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Responsabilità nei confronti del singolo socio o del terzo L’art 2395 c.c., infine, legittima i singoli soci o i terzi a esercitare l’azione d

I L GOVERNO DEL RISCHIO AMBIENTALE E IL RIFLESSO SULLA DIMENSIONE ORGANIZZATIVA DELLE SOCIETÀ D

2. P ROFILI DI RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

2.3. Responsabilità nei confronti del singolo socio o del terzo L’art 2395 c.c., infine, legittima i singoli soci o i terzi a esercitare l’azione d

responsabilità nei confronti degli amministratori per danno direttamente subito nel proprio patrimonio536. Esso trova applicazione sia per le s.p.a. – a prescindere dal modello di governance prescelto in quanto sia l’art. 2409-undecies, co. 1, c.c. con riferimento al sistema dualistico, che l’art. 2409-noviesdecies, co. 1, c.c. per il monistico !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

533 Così, A. NIGRO, “Principio” di ragionevolezza e regime degli obblighi e della responsabilità

degli amministratori di s.p.a., cit.; ma si veda anche il riferimento alla ragionevolezza di A. MAZZONI, La

responsabilità gestoria per scorretto esercizio dell'impresa priva della prospettiva della continuità aziendale, cit., a p. 831.

534 L. STANGHELLINI, Le crisi d’impresa fra diritto ed economia, cit.

535 A. NIGRO, “Principio” di ragionevolezza e regime degli obblighi e della responsabilità degli

amministratori di s.p.a., cit. a p. 477.

536 Recita l’art. 2395 c.c.: «Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al

risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

L’azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo».!

richiamano l’art. 2395 c.c. – ma altresì per le s.r.l. grazie al richiamo di cui all’art. 2476, co. 6, c.c. e altresì alle società cooperative secondo la Corte di cassazione537. L’art. 2395 c.c. è infatti considerato dalla dottrina «parte integrante della disciplina della funzione amministrativa»538; e così come l’azione di responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali (ex art. 2394 c.c.), anche l’azione ai sensi dell’art. 2395 c.c. si pone come deroga al principio dell’immedesimazione organica secondo cui è di regola la società che risponde civilmente degli illeciti commessi dal consiglio di amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni539.

Prescindendo dal danno al patrimonio della società, la norma in commento permette potenzialmente di sanzionare gli amministratori che cagionino danni ambientali senza ledere il patrimonio sociale. In questo contesto, stante la non automatica correlazione tra danno ambientale e corrispondente depauperamento del patrimonio sociale, per i motivi poc’anzi esposti540, l’art. 2395 c.c. potrebbe dunque svolgere un ruolo importante: gli amministratori sono infatti personalmente responsabili per danni cagionati a terzi, a prescindere dall’eventuale riflesso sul patrimonio sociale.

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537 Cass., 3 gennaio 1983, n. 6469, in Dir. fall., II, 1984, p. 90 ss., con nota di G. RAGUSA

MAGGIORE.

538 Così M. SPIOTTA, La responsabilità, cit., a p. 305.

Si vedano anche in tal senso, G. FRÈ, Società per azioni, in Commentario al codice civile, a cura di Scialoja e G. Branca, V, Bologna-Roma, 1961, p. 432 ss.; V. PINTO, La responsabilità degli

amministratori per “danno diretto” agli azionisti, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, 2, 2006, p. 891 ss.

In materia si vedano anche A.R. ADIUTORI, Funzione amministrativa e azione individuale di

responsabilità, Milano, 2000; G. SCOGNAMIGLIO, Danno sociale e azione individuale nella disciplina della

responsabilità da direzione e coordinamento, in Abbadessa, Portale, Il nuovo diritto delle società. Liber

amicorum Gian Franco Campobasso2, Torino, III, 2007, p. 945 ss.; M.A. BERARDI, L’azione individuale

del socio e del terzo nelle società di capitali, in Giur. comm, I, 2012, p. 268 ss.; V. PINTO, La tutela

risarcitoria dell’azionista tra “danno diretto” e “danno riflesso”, Pisa, 2012; S. SERAFINI, La

responsabilità degli amministratori e interessi protetti, Milano, 2013; A. DI PASQUALE, Consiglio di

amministrazione: i doveri di comportamento verso soci e creditori, in Ilnuovodirittofallimentare, 2014, I-5;

C.F. GIAMPAOLINO, Imputazione dell’atto dell’amministratore e responsabilità della società (artt. 2395,

1227 e 2055 c.c.), in Giur. comm., I, 2015, p. 1375 ss.; L. SAMBUCCI, sub Art. 2395, in Delle società,

dell’azienda, della concorrenza, diretto da Santuosso, in Commentario del Codice Civile, diretto da

Gabrielli, Milano, II, 2015, p. 453 ss.; A. ZORZI, Danno individuale e azioni di responsabilità, intervento

alla Giornata di Studi su Profili di responsabilità nell’amministrazione di società di capitali, Università degli Studi di Brescia, 20 marzo 2015.

539 Sul principio di immedesimazione organica, si veda, per tutti, P. GIUDICI, La responsabilità degli

amministratori verso i soci e i terzi: alla ricerca di una teoria fondante, in Società, 2015, p. 1279 ss.,

secondo cuila responsabilità personale degli amministratori per comportamenti posti in essere nell’esercizio della propria carica e dunque imputabili all’ente, è qualificabile come eccezione alla disciplina della persona giuridica.

I presupposti per l’esercizio dell’azione sono: (i) che il danno sia cagionato direttamente nella sfera del (singolo socio o) terzo; (ii) che la lesione sia cagionata con dolo o colpa; (iii) che il danno sia cagionato dagli amministratori nell’esercizio o in occasione delle loro funzioni.

Quest’ultimo presupposto è ricavabile dall’incipit della norma («le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano»), che perderebbe di ogni significato laddove si ammettesse la responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c. anche fuori dall’esercizio delle loro funzioni541; ma soprattutto, se così non fosse, la norma in esame altro non sarebbe che un duplicato dell’art. 2043 c.c.542. Se il danno ingiusto è direttamente cagionato dagli amministratori a singoli soci o a terzi come conseguenza del compimento di un atto illecito nell’esercizio delle proprie funzioni, essi ne rispondono ex art. 2395 c.c.; in caso contrario, ovvero quando ciò sia cagionato al di fuori dell’esercizio di funzioni gestorie, questi sono responsabili ai sensi dell’art. 2043 c.c. Scopo della disposizione non è, quindi, quello di «attribuire un potere di agire (già discendente dall’art. 2043), ma, semmai, limitarlo con l’avverbio “direttamente”»543. Tuttavia, vi sono stati casi in cui la giurisprudenza ha ammesso la risarcibilità anche quando l’atto dannoso non era un atto di gestione544.

Al di fuori di ciò, non parrebbero individuabili altre distinzioni tra le due azioni; anche l’azione ex art. 2395 c.c. sembra infatti coniugarsi come responsabilità extracontrattuale, quantomeno per la giurisprudenza maggioritaria545. Vi è infatti chi, in dottrina, ha osservato come «la comune spiegazione che invoca i principi generali in tema di illecito aquiliano non ha sufficiente forza persuasiva. (…) Manca una formulazione generale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

541 Cfr. Trib. Roma, 18 giugno 2005, in Riv. not., 2005, p. 1452 ss.

542 Così M.FRANZONI, La responsabilità civile degli amministratori di società di capitali, in Tratt.

dir. civ. comm.e dir. pubb. econ., diretto da Galgano, XIX, Padova, 1994, p. 90 ss.; e App. Milano, 23

giugno 2004, in Giur. comm., II, 2006, p. 1049 ss.

543 Così, M. SPIOTTA, La responsabilità, cit., p. 305.

544 Così, Cass. civ., sez. II, n. 14121, del 20 giugno 2014, in Foro it., 2014, 9, I, p. 2455 ss.

545 Si vedano ad esempio, Trib. Cuneo, 13 marzo 2012, in Giur. comm., II, 2013, p. 151 ss. con nota

di M. SPIOTTA, conformemente a Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2010, n. 6870, in Giust. civ. Mass., 2010, p.

417 ss.; ma ancor prima Trib. Roma, 27 agosto 2004, in Società, 2005, p. 883 ss.; Cass. civ., sez. I, 03 aprile 2007, n. 8359, in Giust. civ., 2007, p. 4 ss, e in Guida al diritto, 2007, p. 44 ss.; Cass. civ., sez. I, 05 agosto 2008, n. 21130, in Giust. civ., 2008, p. 1244 ss. Si veda quindi S. AMBROSINI, La responsabilità

civile degli amministratori di società per azioni: disamina degli arresti giurisprudenziali di principale interesse, in Corr. giur., 2011, p. 1520 ss.

capace di fornire una guida operativa sicura nelle diverse fattispecie in cui si invoca l’art. 2395 c.c.»546.

Con riferimento al primo presupposto dell’azione menzionato, per quanto sia rilevante, ai fini della presente indagine, che il danno debba essere cagionato direttamente nella sfera patrimoniale del terzo e non (solo) in quello sociale, deve essere precisato come sia altresì configurabile tale ipotesi di responsabilità laddove il danno sia stato cagionato anche al patrimonio sociale547.

Con riferimento al creditore sociale, quale “terzo”, egli dovrà agire ex art. 2395 c.c. se il danno produce i propri effetti direttamente nella sfera giuridica personale, non trovando in questo caso applicazione l’azione di cui all’art. 2394 c.c. che può essere esercitata qualora il danno incida sul patrimonio sociale e solo in via mediata e riflessa su quello dei creditori, ossia se gli amministratori depauperano rendano il patrimonio sociale al punto di rendere non più soddisfabile il credito.

Il terzo che ai fini dell’indagine in corso maggiormente interessa è tuttavia il creditore da fatto illecito, colui che subisce una lesione come conseguenza, più o meno diretta, del danno ambientale. Con riferimento a tali soggetti, non sussistono particolari questioni relative all’espressione “direttamente”, in quanto la fonte del rapporto di credito con la !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

546 Così P. GIUDICI, La responsabilità degli amministratori verso i soci e i terzi: alla ricerca di una

teoria fondante, in Società, 2015, p. 1279 ss., a p. 1279.

547 Per quanto concerne il socio, purché la lesione sia subita in maniera “discriminante” rispetto agli

altri soci, differenziandosi dal danno subito dall’intera compagine sociale. Così espressamente Cass. civ., sez. I, 23 ottobre 2014, n. 22573 in Corr. giur.,2014,p. 1376 ss., con nota diM.V.FUOCO,secondo cui, ai

soci possono essere risarciti solo i danni non riflessi, tra i quali rientrano i danni arrecati alla sfera personale del socio, danni riportati dai danneggiati “come persone prima ancora che come soci”; conforme a Cass. sez. un., 24 dicembre 2009, n. 27346; Cass. civ., sez. I, 10 aprile 2014, n. 8458, in Riv. dott. comm., 2014, p. 578 ss.; Cass. civ., sez. I, 23 ottobre 2010, n. 15220 in Giur. comm., II, 2012, p. 264 ss., con nota di BERARDI. Ancora, Cass. civ n. 8359/2007, cit., sottolinea come sia proprio la circostanza che il danno

sia cagionato “direttamente” nella sfera personale del socio o terzo che distingue l’azione di responsabilità

ex art. 2395 c.c. da quelle disciplinate dagli art. 2394 e ss.

Il diritto alla conservazione del patrimonio sociale, infatti, non spetta al socio, ma alla società. Coerentemente, la giurisprudenza ha ad esempio confermato come l’inattività sociale, la perdita del capitale sociale e l’inadempimento della società non costituiscono i presupposti per il legittimo esercizio dell’art. 2395 c.c., in quanto la condotta dell’amministratore non è causa diretta e immediata del danno realizzato sul patrimonio del socio o del terzo (Così, Cass. civ., sez. I, 23 giugno 2010, n. 15220, cit., a p. 268). Similmente, non attribuisce interesse ad agire la diminuzione del valore della quota sociale laddove ciò sia conseguenza indiretta a eventuale della condotta dell’amministratore (Così, Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2012, n. 4548, in Riv. dott. comm., 2012, p. 447 ss.); così come la condotta che impedisce il conseguimento di utili (Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2011, n. 6558, in Foro it., 2012, 4, I, p. 1165 ss.), i quali sono considerati parte del patrimonio sociale finché l’assemblea stessa non deliberi la distribuzione di dividendi (Cass. civ., n. 8359/2007, cit.).

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