concetto di

sviluppo sostenibile nell’ordinamento italiano, si veda V.PEPE, Fare Ambiente. Teorie e modelli giuridici

di sviluppo sostenibile, Milano, 2009.

riconoscevano sì i benefici sociali della tutela ambientale, ma si evidenziava altresì come i costi, che un’impresa avrebbe dovuto sostenere in tal senso, ne avrebbero compromesso la capacità di competere sul mercato. Questa visione di contrapposizione statica ha oggi lasciato il posto ad una visione dinamica dell’impresa, in cui nuove teorie economiche sottolineano l’efficacia di strategie di green economy in risposta alla domanda di una clientela sempre più sensibile ad un sviluppo imprenditoriale sostenibile. È sintomatico in tal senso come nel 2015 oltre trecento mila imprese in 201 Paesi del Mondo abbiano aderito agli standard ambientali dell’ISO: in dieci anni la diffusione è stata vertiginosa, e il numero di imprese aderenti è triplicato154.

2.2.

Danno ambientale e rischio tecnologico: breve ricostruzione

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