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Una ridefinizione della dignità in senso giuridico e relazionale

Dignità umana e diritti fondamentali: una questione di riconoscimento

2. Una ridefinizione della dignità in senso giuridico e relazionale

I dubbi sul fatto che – almeno da un punto di vista giuridico – la dignità umana sia un concetto “ridondante”, “vago” e “confuso” 29 sono più che leciti,

ma poiché la nozione è ormai entrata nel nostro ordinamento nazionale ed euro- peo è necessario fornirle un significato giuridicamente adeguato.

Come abbiamo visto, il concetto di “dignità umana” ha una chiara origine morale e costituisce il nucleo dell’ontologia dell’uomo moderno. Ma né la giu- stificazione morale, né quella ontologica possono fungere da base di partenza adeguata per determinare il concetto giuridico di dignità umana. Infatti, rispetto alla società pluralista in cui viviamo, la radice etica della nozione rende impos- sibile l’accordo su un suo significato comune, poiché la fondazione sostanziale del concetto non può rappresentare un argomento, né tanto meno ragioni con- vincenti o conclusive per chi non condivide quelle che, di volta in volta, sono le basi materiali della giustificazione 30. È opportuno, allora, individuare un diver-

so percorso di significazione del concetto, che lo renda operativo all’interno di un ordinamento giuridico laico e democratico.

Per provare a fornire un significato giuridico alla dignità umana, bisogna prestare attenzione ad un fatto: Kant tratta della dignità nella seconda parte della

28 Vedi H. HOFMANN, Die versprochene Menschenwürde, cit., pp. 14-16. 29

Vedi V. POCAR, Dignità e non dignità dell’uomo, relazione al convegno su La dignità

dell’uomo: testo e contesto, cit.

30 Questo limite, che è macroscopico per le argomentazioni basate su valori, che preten-

dono di essere conclusive e, perciò, di fornire universali “ragioni per agire”, è intrinseco anche alle argomentazioni per princìpi, che cercano di fornire buone ragioni per un consenso intersoggettivo, ma tali argomentazioni colgono ed accettano questa loro intrinseca debolez- za come sfida costitutiva dell’argomentare. Su ciò, vedi Gf. ZANETTI, Introduzione al pen-

Metafisica dei costumi, dedicata ai Princìpi metafisici della dottrina delle virtù.

Qui, il rispetto della dignità umana è un dovere morale, o di virtù. Il portatore di questa dignità non è il concreto essere umano calato nelle vicissitudini della vita quotidiana, ma è quella parte dell’uomo che riproduce in sé l’umanità dell’esse- re razionale e morale, in grado di voler obbedire alla legge morale 31. Perciò, in

Kant la dignità umana non è un concetto giuridico, neppure in senso metafisico, e non costituisce, quindi, un “elemento del diritto”. Piuttosto, nel diritto pubbli- co rientra la “dignità di cittadino”, che viene menzionata nella prima parte della stessa opera, dedicata ai Princìpi metafisici della dottrina del diritto. Quella del cittadino non è una dignità intrinseca all’homo noumenon, l’astratto essere umano razionale e morale, ma è fondata sull’onore civile di essere membro del- lo Stato. Si tratta, pertanto, di una dignità che pertiene al concreto homo phae-

nomenon, calato nella contingenza sia della propria sensibilità, sia della storia e,

per questo, essa deve essere guadagnata, ma – soprattutto – può essere “perduta per un suo proprio crimine” 32.

Il discorso sulla dignità intesa come un concetto giuridico, deve essere ri- condotto all’interno di questa prospettiva, che – per altro – sembra essere quella interna alla nostra Costituzione 33. In essa, secondo la ricostruzione fatta da Pao-

lo Becchi, è presente una concezione della dignità (sociale) come “valore relati- vo” che riguarda la “concreta collocazione [della persona] nel tessuto socia- le” 34. Per la nostra Costituzione la dignità è l’esito di una prestazione, essa con-

figura un vero e proprio “onore ed onere”: in effetti, essa è un “diritto” sui ge-

neris, derivante sia dal riconoscimento e dalla garanzia dei diritti inviolabili del-

l’uomo, sia dal divieto di discriminazione (artt. 2 e 3, comma 1, Cost.), ma è anche un dovere, poiché i cittadini devono meritarsi il riconoscimento della di- gnità, adempiendo i “doveri inderogabili di solidarietà” (art. 2 Cost.).

Innanzi tutto, però, è opportuna una chiarificazione del senso in cui la nozio- ne di “riconoscimento” viene qui utilizzata e si tratta di un senso, per altro, as-

31 Critici della kantiana concezione trascendentale della dignità, per cui essa sarebbe rife-

rita ad “un’immagine dell’uomo ideale”, sono, ad es.: N. LUHMANN, Grundrechte als Institu-

tion, Duncker & Humblot, Berlin, 1965 (trad. it. I diritti fondamentali come istituzione, a

cura di G. Palombella e L. Pannarale, Dedalo, Bari, 2002), p. 74, n. 56; H. HOFMANN, Die

versprochene Menschenwürde, cit., pp. 23-24, n. 17; M.C. NUSSBAUM, Giustizia sociale e

dignità umana, cit., pp. 36-37; J. Habermas, Il futuro della natura umana, Einaudi, Torino,

2002, pp. 36 e 39-40.

32 I. K

ANT, Metafisica dei costumi, cit., pt. I: Princìpi metafisici della dottrina del diritto,

pt. II, sez. I, Nota, D, p. 162.

33 Per il significato della dignità nella nostra Costituzione, vedi: S. R

ODOTÀ, Dal soggetto

alla persona, Editoriale scientifica, Napoli, 2007, in part. pp. 27-38; P. BECCHI, La dignità

umana nel Grundgesetz e nella Costituzione italiana, cit.

34 Vedi P. B

ECCHI, Dignità umana, cit., p. 161, e più estesamente ID., La dignità umana

solutamente compatibile con il significato dell’art. 2 Cost.: “La Repubblica rico- nosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo …”. Questo senso prescinde dal- la radice cognitiva del termine, per cui mediante il riconoscimento – dell’identità, dei diritti, ecc. – si perverrebbe a comprendere la vera o autentica essenza del soggetto o del gruppo che ci sta di fronte con le proprie rivendicazioni 35. Invece,

qui il concetto di “riconoscimento” ha una valenza pratica e viene inteso nel sen- so di una presa d’atto, di un’accettazione, di ciò che ci sta di fronte: di una per- sona, ovvero – nel caso di diritti costituzionali – dei diritti che si sono socialmen- te affermati. L’ordinamento dello Stato, riconoscendo una persona, prende atto della sua individualità e conferisce ad essa i diritti che le sono socialmente e giu- ridicamente propri e li garantisce. In questo senso, l’azione del riconoscere mani- festa una natura passiva e coincide con un atto di rispetto esteriore.

Ora, per riprendere il tentativo di fornire un significato giuridico alla nozione di dignità umana, bisogna considerare che i primi quattro articoli della Costitu- zione italiana esprimono una filosofia ed un’antropologia del soggetto dei diritti fondamentali, che non viene più inteso – secondo la tradizione liberale – come una figura idealizzata, còlta nella pienezza delle capacità dell’individuo kantia- namente autonomo. Piuttosto, questo soggetto viene tendenzialmente percepito come un individuo calato nelle concrete situazioni della vita, che spesso posso- no essere problematiche e legate a forme specifiche di vulnerabilità 36, e che – nella nostra Costituzione – viene esemplificata dalla figura del “lavoratore” (artt. 3, comma 2, e 4, Cost.). In particolare, sul piano formale, negli artt. 2 e 3 Cost. l’essere umano è concepito come persona.

Secondo una concezione “minimale” del personalismo, che può essere con- divisa anche da una posizione laica qual è la mia, la persona non è l’individuo singolo, ma un soggetto inserito in una rete di relazioni sociali significative, di cui è responsabile insieme agli altri soggetti interessati. Perciò, la persona è coinvolta in una solidarietà esistenziale, “moralmente” dovuta al prossimo in quanto altro soggetto della relazione, e pretesa dalla Costituzione come “dovere inderogabile” dei cittadini 37.

35 È questo, in particolare, il significato che la nozione possiede nel dibattito filosofico-

sociale attuale: per tutti vedi, A. HONNETH, Riconoscimento e disprezzo. Sui fondamenti di

un’etica post-tradizionale, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 1993; Ch. TAYLOR, Multicul-

turalismo. La politica del riconoscimento (1992), Anabasi, Milano, 1993, in part. pp. 41-66;

J. HABERMAS, “Lotte per il riconoscimento” nello stato democratico di diritto, in “Ragion

Pratica”, 3, 1994, pp. 132-165.

36 La Costituzione si riferisce a soggetti vulnerabili come, ad es., i non abbienti e gli in-

digenti (artt. 24, comma 3, e 32, comma 1, ma vedi anche gli artt. 34, comma 3, e 38, comma 1), alla madre e ai suoi figli anche nati fuori del matrimonio (artt. 37, comma 1, e 30, comma 1), ai minori che lavorano (art. 37, comma 3), ai malati (art. 32), agli inabili al lavoro e ai minorati (art. 38, commi 1 e 3).

Di solito, i giuristi che commentano la Costituzione ravvisano nel solo art. 2 il principio personalistico, facendolo consistere nel riconoscimento (e nella ga- ranzia) dei diritti inviolabili dell’uomo, da cui deriva anche la precedenza del- l’essere umano rispetto alle stesse “formazioni sociali ove si svolge la sua per- sonalità” (art. 2 Cost.). Concentrando l’attenzione solo su questo articolo, però, viene delimitata eccessivamente la nozione di persona, spesso al fine di provare, soprattutto, la natura extra- e pre-statale della persona e dei diritti umani che la costituiscono.

A me preme enfatizzare, invece, l’aspetto immediatamente sociale e relazio-

nale dell’uomo. Da questo punto di vista, ciò che rileva è l’assunzione di quelle

“responsabilità speciali” (Raz) che determinano in noi il dovere di solidarietà per il prossimo, che incontriamo – in primo luogo – nelle formazioni sociali in cui si svolge la nostra personalità. Nella prospettiva costituzionale, tale solida- rietà può essere intesa come impegno a “rimuovere gli ostacoli [che] impedi- scono il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3, comma 2, Cost.). Come afferma Joseph Raz, “una vita piena di senso si fonda non sui diritti, bensì sui doveri e sulle responsabilità speciali: rifiutando i nostri doveri, neghiamo il sen- so della nostra vita” e – possiamo aggiungere – impoveriamo la nostra identità. Infatti, ancora secondo Raz, “i doveri definiscono l’identità in maniera più pro- fonda dei diritti” 38.

In questa concatenazione concettuale di senso della vita, diritti, doveri e identità vi è un anello mancante, rappresentato dalla dignità umana. Qui essa può essere concepita come risultante dall’insieme dei diritti di cui la persona gode e dei doveri a cui ottempera: diritti e doveri costituiscono, quindi, l’essen-

za della dignità. In questo senso, analogamente a quanto sostiene Hasso Hof-

mann, la dignità umana dipende dal “riconoscimento [giuridico e] sociale” 39,

essendo essa un “concetto di relazione”, in conformità alla costituzione inter- soggettiva dell’essere umano: questi diviene persona, non in una astratta situa- zione di indipendenza capsulare dell’individuo privo di vincoli, ma solo in una concreta situazione di presenza, di prossimità con altri. Cioè, egli diviene un

della Costituzione. Perciò essa non prende le mosse dai documenti relativi al dibattito svol- tosi all’Assemblea costituente o ad esso correlati: per quest’ultimo tipo di ricostruzione vedi P. POMBENI, Individuo/persona nella Costituzione italiana. Il contributo del dossettismo, in “Parolechiave”, 10/11, 1996 (fascicolo monografico sul concetto di Persona), pp. 197-218. Nello stesso fascicolo (pp. 305-313) si trovano, estratti dagli Atti dell’Assemblea costituente, gli interventi di Giuseppe Dossetti e Lelio Basso sulla persona.

38 J. R

AZ, I valori fra attaccamento e rispetto, cit., p. 19. Per un’articolata trattazione del-

la teoria dei doveri vedi Il senso della repubblica. Doveri, a cura di S. MATTARELLI, F. An-

geli, Milano, 2008, e, in particolare, T. GRECO, Prima il dovere. Per una critica alla filosofia

dei diritti, pp. 15-30. Vedi anche G. PALOMBELLA, Diritti, in U. POMARICI (a cura di), Filo-

sofia del diritto, cit., pp. 183-226, pp. 184-204.

39 H. H

essere umano, acquisisce il proprio carattere di umanità (ma anche i propri tratti peculiari ed identitari) insieme all’altro, in connessione con gli altri: sociologi- camente, attraverso processi di socializzazione e di comunicazione 40. Mediante

questi processi – tra il resto – la persona apprende diritti e doveri, assume le proprie responsabilità verso gli altri e le viene, quindi, conferita dignità. Tale riconoscimento fa sì che, da un lato, le persone – rispettando reciprocamente l’altrui identità – e, dall’altro, lo Stato – “riconoscendo e garantendo” loro i di- ritti – concorrano al fiorire della persona umana.

La dignità umana, pertanto, è il risultato del riconoscimento giuridico e so- ciale dell’identità personale, che si realizza attraverso la titolarità e l’esercizio dei diritti: e però, tale esercizio, stante la reciprocità del riconoscimento, deve essere rispettoso della dignità altrui. La circolarità dell’argomento è solo appa- rente: da un lato, con il riconoscimento dei diritti, al soggetto viene conferita una dignità “istituzionale”, relativa alla loro titolarità e costitutiva della persona in quanto soggetta all’autorità dell’ordinamento giuridico. D’altro lato, il loro

esercizio da parte dell’individuo deve rispettare l’identità individuale dei terzi,

riconoscendola, accettandola così com’è.

Di conseguenza, la dignità simbolizza il principio della “indivisibilità” dei diritti 41 applicato alla persona 42. Con tale principio si intende affermare che i

40 Alla base di questa nozione di dignità c’è la concezione di N. LUHMANN, Grundrech-

te als Institution, cit., pp. 60-63, e 68-69, per cui la dignità è una “prestazione” della sog-

gettività, cioè il risultato di un complesso processo – solo parzialmente consapevole – di costruzione e “auto(rap)presentazione” di una coerente personalità, mediante il quale l’indi- viduo si presenta come partner affidabile della comunicazione sociale. Sostenendo questo, però, Luhmann tende a confondere i termini, attribuendo alla dignità, ciò che è proprio del- l’identità: perciò la dignità “è il risultato di una continua cooperazione sociale” (vedi pp. 68-69). Correttamente, invece, sostiene a p. 63 che “L’autorappresentazione … riproduce una personalità in quanto raffigura una … identità”. E così, poiché l’essere umano “diviene la personalità [cioè acquisisce l’identità] che egli (rap)presenta agli altri” (p. 60), un unico passo falso può radicalmente distruggere l’immagine che la persona ha dato di se stessa in un certo ambiente (vedi p. 69). Dalla riflessione di Luhmann prende spunto K. SEELMANN,

Repräsentation als Element der Menschenwürde, in “Zeitschrift für Rechtsphilosophie”, 2,

2004, pp. 127-133.

41 “È proprio l’indivisibilità dei diritti a rendere non più proponibile il gioco separato tra

diritti e doveri. La solidarietà, alla quale è intitolata la quarta parte della Carta europea [dei diritti fondamentali], esercita proprio la funzione di inglobare nel diritto il dovere, là dove la dimensione individuale è impensabile senza quella sociale”: S. RODOTÀ, La vita e le regole.

Tra diritto e non diritto, Feltrinelli, Milano, 2006, p. 39.

42 Concetto, questo, espresso già da G. La Pira nei termini di “integrale visione dei diritti

imprescrittibili dell’uomo”, formulato nell’art. 2 del suo progetto: “I diritti originari e impre- scrittibili della persona umana costituiscono un sistema integrale e solidale di diritti che con- cernono tutti i piani dell’attività umana …”: in La Costituzione della Repubblica nei lavori

preparatori della Assemblea Costituente, vol. VI, a cura della Segreteria generale della Ca-

diritti civili, politici e sociali sono strettamente collegati, per cui il venir meno degli uni impedisce la realizzazione degli altri. Riferito alla persona, il principio implica che essa sia intestataria dei diritti “inviolabili” nel loro complesso, an- che – per iniziare dalle “piccole cose” e fare due esempi non del tutto ovvi – quando sia parte debole rispetto al titolare di un diritto soggettivo che lo eserciti legittimamente 43, oppure quando sia destinatario di servizi in senso lato sociali,

di aiuto, di cura, di beneficenza, ecc. Queste situazioni si devono svolgere in modo da rispettare la dignità della persona vulnerabile, senza “umiliarla” (Mar- galit). Riconoscere i diritti indivisibili, garantendo nella prassi la dignità indivi- duale, significa rispettare l’identità della persona nel suo complesso, senza ri- durla a quegli aspetti pertinenti al caso concreto, e costituisce la principale fun- zione della dignità dal punto di vista soggettivo.

Il riconoscimento dei diritti e della dignità alla persona può essere anche de- finito dal noto binomio dell’“eguale considerazione e rispetto” 44, inteso come

principio contrario alla discriminazione. Questa consiste – secondo quanto re- cita l’art. 3, comma 1, Cost. – nel fare “distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” 45: tutte ca-

ratteristiche, queste, che attengono all’identità personale e confluiscono al- l’interno della nozione più comprensiva di “cultura”. Quando offendo l’identità di una persona, discriminandola, ledo immediatamente anche la sua dignità. Per converso, riconosco dignità ad una persona, trattandola “as equal” (Dwor- kin), cioè con eguale considerazione e rispetto della sua identità. L’“eguale considerazione” e il “rispetto” costituiscono la modalità corretta di trattare le persone. Parafrasando Raz, rispettare una persona “è il modo per proteggere la possibilità che si realizzi”, sviluppando la propria identità e facendo fiorire la sua vita.

È importante notare che, se sul lato pubblico e sociale il riconoscimento dei diritti – e il soddisfacimento dei doveri – configura la dignità, sul lato soggetti- vo, per riprendere un’affermazione di Luigi Ferrajoli: i diritti fondamentali ga- rantiscono “l’uguale valore di tutte le differenze personali, a cominciare da quelle culturali, che fanno di ciascuna persona un individuo differente da tutti gli altri e di ciascun individuo una persona uguale a tutte le altre” 46.

43 Secondo quanto sostiene M.L

A TORRE, Tolleranza, in M.LA TORRE,Gf.ZANETTI, Se-

minari di filosofia del diritto, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2000, pp. 151-176, pp.

158-168 e 175-176, tale esercizio deve essere “tollerante”, cioè ragionevole, e – aggiungerei: solidale – poiché deve cercare di contenere il danno generato alla persona coinvolta dal go- dimento del diritto (vedi pp. 161-162 e 165-166).

44 R. DWORKIN, Perché l’eguaglianza dovrebbe essere importante per i liberali, in ID.,

Questioni di principio (1985), il Saggiatore, Milano, 1990, pp. 250-260.

45 L’elenco non deve essere considerato esaustivo, ma esemplificativo. 46 L. F

Identità e dignità sono elementi della personalità, insieme all’autostima, al rispetto di sé e al carattere. Ma la dignità è un elemento ascrittivo della persona- lità, cioè, non la si possiede, se non viene riconosciuta 47, mentre l’identità, in

quanto sintesi di un’autobiografia, ne è un elemento auto-ascrittivo. “L’essere umano deve necessariamente poter decidere da solo sulle rappresentazioni a lui imputate, poiché solo lui può stabilire cosa egli sia” 48.

La presente concezione ha delle conseguenze per quanto riguarda il diritto penale, a cui – qui – posso solo accennare. Nella prospettiva che si sta delinean- do, in quanto concetto giuridico, la dignità viene acquisita in virtù di una presta- zione, consistente nell’assolvimento dei doveri giuridici, tra i quali c’è anche quello – primario – di “promuovere e rispettare i diritti” degli altri 49. Di conse-

guenza, la dignità è una qualità che si possiede presuntivamente, cioè fino a prova contraria, nel senso che essa dipende dal riconoscimento fornito dall’ordi- namento giuridico ad ogni persona ad esso soggetta, finché non compia un ille- cito e venga punita, essendo la sanzione, in particolare quella penale, un atto che necessariamente interferisce con l’autonomia e la libertà individuali e “le- de”, perciò, la dignità. Pertanto, quest’ultima è posseduta dalle persone anche

secondo gradazioni, cioè in misura maggiore o minore. Tale gradazione dipen-

de, in primo luogo, dalla qualità (oggettiva) dell’ordinamento, ovvero dal fatto che esso sia – nella terminologia di Avishai Margalit – decente e non umilii, quindi, le persone sottoposte alla sua autorità. In secondo luogo, essa dipende, dal punto di vista soggettivo, dal grado di soddisfacimento dei doveri che l’ordi- namento impone alla persona. In realtà, però, in caso di comportamento illecito, all’interno della presente prospettiva è improprio parlare di “lesione” della di-

za, Roma-Bari, 2007, vol. II, pp. 58-59; ma vedi già ID., Presentazione, in I.M. YOUNG, Le

politiche della differenza (1990), Feltrinelli, Milano, 1996, pp. V-IX, pp. X-XI.

47 Analogamente vedi M.C. N

USSBAUM, Giustizia sociale e dignità umana, cit., p. 74.

Poiché il conferimento di dignità da parte dell’ordinamento giuridico si sostanzia nel ricono- scimento e nella garanzia dei diritti, bisogna evidenziare che con ciò ancora nulla si è detto della loro origine: non siamo – certo – nel quadro della concezione dei “diritti soggettivi pubblici” (G. Jellinek). Piuttosto, i diritti soggettivi sono pretese che si sono affermate con successo, rispetto all’ordinamento che – per questo – li riconosce, conferendo dignità.

48 N. L

UHMANN, Grundrechte, cit., p. 75. In realtà, qui Luhmann deve essere corretto da

R. SPAEMANN, Persone (1996), Laterza, Roma-Bari 2005, il quale richiama l’attenzione sul

fatto che le persone non sono “qualcosa”, ma “qualcuno” e, quindi, solo la persona può dire non solo cosa, ma soprattutto chi essa sia. Ciò non toglie, naturalmente, né che sulla forma- zione dell’identità influiscano diversi fattori, tra cui il contesto sociale e relazionale, e nep- pure che ci sia chi (come il politico, lo psicologo, ecc.) pretenda di attribuirla agli altri. Per- ciò, si può anche sostenere che l’identità personale sia un elemento della realtà “socialmente costruita”: P.L.BERGER,T.LUCKMANN, La costruzione sociale della realtà, il Mulino, Bo-

logna, 1969, pp. 182-185.

49 Vedi il 3. Considerato del Preambolo dei Patti internazionali sui diritti del 1966, che

gnità umana da parte dell’ordinamento giuridico, poiché tutte le misure da esso previste – secondo il principio di legalità – nei confronti di chi ne vìola le norme

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