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Premessa – 2 Le controversie per cui è utilizzabile il rito sommario – 3 La competenza del giu-

DAVANTI AL TRIBUNALE

1. Premessa – 2 Le controversie per cui è utilizzabile il rito sommario – 3 La competenza del giu-

dice monocratico e il procedimento – 4. Il passaggio dal rito sommario alla cognizione piena – 5. (Segue.) ... ma non dal processo di cognizione all’accertamento sommario – 6. L’impugnazione in corte d’appello dell’ordinanza di condanna – 7. L’inidoneità al giudicato dell’ordinanza non impugna- ta – 8. Il rigetto dell’istanza di provvedimento sommario – 9. I rapporti con il procedimento per de- creto ingiuntivo

1. Premessa

Tra le indicazioni impartite con la legge 3 ottobre 2001, n. 366, il Parlamento ha contemplato, alla lett. d) del 2° co. dell’art. 12, che il Governo potesse prevede- re «un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato». Ciò nell’ambito della più generale direttiva, contenuta nel 1° co. del medesimo ar- ticolo, di emanare norme «dirette ad assicurare una più rapida ed efficace defi- nizione di procedimenti»1.

Occorreva, in altri termini, dettare la disciplina di un procedimento som- mario ispirato al modello del référé francese, la cui importazione in Italia, da tempo auspicata in dottrina2, viene suggerita pure dal progetto per la riforma

organica del processo civile elaborato dalla Commissione Vaccarella3.

Il legislatore delegato ha così introdotto, per il contenzioso societario, fi- nanziario e bancario, un procedimento sommario di cognizione, riservato al giudice monocratico e caratterizzato da una struttura assai snella, pur svolgen- dosi nel contraddittorio delle parti4. Tale nuovo procedimento può essere scel-

to dall’attore, in alternativa al processo di piena cognizione5, per le controver-

sie che abbiano ad oggetto esclusivamente il pagamento di una somma di da-

1Negli stessi esatti termini vedi già la lett. d) del 2° co. e il 1° co. dell’art. 11 del d.d.l. C.

7123/XII, decaduto con l’esaurirsi della legislatura e ripresentato come C. 1137/XIV, per poi esse- re tradotto, con modificazioni, nella l. 366/2001.

2V. ad es. PROTOPISANI, Per l’utilizzazione della tutela cautelare anche in funzione di econo-

mia processuale, in Foro it., 1998, V, 8; SILVESTRI, Il sistema francese dei référés, ivi, 9-26; FERRA-

RA, MAZZAMUTO, VERDE, Alcune proposte in materia di giustizia civile, in Foro it., 2000, V, 228 s.

3Cfr. il punto 51) della proposta presentata alla stampa il 12 luglio 2002 dalla commissione

istituita con d.m. 23 novembre 2001, detta «Commissione Vaccarella», dal nome del suo presiden- te, prof. Romano Vaccarella, ora tramutatosi nell’art. 48 del d.d.l. delega C. 4578/XIV. Secondo la Commissione, come si legge nel testo illustrativo della proposta, le ragioni che inducono ad intro- durre un procedimento sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma rispettoso del principio del contraddittorio, che consenta l’emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo dell’efficacia del giudicato, risiedono nella constatazione che, «nella maggior parte dei casi, la parte ricorre al processo di cognizione non perché ha necessità di un accertamento con efficacia di giudicato, quanto perché vuole procurarsi un titolo esecutivo. Pertanto, in tali casi è sufficiente dare alla parte un provvedimento esecutivo, anche se non munito dell’autorità del giudicato».

4Le differenze tra tale procedimento e il référé francese, dichiaratamente assunto come mo-

dello nella relazione governativa, sono peraltro significative. In proposito, cfr. SALETTI, Il proce-

dimento sommario nelle controversie societarie, in Riv. dir. process., 2003, 467-483, part. 483, che

sottolinea la diversità «per quanto concerne i rapporti tra tutela sommaria ed accertamento defi- nitivo: mentre nel sistema francese i due piani sono quasi totalmente scissi, nel procedimento sommario essi appaiono, invece, assai più compenetrati, introducendosi, così, un originale ed in- novativo modello di tutela processuale».

5Sui problemi della litispendenza, continenza e connessione, tra domande proposte con il ri-

to sommario e con quello ordinario, v. RONCO, sub art. 19, d.lgs. 5/2003, in CHIARLONI(a cura di),

naro, anche se non liquida (purché non implicante l’accertamento della re- sponsabilità di organi societari) o la consegna di una cosa mobile determinata. La funzione di detto procedimento sommario, disciplinato dall’art. 19, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, consiste nell’offrire una via rapida ed economica per la formazione del titolo esecutivo in tutti quei casi in cui manchi l’interesse ad ot- tenere una pronuncia idonea al giudicato.

La procedura, sinteticamente descritta nei primi tre commi dell’art. 19, inizia proponendo ricorso innanzi al tribunale competente, in composizione monocra- tica, si articola in un breve contraddittorio scritto e orale, e sfocia in due possibi- li esiti6: l’accoglimento del ricorso, che si ha quando il giudice designato ritenga

sussistenti i fatti costitutivi della domanda e manifestamente infondata la conte- stazione del convenuto7; oppure la continuazione della causa nelle forme ordi-

narie. La prosecuzione nelle forme ordinarie si ha se il giudice ritiene che l’og- getto della causa o le difese svolte dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria ovvero, come il decreto di coordinamento e di modifica ha precisato integrando il 3° co. dell’art. 19, in ogni altro caso in cui l’istanza di provvedi- mento sommario non sia stata accolta8.

6 Riguardo allo svolgimento del processo sommario, l’art. 19, come integrato dal decreto

di coordinamento e di modifica, si limita a stabilire che il procedimento è introdotto con ricor- so; che il giudice designato fissa a non oltre sessanta giorni la comparizione delle parti, asse- gnando il termine per la costituzione del convenuto a non oltre dieci giorni prima dell’udien- za; che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza debbono essere notificati al convenuto almeno trenta giorni prima della data di udienza. La laconicità del testo normativo, a cui il decreto di coordinamento e di modifica non ha posto sufficiente riparo, sta probabilmente a simboleggiare la semplicità delle forme che deve connotare il rito sommario, lasciando spazio per il giudice ad una certa apprezzabile flessibilità nella conduzione del procedimento ma nel contempo proponendo all’interprete il non semplice compito di suggerire, attraverso spunti sistematici e funzionali, la maniera di riempire le lacune lasciate dal legislatore della riforma. Per uno sforzo ricostruttivo della procedura da seguire tra la proposizione della domanda e la pronuncia del provvedimento conclusivo, v., ad ogni modo, RONCO, sub art. 19 d.lgs. n. 5 del 2003, in CHIARLONI(a cura di), Il nuovo processo societario, Bologna, 2004, parr. 21 ss.

7È da ritenere che alla contestazione manifestamente infondata sia assimilabile la contuma-

cia del convenuto cui il ricorso sia stato regolarmente notificato.

Ciò non significa che la domanda attorea venga automaticamente accolta: la mera contumacia non può portare di per sé sola all’accoglimento della domanda proposta con il procedimento somma- rio, dovendo essere comunque assolto il requisito della sussistenza dei fatti costitutivi della stessa. Sennonché l’assolvimento di quest’ultimo requisito risulta agevolato dal fatto di dover ritenere applicabile il 2° co. dell’art. 13, secondo cui, quando il convenuto non si sia costituito (o si sia costi- tuito tardivamente), «i fatti affermati dall’attore (...) si intendono non contestati e il tribunale de- cide sulla domanda in base alla concludenza di questa».

8Occorre segnalare, a scanso di equivoci, che, in un primo momento, il decreto di coordinamento e

di modifica sembrava voler novellare il 3° co. dell’art. 19, prevedendo che il mutamento del rito si aves- se anche «in ogni altro caso in cui» il giudice non disponga «a norma del 2° co.» ossia (secondo quanto si ricava dopo che decreto di coordinamento e di modifica ha scisso l’originario 2° co. nell’attuale 2° co. e nel 2° co. bis) non avesse fissato l’udienza di comparizione delle parti ed assegnato al convenuto il termine per costituirsi. Ma, poiché non appariva chiaro in quali casi il giudice potesse rifiutarsi di fissa- re l’udienza, era evidente sin dall’inizio che il legislatore intendesse prescrivere il mutamento del rito

L’ordinanza di condanna eventualmente emessa è immediatamente esecu- tiva, costituisce titolo per iscrivere ipoteca giudiziale, è impugnabile in corte d’appello, e, se non impugnata, non acquisisce l’efficacia del giudicato.

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