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La tutela a livello di Unione Europea

I L RISCHIO DI DANNO AMBIENTALE E I RAPPORTI TRA IMPRESA ED ECOLOGIA

3. A MBIENTE COME BENE GIURIDICO MERITEVOLE DI TUTELA : INCERTEZZE DEFINITORIE

3.3. La tutela a livello di Unione Europea

Anche a livello di Unione Europea una compiuta sensibilità per le questioni ambientali sorge attorno agli anni settanta del secolo scorso; tuttavia, nel contesto europeo, il dibattito si sviluppa con tempi molto più rapidi rispetto all’Italia.

Il primo riferimento esplicito alla tutela ambientale si rinviene in una comunicazione al Consiglio del 1971195, dove la Commissione Europea per la prima volta rileva l’esigenza di includere la tutela ambientale tra gli obiettivi della, all’epoca, Comunità, nonostante la mancanza di un riferimento normativo espresso nei trattati, dovendosi sostenere la legittimità dell’utilizzo a tal fine dell’art. 235 del Trattato CEE il quale ammette una qualsiasi azione degli organi comunitari che risulti necessaria al perseguimento degli scopi della Comunità. Sarà proprio l’art. 235 a costituire la base giuridica per l’adozione dei primi programmi di azione (atti di indirizzo politico giuridicamente non vincolanti). !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

190 E.LECCESE, Danno all’ambiente e danno alla persona, Milano, 2011, in particolare a p. 34. 191 In tal senso si veda Corte Cost. sentenze nn. 367 e 378 del 2007, e sentenza n. 12/2009, cit. 192 Così Corte Cost. sentenze nn. 104 del 2008 e nn. 10, 30 e 220 del 2009.

193 Art. 2, d.lgs. n. 152/2006.

194 Al riguardo si veda Cass. pen., sez. III, 28 ottobre 1993, n. 9727, in cui si propende nettamente

per una visione antropocentrica dell’ambiente in senso giuridico, il quale «deve intendersi il contesto delle risorse naturali e delle opere più significative dell’uomo protette dall’ordinamento perchè la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona. L’ambiente è una nozione, oltrechè unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali, veicolata nell’ordinamento italiano dal diritto comunitario».

195 È la prima comunicazione in materia di ambiente, presentata dalla Commissione Europea al

A livello politico, l’impulso determinante si ebbe con il vertice dei capi di Stato e di governo dei paesi membri della Comunità, tenutosi a Parigi il 19 e 20 ottobre 1972. Nel documento conclusivo si legge, infatti, che l’espansione economica «non è un fine a sé stante» e «deve tradursi in un miglioramento della qualità come del tenore di vita»; da ciò deriva l’esigenza di rivolgere «un’attenzione particolare ai valori e a beni non materiali e alla protezione dell’ambiente naturale, onde porre il progresso al servizio dell’uomo»196.

Per un’enunciazione esplicita della tutela dell’ambiente come principio rilevante nell’ambito dell’ordinamento comunitario si dovrà però attendere l’intervento della Corte di giustizia dell’allora Comunità Europea la quale, in una pronuncia del 1985, afferma che la tutela ambientale «costituisce uno degli scopi essenziali della Comunità»197 che in quanto tale giustifica limitazioni ad altri principi fondanti della Comunità, quali la libertà di commercio, di circolazione delle merci e di concorrenza.

Da scopo essenziale, la tutela ambientale verrà poi successivamente elevata a rango di esigenza imperativa che in quanto tale può legittimamente operare come giustificazione di disposizioni nazionali limitative degli scambi commerciali198.

Fin da subito iniziano a prendere forma principi centrali in tema di danno ambientale, quali il principio “chi inquina paga”, il principio della correzione alla fonte e il principio dell’azione preventiva199. Con il trattato di Amsterdam, lo sviluppo equilibrato e sostenibile viene ricompreso tra gli obiettivi dell’Unione Europea200, insieme alla promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, mentre un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

196 Tutte le citazioni sono dal testo dalla dichiarazione.

197 Corte di Giustizia UE, Sent. 7 febbraio 1985, Procureur de la République contro Association de

défense des brûleurs d’huiles usagées (ADBHU), su domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal de

grande instance de Créteil (Francia) in materia di libera circolazione delle merci (oli usati), causa n. 240/83 (corsivo aggiunto).

198 Corte di Giustizia, sent. 20 settembre 1988, in causa c. 302/86, in materia di imballaggi per birre

e bibite.

199 È in questo periodo, dal 1993 in poi, che vengono elaborati i primi strumenti di soft-law

dell’Unione Europea, una serie di atti non vincolanti dai quali emerge l’idea che la responsabilità delle imprese non possa più limitarsi ad una responsabilità unicamente giuridica, ma sia necessario introdurre la prospettiva umana come contrapposizione all’idea di massimizzazione del profitto, al fine di tutelare altri beni giuridici ritenuti meritevoli di altreattanta tutela a livello UE, come in primis l’ambiente naturale. Pensiero che costituirà la base per lo sviluppo delle teorie di responsabilità sociale dell’impresa.

della qualità di quest’ultimo vengono inclusi tra i compiti dell’Unione. Infine, la Carta di Nizza afferma espressamente che «un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile»201.

È evidente, dunque, come la tutela ambientale abbia oramai assunto una posizione centrale nelle politiche europee, come dimostrano i numerosissimi atti di normazione derivata che oggi coprono quasi tutti i settori ambientali, dalla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque e dell’aria, il controllo degli inquinamenti, la protezione della flora e della fauna, l’informazione ambientale, la gestione delle sostanze pericolose, fino ai c.d. grandi rischi202.

Di fronte alla costante evoluzione delle direttive comunitarie, il legislatore italiano non è ancora riuscito a prospettare uno schema chiaro e razionale di tutela dell’ambiente naturale. Ciò non aiuta l’imprenditore che, quando non è diretto destinatario della disciplina in materia ambientale (ad es. gestione delle sostanze pericolose), ne è comunque indirettamente interessato nell’esercizio di una normale attività d’impresa (ad es. gestione dei rifiuti o controllo dell’inquinamento).

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