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DAVANTI AL TRIBUNALE

5. L’improcedibilità dell’appello per mancata costituzione dell’appellante

Passando alle conseguenze dell’inattività delle parti in appello, occorre esami- nare le ipotesi della mancata costituzione dell’appellante e della diserzione bi-

22Nel punto 26) della relazione stilata dalla commissione parlamentare incaricata di rendere

un parere sul testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre 2002 si legge: «il Governo vorrà precisare, con riferimento al 4° co. del predetto art. 20, se il richiamo operato all’art. 360 c.p.c. deve intendersi in relazione al 2° co. dello stesso».

23Nel senso che l’ultima parte dell’ult. co. dell’art. 360 c.p.c. non si riferisce alla sola ipotesi del

n. 3) dello stesso art. 360, ma anche a quelle dei nn. 1), 2) e 4), che attengono egualmente a viola- zione o a falsa applicazione di norme di diritto, pur avendo una diversa e specifica oggettività (e alle quali del resto si riferisce anche l’art. 111 Cost. quando parla di violazione di legge), v. Cass., 10 dicembre 1976, n. 4587, in Mass. Giur. it., 1976, 1088. In altri termini, nel caso del ricorso per saltum (e dell’impugnazione straordinaria in Cassazione), la violazione può avere riferimento tanto alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, quanto alla legge regolatrice del processo.

24Per una elementare ragione di coerenza sembra de iure condito eccessivo, anche se finali-

sticamente apprezzabile, ritenere, insieme a RONCO, sub art. 20, cit., par. 9, che il riferimento del 4° co. dell’art. 20 all’art. 360 c.p.c. debba intendersi operato ora al 1° ora al 2° co. dell’art. 360 stes- so a seconda del momento in cui il patto sia intervenuto, consentendo una maggiore ampiezza di critica nel caso, più insidioso, del patto stipulato prima della pubblicazione della sentenza, e re- stringendo il ricorso al solo motivo della violazione di legge nel caso del patto stipulato dopo.

25Ma, ad avviso di RONCO, sub art. 20, cit., par. 5, «risolvendosi in una sorta di “lassismo” verso

l’inattività delle parti nel giudizio di gravame», ciò probabilmente contrasta con la legge di dele- gazione, che, ai sensi del 2° co. dell’art. 12, impegnava il legislatore delegato a favorire la rapida definizione dei procedimenti e la concentrazione processuale.

26Cfr. la lett. e) del punto 32) della proposta presentata alla stampa il 12 luglio 2002, adesso

lett. e) dell’art. 30 del d.d.l. delega C. 4578/XIV.

27Secondo la Commissione, «le fattispecie di improcedibilità dell’appello, come ha rilevato la

migliore dottrina, derivano da una scelta tutto sommato discrezionale del legislatore: si tratta, dunque, di individuare ragionevoli ipotesi in cui l’inattività dell’appellante impedisce l’esame nel merito dell’appello». In altri termini, si tratta di rendere «più ragionevoli» i casi di improcedibilità.

28Questo avviene, precisa la Commissione «specie quando il luogo di notificazione dell’im-

pugnazione non coincide con la sede della corte di appello».

In effetti, considerato il tempo occorrente in questi casi perché torni indietro l’avviso di ricevi- mento, che costituisce la prova dell’avvenuta notifica a mezzo posta, qualche difficoltà potrebbe in- sorgere. Si tenga però presente che, anche a ritenere vietata l’iscrizione a ruolo sulla base di una sem- plice velina (cfr. in questo senso, contrariamente alle prassi seguite in taluni uffici giudiziari, Cass., 1° giugno 2000, n. 7263, in Giur. it., 2001, 907, in Giust. civ., 2001, I, 1051, e in Foro it., 2001, I, 813), ed in at- tesa che ciò venga espressamente consentito a seguito dell’approvazione dell’art. 6 del d.d.l. C. 2229/XIV, recante «Modifiche urgenti al codice di procedura civile», l’ult. co. dell’art. 5, l. 20 novem- bre 1982, n. 890, sulle notificazioni a mezzo del servizio postale, dispone che «la parte può, anche pri- ma del ritorno dell’avviso di ricevimento, farsi consegnare dall’ufficiale giudiziario l’originale dell’at- to per ottenere l’iscrizione della causa a ruolo» con l’unica riserva che, qualora il convenuto non si costituisca, la causa non potrà essere messa in decisione se successivamente non sia stato allegato agli atti l’avviso di ricevimento. D’altra parte, attendere il ritorno dell’avviso di ricevimento permette di verificare che la notifica sia andata a buon fine e di risparmiare le spese di costituzione tutte le volte in cui essa sia risultata inesistente e non semplicemente nulla, rendendo così impossibile rinnovarla ai sensi del 1° co. dell’art. 291 c.p.c. e costringendo ad iniziare un differente giudizio di impugnazione. laterale della prima udienza, che nel d.lgs. 5/2003 sono disciplinate al 3° co. del- l’art. 20 e all’art. 22.

Il 3° co. dell’art. 20 stabilisce che la mancata costituzione nei termini del- l’appellante provoca la declaratoria di improcedibilità, subordinando tale ef- fetto all’istanza «dell’appellato che si sia tempestivamente costituito».

Per l’appello in materia societaria viene dunque derogato il disposto del 1° co. dell’art. 348 c.p.c., secondo cui, in caso di mancata costituzione in termini dell’appellante, l’appello è dichiarato improcedibile «anche d’ufficio».

Questa deroga si spiega, probabilmente, con la volontà del legislatore di ar- monizzare il giudizio di appello con la più marcata filosofia dispositiva, di esal- tazione della libera volontà delle parti, a cui ora viene improntato il primo gra- do, dove, ad esempio, l’operare dei meccanismi di preclusione viene sottratto al rilievo officioso del giudice25.

L’allentamento del regime è del resto coerente con le perplessità espresse dal- la Commissione Vaccarella illustrando quella parte del proprio progetto26 nella

quale si suggerisce, ai fini della riforma del giudizio d’appello, la revisione della di- sciplina dell’improcedibilità27. Per la Commissione, infatti, l’attuale necessità che

la costituzione in sede di gravame avvenga nel termine abbastanza ristretto di die- ci giorni decorrenti dalla notificazione della citazione produce difficoltà non tra- scurabili28. Evidentemente il legislatore delegato, pur mantenendo invariati i ter-

mini di costituzione, ha ritenuto eccessivamente punitivo che il loro mancato ri- spetto potesse essere rilevato anche d’ufficio.

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