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L’abus o qual e s tru men to residu ale di ris olu zion e d ell e ques tioni so ttopos te ai g iudici co mun ita r

291 CGCE, Paletta II, cit., punto 26. Ciò non esclude, al contrario, che il datore di lavoro

possa provare l’esistenza di un comportamento abusivo o fraudolento di un lavoratore che, dichiarandosi inabile al lavoro, non è malato (punto 27).

292

In questo senso, per esempio, CGCE, Veronica, cit.; CGCE, TV 10 cit.; CGCE, De

Agostini cit.. 293 P.J. W

ATTEL,Circumvention of national law; Abuse of Community law?, in Common Market Review, 1995, pp. 1265-1267.

Il n um ero e l a freq uenz a dell e p ron un ce i n cui ven go no in rili evo q uestio ni ci rca la n atu ra ab usi va d el compo rt am ento p o sto in ess ere d ai cont ri bu enti no n d ev e po rt are a rit en ere ch e i gi udi ci facci ano ricorso a t al e stru mento p er ri solv ere agevolm en te ogni questio ne ch e si p resenti all a lo ro attenzio n e. L’es ame dell e con tro v ers ie v en ut e in rili evo n egli anni di most ra, i nfatti, es att am ent e il co nt rari o in qu an to la Cort e fa appli cazio ne d el divi eto di abus o solo qu and o l ’utilizzo d egli strumenti ordi nari am ent e prev isti d all ’o rdi nament o no n co nsent e di trov are una sol uzion e all e qu esti oni o ggett o di gi udizio.

In alcuni casi, i n fat ti, l a Co rt e, s ment en do l ’Avvo cato gen erale che ri tenev a di riso lv ere la qu esti on e m edi ant e l’appli cazion e d el di viet o di frod e all a legge, preferis ce an co rare la soluzio ne d ell e cont rov ersi e all ’att ent a an alisi d ei fatti. La Cort e mani fest a, in fatti, grand e caut ela n ell ’afferm azion e di p rin cipi gen erali e n e fa appli cazi on e solo l à do v e non si a po ssibil e ris olv ere la co nt rov ersi a sull a bas e di alt ri el em en ti. Ciò non escl ud e che tali fi gu re gen erali v en gano esp ress am ent e ri chi am at e nell a p arte motiv a dell a s ent enz a, m a non costit uis con o poi il fo nd am ent o dell a decisi on e. Nel caso Bou cho u cha , p er esemp io, pu r ri chi am and o il divi eto di atti in frode alla l egge, i gi udi ci afferm ano ch e gi à l a co rrett a i nterp ret azione delle no rm e comunit ari e in m at eria di libert à di st abi lim ento e di esercizio dell a p ro fessio ne medi ca es clud eva la pos sibi lità di acco gli ere i rili evi del ricorrent e, dal momento che l ’ind iv idu azion e del le attiv ità d a ricond ursi all a s fera medi ca riman ev a di com pet enz a d egli St ati m emb ri294. Parim en ti, in alt ro caso295, il p rin cipio f rau s o mni a corru mpit vi en e ev o cato

294

CGCE, 3 ottobre 1990, causa C-61/89, Causa penale c. Marc Gaston Bouchoucha, in

Racc., p. I-3551. Per un approfondimento sulla pronuncia J. LONBAY,Picking over the Bones: Rights of establishment Reviewed, in Eur. Law Rev., 1991, p. 507-520. La normativa comunitaria

all’epoca vigente disciplinava unicamente il mutuo riconoscimento dei titoli di medico, senza però definire cosa dovesse considerarsi attività medica. In Francia l’attività di osteopatia era riservata ai titolari di diploma di laurea in medicina, titolo di cui il sig. Bouchoucha era sprovvisto. La Corte concorda con lo Stato francese che in assenza di una precisa indicazione comunitaria la definizione delle attività da considerarsi mediche rientra in via di principio nei poteri degli Stati membri. Poiché il titolo oggetto della controversia non è oggetto di reciproco riconoscimento a livello comunitario, ne consegue che non può essere considerato come qualifica professionale riconosciuta a livello comunitario. A corroborare la propria decisione la Corte richiama la sentenza

Knoors e ribadisce il principio per cui costituisce un interesse legittimo degli Stati cautelarsi di

fronte all’elusione delle norme nazionali in materia di preparazione professionale, sfruttando il diritto comunitario.

295 CGCE, 27 settembre 1989, causa 130/88, C.C. van de Bijl c. Staatssecretaris van Economiche Zaken, in Racc. p. 3039. Il caso van de Bijl concerne un residente olandese che voleva

dall ’Avv ocato gen eral e Darmo n di front e al caso di un ol and ese che, ond e acqui sire un ’abilit azion e necess aria per esercit are n el suo Paese l’att ivit à di i mbianchino si era recato i n Gran Bret agn a296. La Cort e non s egu e l’opini on e del l’Avv ocato in q uan to, pu r richi am and o la preced ent e s ent enz a van Binsb er gen ed affermando ch e l a li bert à d i st abili mento e l a l ib era prest azio ne di servizi, garantit e d all a di ret tiva cit at a, non ost ano all ’adozi on e d a part e degli Stati m em bri di misu re volt e ad i mpedire ch e es se «v eng ano utilizz at e dagli i nt er ess ati allo s co po di sottra rsi all e norme prof essi ona li imp ost e ai su oi ci ttad ini »297, riso lv e poi l a vi cend a rit en end o legittim o il rifi uto in qu anto l a certificazio ne p res ent at a con teneva un erro re mani festo .

An co ra un a volt a la Cort e, pu r non n egan do i n vi a di pri ncipio l’ammissi bilit à di fi gure gen erali, p referis ce ris olv ere il p robl ema affid andos i ad u n elem en to certo, costit uito d all a natu ra mani fest am ent e errata d ell a certifi cazio ne, d imost rand o la grand e caut ela dei giu dici comunit ari n ell ’affermazion e e n ell ’utiliz zo dei prin ci pi gen erali.

In alt ri casi an co ra, i giu di ci com unit ari risol von o l a questio ne o ggetto di gi udizio m edi an te l ’i nterp retazi on e tel eol o gi ca, dimost rand o an co ra una v olt a ch e il ri co rso d ell ’abus o si co nfi gura quale est rema r atio , cio è qu al e st rum ento d a impi egare l à dove l’erm en eut ica non pu ò arriv are298.

esercitare l’attività di imbianchino nei Paesi Bassi, ove però è subordinata a precisi requisiti, che il soggetto non possedeva: più precisamente egli aveva svolto l’attività di imbianchino come dipendente, ottenendo così un diploma, ma ciò non era sufficiente ad esercitare tale attività autonomamente. In quegli stessi anni il sig. van de Bijl costituiva una società in Gran Bretagna, con succursale in Olanda, attraverso la quale chiedeva di essere ammesso a poter svolgere l’attività di imbianchino, presentando un attestato rilasciato in Gran Bretagna con il quale si dichiarava che il soggetto presentava tutti i requisiti professionali previsti per l’attività che intendeva svolgere. In base all’art. 3 della Direttiva 64/427/CEE (Direttiva poi stata abrogata dalla Direttiva 1999/42/CE, a sua volta abrogata dalla Direttiva 2005/36/CE) qualora uno Stato membro subordinasse l’accesso a determinate professioni al possesso di determinate qualifiche, era obbligato a riconoscere come prova sufficiente del possesso dei requisiti richiesti l’effettivo esercizio per un determinato lasso di tempo della medesima attività in altro Stato. Nel caso in contestazione, tuttavia, il Regno Unito aveva rilasciato un certificato attestante lo svolgimento dell’attività nel paese per il tempo richiesto facendo riferimento agli stessi anni in cui il sig. Van de Bijl risultava prestare la sua attività in Olanda. Per di più la Gran Bretagna aveva rilasciato l’attestazione basandosi sul diploma rilasciato nei Paesi Bassi, che però, come detto, non era sufficiente per esercitare l’attività di imbianchino in via autonoma.

296 CGCE, van de Bijl, cit. conclusioni Avvocato generale, punto 17. 297

CGCE, van de Bijl, punto 26.

298 In questo senso: CGCE, 10 febbraio 2000, causa C-202/97, Fitzwilliam Executive Search Ltd c. Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, in Racc., p. I-883. Per una più

10. La nozi one di abu so in ma teri a trib uta ria nelle p ri me

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