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2. Carolina e le altre detenute: la criminalità femminile tra stereotipi e realtà Il caso giudiziario appena presentato riveste un interesse particolare ai fini del

2.4 I reati Tipologia reato

227 89 54 51 41 39

Reati contro la morale Reati contro la proprietà Reati contro la persona Reati contro l'autorità Affetta/inferma Altro

Dalle tipologie di reato rappresentate nel grafico salta agli occhi la preponderanza dei reati morali commessi dalle donne, che toccano la percentuale del 45% sul totale78. Si trattava di quei "reati misti" giudicabili in utroque jure, oggetto primario di intervento delle curie vescovili, come il Vicariato, ma soggetti anche all'intervento concorrente degli altri tribunali ordinari, come il governatore di Roma.

Questa tipologia di trasgressioni, al confine tra morale e diritto, tra teologia e giurisprudenza, riguardava la sfera dei comportamenti sociali, sessuali, coniugali e familiari dei "sudditi-fedeli". Su di essi erano preposte a vigilare le strutture ecclesiastiche, dai livelli più "bassi" e informali a quelli più “alti” ed ufficiali; dalla confessione religiosa e individuale a quella giudiziaria, dal "foro interno" a quello "esterno".

In questo campo di sorveglianza e regolazione dei costumi pubblici e privati, in tutti i paesi cattolici si verificò, nel corso dell'età moderna una vera e propria "delega" da parte dello Stato nei confronti della Chiesa, aspetto di rilevanza

78 I reati trascritti nei registri d'ingresso sono stati raccolti in 17 categorie di reato accorpate, a loro

volta, nelle 5 tipologie rappresentate nel grafico. Per giungere a questa sintesi quantitativa si sono, ovviamente, compiute alcune scelte di fondo nell’interpretazione della fonte. Un primo criterio è stato quello di considerare soltanto il primo dei reati segnalati nell’eventualità in cui fossero più di uno, proprio come nel caso di Carolina che, a seguito del processo, aveva subito una doppia condanna, per «vita disonesta» e per la «contravvenzione al precetto» ricevuto dallo stesso tribunale due anni prima. Si sono poi normalizzate le diciture diverse utilizzate per ogni fattispecie di reato per riuscire ad accorpare i delitti dello stesso genere in un'unica tipologia. Infine le tipologie sono state radunate in macro-categorie, di cui si darà conto nel corso dell'esposizione.

strategica nel più complessivo processo di "confessionalizzazione" che attraversò l'Europa in questi stessi secoli79. Come già sottolineato, in ambito pontificio era stato impossibile operare questo genere di spartizione e tale settore rimaneva conteso tra organi puramente ecclesiastici e magistrature eminentemente statali.

Oltretutto questo processo di «criminalizzazione del peccato» e «giuridicizzazione della coscienza»80, che sorreggeva le logiche di intervento ecclesiastico, pur agendo indifferentemente su uomini e donne, aveva una particolare ricaduta nei riguardi di queste ultime. Le donne erano infatti ritenute più a rischio di corruzione morale a causa di una debolezza insita nella loro stessa “natura”, eccessivamente ingenua o troppo pericolosamente predisposta alla perdizione. Tale concezione, che ricalcava lo schema duplice proposto nelle Sacre Scritture di una visione angelica o demoniaca del femminile (le figure contrapposte di Maria e di Eva), oltre ad aver favorito la diffusione di forme di vigilanza continua e diffusa, alimentava l’oscillazione tra reato e peccato nel giudicare le condotte tenute dalle donne.

A contribuire a rinsaldare questa percezione vi era poi il particolare statuto giuridico riconosciuto alle donne e sintetizzato nella figura della fragilitas sexus, elaborata dai penalisti a partire dal Cinquecento81. La constatazione di tale "fragilità" comportava, da una parte, una mitigazione delle pene e una

79 Su questo punto, su cui si tornerà in seguito, si veda O. Di Simplicio, Peccato e penitenza perdono.

Siena 1575-1800. La formazione della coscienza moderna, Franco Angeli, Milano, 1994, in particolare pp.

177-178, in cui lo studioso si interroga sulla questione: «Tra sedicesimo e diciottesimo secolo assistiamo in effetti al consolidamento di una grande delega di funzioni, iniziatasi in età comunale, che consegna completamente agli istituti di controllo ecclesiastico la responsabilità di vigilare sulla condotta personale dei sudditi. In questo contesto la confessione individuale diviene il regolatore delle coscienze, secondo una successione di tempi scandita dal peccato e dal senso di colpa, dalla penitenza e dal perdono. E' sostenibile l'affermazione che quella delega , legittimata dai piccoli stati regionali, sia stato un evento decisivo nella formazione della coscienza e del carattere degli italiani?».

80 Prodi, Una storia della giustizia, cit., p. 266.

81 Si veda M. Graziosi, “Fragilitas sexus". Alle origini della costruzione giuridica dell’inferiorità delle

donne, in Filippini N. M.–T. Plebani–A. Scattigno (a cura di), Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all’età contemporanea, Viella, Roma, 2002, p. 20: «E’ la scienza penalistica

tardocinquecentesca che sembra voler dare corpo e fondamento teorico a costruzioni dottrinarie precedentemente poco articolate, e soprattutto porre l’accento sia sull’opportunità di differenziare la pena, sia sulla necessità di escludere o attenuare in alcuni casi l’imputabilità delle donne. L’argomento è quello dell’inferiorità naturale: le donne sono – devono essere considerate – giuridicamente incapaci, a causa della debolezza del loro corpo e della loro mente. Soccorre a tal fine una figura vaga e onnicomprensiva, buona per tutti gli usi, mutuata dalla tradizione giuridica romanistica: il concetto di fragilitas sexus o imbecillitas sexus».

diminuzione della imputabilità delle donne, in virtù del riconoscimento di una minore capacità di intendere e volere, e quindi, di delinquere. Dall'altra attribuiva ad esse una sorta di colpa aggiuntiva, dovuta al fatto che, nel momento in cui trasgredivano, oltre ad infrangere le leggi vigenti, finivano per sottrarsi al ruolo di genere ad esse attribuito, fondato sulla mitezza e sull'obbedienza. Alla base dell'infrazione commessa c'era dunque un rifiuto ancora più grave, che infrangeva l'ordine morale e sociale imposto dagli uomini e da Dio.

Questo paradigma della "doppia trasgressione" femminile, di lunghissima durata, rendeva ancora più fluido il confine tra il reato da punire e il peccato da redimere e non era legato soltanto ai delitti riguardanti la morale, ma costituiva una concezione latente e riconducibile a qualsiasi crimine commesso dalle donne82.

Tenuta ferma questa maggiore imputabilità femminile rispetto alle trasgressioni morali - alimentata dal fenomeno della prostituzione largamente diffuso tra le classi popolari nella sua versione professionale, tanto quanto in quella occasionale e periodica dettata da contingenze specifiche - e la sua conseguente ricaduta giudiziaria, la criminalità delle donne presentava però una conformazione più composita e articolata, messa in luce dall'elenco dei delitti che segue:

a) Reati contro la morale, composti da:

- 13 casi di lenocinio con pene che variavano dai 2 e ai 5 anni di detenzione. - 8 casi di adulterio (tra cui 10 di concubinato) con pene tra i 2 e i 5 anni che, in

un solo caso, diventavano 7.

- 195 casi di vita disonesta o scandalosa. Si trattava delle condotte ritenute offensive della moralità pubblica o privata, sul modello del caso giudiziario di Carolina presentato in apertura del capitolo. In 123 casi questo reato era abbinato alla contravvenzione al precetto già ricevuto in precedenza per lo stesso tipo di trasgressione e che veniva ribadito anche tra le "riserve"

82 Sulla permanenza della nozione di reato/peccato, connesso in particolare alla condizione

femminile, ancora nell'Ottocento, cfr. G. Bonacchi, Legge e peccato. anime, corpi, giustizia alla corte dei

papi, Roma-Bari, Laterza, 1995 e S. Trombetta, Dei delitti e delle donne. Criminalità femminile e internamento nell’Italia dell’Ottocento, Tesi di dottorato, Istituto universitario europeo, Dipartimento

segnalate al momento dell’uscita dal carcere. Anche in questo frangente si verificava un’ampia oscillazione delle pene tra i 6 mesi e i 7 anni, al variare delle diverse specificazioni di questo reato, di volta in volta associato a lenocini, vagabondaggi, adulteri, concubinati, pregnanze, dissolutezze e contravvenzioni ad esili.

b) Reati contro la persona, composti da:

- 21 casi di omicidio (tra cui 6 parricidi, 4 venefici e 3 uxoricidi) per cui erano previste pene molto elevate, ma non uniformi. Andavano dai 10 anni alla condanna in vita, fino all’unica condanna a morte presente (anche se in realtà non eseguita).

- 16 casi di infanticidio con una notevole variabilità delle pene, dai 5 anni di detenzione alla condanna in vita. Tra questi vi era anche un caso di "procurato aborto".

- 1 caso di "esposizione di infante di parto illegittimo".

- 16 casi di ferimento con pene da 1 a 7 anni di reclusione. Tali variazioni dipendevano, in primo luogo, dalle aggravanti (premeditazione o "appensamento", ferite con pericolo di vita o in rissa) o attenuanti (con poco o senza pericolo), ma ugualmente mancava una corrispondenza precisa ed univoca tra reato e pena.

c) Reati contro la proprietà, composti da: - 1 caso di incendio doloso.

- 4 casi di “crassazione”. In due casi si trattava di "connivenza a crassatori" con pene, rispettivamente, di 5 e 7 anni. Negli altri due episodi di "crassazione" vera e propria la pena, tra le più alte, era di 10 anni di reclusione.

- 84 casi di furti, di cui 33 qualificati e puniti con una condanna che arrivava a 10 anni in 3 casi e a 7 anni in 5 casi. Per tutti gli altri erano inflitte pene da 3 a 5 anni. Potevano essere furti di diversi tipi: domestici, sacrileghi, con "famulato", etc.

- 5 casi di vagabondaggio o, meglio, "vagazione notturna", come veniva comunemente definita. Tale denominazione stava ad indicare una condotta punita in primo luogo sotto il profilo della moralità, più che per quello della pericolosità sociale tradizionalmente sottesa al vagabondaggio. Le condanne andavano dai 6 mesi ai 3 anni, a seconda delle aggravanti.

- 11 casi di contravvenzione ad esilio, dunque un’infrazione commessa da donne già colpevoli di qualche tipo di trasgressione per la quale erano state esiliate. La pena poteva essere di 1, 2 o 3 anni di reclusione, solo in un caso di recidiva le condanna saliva a 5 anni.

- 35 casi di contravvenzione a precetti in cui le pene oscillavano tra 1 e 5 anni83 Vi era poi un gruppo di 41 detenute classificate come "affette o inferme" ed entrate in carcere senza aver subito né una condanna, né un procedimento, ma soltanto come malate. Provenivano tutte dal Tribunale del governo e, nella maggior parte dei casi, erano trattenute «fino alla guarigione». Solo in 4 casi la durata della detenzione era esplicitata e corrispondeva a 1 anno per una detenuta e a 5 anni per le altre.

Tra le varie motivazioni da prendere in considerazione per interpretare questo dato, c'è quella di una forma di reclusione priva di ogni connotazione penale e riconducibile a pratiche di internamento vario e confuso tipico dell’antico regime. Un’altra possibilità è quella che questi ricoveri potrebbero essere collegati ad un’ulteriore competenza assunta dal carcere nel corso tempo – ingressi di questo tipo iniziarono solo dal dicembre del 1821 e si incrementarono in seguito – che lo

83 Questi casi riguardavano, in larga parte, trasgressioni relative alla morale, ma nella

“contravvenzione” rimaneva una doppiezza di fondo tra la prima condanna che aveva fatto scaturire il precetto e la seconda condanna di contravvenzione al precetto ricevuto. E’ stato dunque necessario stabilire se risultasse più significativo ai nostri fini il reato originario, da cui era scaturito il precetto, o il reato dovuto alla trasgressione del precetto stesso emanato da un’autorità. Si è scelto di valutare in modo diverso le contravvenzioni in cui fosse esplicitata la natura morale dell’infrazione, conteggiandole tra i reati contro la morale, e le contravvenzioni senza ulteriori specificazioni (o, in rari casi, con connotazioni diverse da quella morale) considerandole come trasgressioni da ritenersi lesive in primo luogo nei confronti dell’autorità. Ciò per cercare di dar conto della complessità di questi dati evitando di appiattirne ed uniformarne l’interpretazione. Interessante segnalare un unico caso di contravvenzione a precetto politico per Rosa Barlati «alias la Mora» (registrata col numero di ingresso 399), una lavandara di Forlì condannata dal tribunale della sua città ad un anno con rinnovazione dello stesso precetto e la specificazione di «non si dimetta senza mettere al corrente Monsignor Governatore».

riportavano ad una funzione mista di ospedalizzazione e carcerazione, anche questa legata alla tradizione degli ospedali, asili e conservatori proliferati nel corso dell’età moderna. Da ultimo si può supporre che l’infermeria del carcere fosse talmente efficiente da attrarre anche malate provenienti da altri istituti o che i ricoveri riguardassero patologie particolari, magari connesse alla sfera sessuale, ma allo stato della ricerca è impossibile spingersi più in là di questa suggestione. Infine rimaneva un insieme di 39 reati - indicati nel grafico come "altro" - difficilmente assimilabili alle tipologie considerate. Tra questi, i due unici casi di "sottrazione di un processo criminale dalle Cancellerie" e di "complicità in certificato", oppure i casi di "più delitti" (20 detenute con condanne fino a 10 anni) e di "associazione a malviventi" (17 detenute con pene da 5 anni alla condanna in vita), riconducibili al fenomeno del brigantaggio diffuso nelle campagne e a cui si è fatto cenno in precedenza.