• Non ci sono risultati.

DAVANTI AL TRIBUNALE

6. La cancellazione dal ruolo in caso di mancata comparizione delle part

Un intento acceleratorio, coerente con lo scopo espresso dall’art. 12, 1° e 2° co., lett. a), della legge delega, di favorire la rapida definizione dei procedi- menti e la concentrazione processuale, appare invece sotteso al disposto del- l’art. 22, secondo cui, se nessuna delle parti compare all’udienza, la corte d’ap- pello ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

La previsione dell’art. 22 è infatti più rigorosa rispetto a quella ricavabile dall’art. 181 c.p.c., ritenuto applicabile al giudizio di secondo grado in virtù del rinvio generale alle norme del procedimento di primo grado operato dal- l’art. 359 c.p.c.29. Basti in proposito osservare che, mentre l’art. 22 dispone

l’immediata cancellazione della causa dal ruolo, l’art. 181 c.p.c. stabilisce che, quando nessuna delle parti compaia alla prima udienza, il giudice fissa una nuova udienza di cui il cancelliere deve dare comunicazione alle parti costi- tuite e dispone la cancellazione solo se le parti non compaiono neppure alla nuova udienza.

In ogni caso, la sanzione della cancellazione della causa dal ruolo appare, in termini assoluti, piuttosto blanda, considerato che la causa cancellata dal ruolo può essere riassunta, secondo il disposto del 1° co. dell’art. 307 c.p.c., nel termi- ne di un anno. Molto più afflittivo sarebbe stato prevedere che in caso di man- cata comparizione delle parti, pur costituite, l’appello dovesse essere dichiara- to improcedibile, posto che, ex art. 358 c.p.c., l’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere più riproposto, nemmeno quando il termine fissato dalla legge per impugnare non sia ancora decorso.

7. L’intervento

Quanto infine alla disciplina dell’intervento in appello, l’art. 21 ne amplia l’ambito.

29Per l’applicabilità dell’art. 181 c.p.c., v. Cass., 5 maggio 2001, n. 6334, in Giur. it., 2001, 2246, con

nota di TESORIERE; Cass., 8 giugno 1998, n. 5640, in Giur. it., 1999, 703; Cass., 26 ottobre 1995, n. 11123, in Foro it., 1996, I, 3183. Non ha invece trovato riscontri in giurisprudenza la tesi, sostenuta da LASA-

GNO, sub art. 348 c.p.c., in CHIARLONI(a cura di), Le riforme del processo civile, Bologna, 1992, 452, se- condo cui la previsione contenuta nel 2° co. dell’art. 348, da cui consegue la declaratoria di improce- dibilità, anche d’ufficio, quando l’appellante, benché si sia anteriormente costituito, non compaia né alla prima udienza né all’udienza successiva a cui il collegio è tenuto a rinviare la causa, dovrebbe operare indipendentemente dal comportamento dell’appellato e quindi anche qualora nemmeno l’appellato si sia costituito, determinando così una situazione di diserzione bilaterale dell’udienza.

Nel nuovo rito possono infatti intervenire non solo i terzi legittimati all’op- posizione di terzo, come previsto per il rito ordinario dall’art. 344 c.p.c., ma an- che i «terzi che avrebbero interesse a sostenere le ragioni di alcuna delle parti» e cioè i terzi che avrebbero potuto proporre intervento adesivo dipendente30.

Nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre 2002 si con- sentiva l’intervento in appello pure dei litisconsorti necessari pretermessi.

Ciò non è più contemplato nella stesura definitiva, approvata dal Consiglio dei Ministri il 10 gennaio 2003 e poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Questo non vuole peraltro dire che i litisconsorti necessari pretermessi non possano intervenire in appello per ottenere la rimessione della causa in primo grado ex art. 354 c.p.c., dal momento che nell’ipotesi descritta può essere facil- mente riscontrato il caso di cui all’art. 344 c.p.c. dell’intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell’art. 404, essendo il litisconsorte necessario potenzialmente pregiudicato nei propri diritti dalla sentenza pro- nunciata tra gli altri litisconsorti ed essendo quindi legittimato alla opposizio- ne di terzo ai sensi del 1° co. dell’art. 404.

30Per la precisazione che la legittimazione dei terzi all’intervento sussiste «naturalmente sulla

base del semplice interesse all’intervento adesivo dipendente, senza bisogno che siano anche le- gittimati a fare opposizione di terzo revocatoria, considerato che gli elementi del dolo o della col- lusione ai loro danni, ai sensi dell’art. 404, 2° co., c.p.c., li farebbe automaticamente rientrare nella categoria dei legittimati ai sensi dell’art. 344 c.p.c.», v. SASSANIe TISCINI, Il nuovo processo societa-

Articolo 23

Provvedimenti cautelari anteriori alla causa

1. Nelle controversie di cui al presente decreto, ai provvedimenti d’urgenza e

agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito non si applica l’articolo 669 octies del codice di procedura civile, ed essi non perdono la loro efficacia se la causa non viene iniziata.

2. Il magistrato designato provvede, in ogni caso, sulle spese del procedimen-

to a norma degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Quando il giudizio di merito non sia iniziato, la revoca e la modifica del-

l’ordinanza di accoglimento, esaurita l’eventuale fase di reclamo, possono essere sempre richieste al giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare. La revoca e la modifica sono concesse soltanto se si verificano mutamenti nelle circostanze. Possono altresì essere concesse sulla base di circostanze anteriori di cui è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

4. Quando il giudizio di merito sia iniziato, si applicano gli articoli 669 no-

vies, terzo comma, e 669 decies del codice di procedura civile. L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia della misura cautelare di cui al comma 1.

5. Contro tutti i provvedimenti in materia cautelare è dato reclamo a norma

dell’articolo 669 terdecies del codice di procedura civile da proporsi nel ter- mine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del recla- mo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.

6. In nessun caso l’autorità del provvedimento cautelare è invocabile in un

diverso processo.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del ca-

Articolo 24

Provvedimenti cautelari in corso di causa e giudizio abbreviato

1. La domanda cautelare in corso di causa si propone con ricorso depositato

nella cancelleria del giudice già designato a norma dell’articolo 12, comma 2, ovvero dell’articolo 18, comma 2; altrimenti, il presidente designa senza indugio il magistrato al quale è affidata la trattazione del procedimento.

2. Il giudice designato, se la domanda cautelare è proposta anteriormente al

decreto di cui all’articolo 12, con lo stesso decreto che fissa l’udienza di com- parizione delle parti davanti a sé, le invita a depositare i documenti che ritie- ne rilevanti anche in relazione alla decisione della causa a norma dei commi 4 e seguenti. Può anche fissare termini per il deposito di documenti, memorie e repliche.

3. Il giudice designato procede a norma dell’articolo 669 sexies del codice di

procedura civile. In ogni caso, l’estinzione del giudizio di merito non deter- mina l’inefficacia dei provvedimenti d’urgenza o degli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.

4. All’udienza di comparizione, il giudice designato, se ritiene che la causa

sia matura per la decisione di merito senza bisogno di ulteriore assunzione di mezzi di prova ovvero che il giudizio sia comunque in condizione di esse- re definito, ne dà comunicazione alle parti presenti e le invita a precisare le rispettive conclusioni di rito e di merito; nella stessa udienza pronuncia sen- tenza, al termine della discussione.

5. Quando la decisione della causa è attribuita al tribunale in composizione

collegiale, il giudice designato fissa l’udienza di discussione, nei successivi tren- ta giorni, davanti al collegio.

6. La sentenza è pronunciata a norma dell’articolo 281 sexies del codice di

procedura civile ovvero, se la complessità della causa impedisca o renda diffi- coltosa la contestuale redazione della motivazione, dando lettura del dispositi- vo in udienza. In tal caso la motivazione deve essere depositata nei successivi quindici giorni.

7. Quando la discussione viene rinviata, il giudice può sempre adottare le mi-

sure cautelari idonee ad assicurare gli effetti della decisione di merito.

8. L’istanza di sospensione proposta a norma dell’art. 2378 del codice civile

è disciplinata dalle disposizioni di cui al presente articolo. La società, ricevu- ta la notifica dell’istanza di sospensione, ne dà notizia agli amministratori e ai sindaci.

Commento di EUGENIODALMOTTO

Sommario

Outline

Documenti correlati