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DAVANTI AL TRIBUNALE

7. Notificazioni e comunicazioni (art 17)

7.4. Lo scambio diretto tra i difensor

L’art. 17, alla lett. c) del 1° co., inoltre prevede che le notificazioni tra le parti costituite possano effettuarsi pure con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull’originale, apposta anche da parte di collabo- ratore o addetto allo studio del difensore.

Naturalmente, la disposizione di cui alla lett. c) si iscrive, al pari delle dispo- sizioni di cui alle lett. a) e b), nell’intento di velocizzare e semplificare gli adempimenti, nel solco della direttiva per l’accelerazione e l’efficienza di cui al 1° co. e alla lett. a) del 2° co. dell’art. 12 della legge delega.

Essa costituisce l’unica modalità alternativa rispetto alle forme di cui agli artt. 136 ss. c.p.c. quando si tratti di notificare nei confronti della parte che abbia omesso di ottemperare all’obbligo dettato dagli artt. 2 e 4 di indicare negli atti introduttivi del giudizio il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento151.

La possibilità di notificazione diretta tra avvocati non è peraltro nuova nel- l’ordinamento italiano.

Gli artt. 4 e 5, della l. 21 gennaio 1994, n. 53, sulla facoltà per gli avvocati di notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali, prevedono infatti, nel con- testo di un complicato meccanismo di presupposti, autorizzazioni da parte del Consiglio dell’ordine, tenuta di registri cronologici, vidimazioni di atti e regi- stri, datazioni, annotazioni e numerazioni152, che gli avvocati possano notifica- 151Come esposto supra, non può ritenersi che la mancata indicazione del numero di fax o

dell’indirizzo di posta elettronica determini la nullità dell’atto di citazione o della comparsa di risposta perché comunque le notificazioni e le comunicazioni possono continuare a farsi con le modalità tradizionali. Né può ritenersi che il numero di fax o l’indirizzo e-mail possano ricavar- si aliunde, anche se non dichiarati. Mancando elenchi ufficiali, non si potrebbe essere sicuri di notificare o comunicare alla persona giusta. Questa situazione potrebbe peraltro cambiare con l’attuazione del d.m. 13 febbraio 2001, n. 123, che agli artt. 6 e 7 prevede che gli avvocati che intendano avvalersi di strumenti informatici e telematici nel processo civile, amministrativo e con- tabile debbano comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica al Consiglio dell’ordine di appartenenza il quale, a sua volta, lo deve trasmettere al Ministero della Giustizia che curerà un apposito elenco ufficiale degli indirizzi di posta elettronica consultabile anche in via telematica.

152In argomento, con riguardo ai vari profili, v. il mio contributo nonché quelli di GILI, NEGRINI

e NTUK, in CHIARLONI(a cura di), Trasmissione via fax e notificazioni ad opera degli avvocati, Padova, 1996. Sul tema v. anche MAIENZA, L’illusione della legge sulle notifiche a cura degli avvo-

cati, in Corr. giur., 1994, 275-276; DITTRICH, La notificazione di atti ad opera di avvocati e procu-

re «direttamente mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del desti- natario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante»153.

Tutta questa normativa, considerata unanimemente alquanto farraginosa e praticamente inutilizzabile, non si applica nel rito societario e creditizio.

La lett. c) del 1° co. dell’art. 17 detta infatti una disciplina speciale che dero- ga a quella più generale contemplata dalla l. 53/1994.

Lo scambio diretto tra difensori non è quindi soggetto a preventive auto- rizzazioni o limitazioni di ambito territoriale, né tanto meno a vidimazioni, registrazioni, apposizione di data e altre formalità. Sarà sufficiente, come prevede l’art. 17, una sottoscrizione per ricevuta sull’originale. E poiché l’art. 17 espressamente dispone che la ricevuta può essere apposta anche da parte di preposti allo studio professionale, non sarà necessario cercare prima l’av- vocato destinatario della notifica, con la complicazione di dover dar atto nel- la relata di notifica di non averlo trovato (come invece prescrive l’art. 5, l. 53/1994).

Della l. 53/1994 va comunque salvato, in quanto espressione di un principio valido, ovviamente, anche nel rito societario e creditizio, il 2° co. dell’art. 6, a cui tenore il compimento di irregolarità o abusi nell’esercizio delle facoltà di noti- ficazione costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla re- sponsabilità prevista da altre norme. Sembrerebbe anzi doversi rilevare che la maggiore fiducia accordata agli avvocati dal d.lgs. 5/2003, che non ha sottopo- sto l’attività notificatoria a tutte le formalità contemplate dalla l. 53/1994, deb- ba indurre ad una severità disciplinare ancora maggiore. Ovviamente, poi, una analoga grave responsabilità disciplinare dovrebbe essere riconosciuta in capo all’avvocato destinatario dell’atto quando ostacoli il compimento di una notifi- ca con le descritte modalità semplificate. Così, ad esempio, dovrebbe essere se- veramente censurato il comportamento di quell’avvocato che, in ipotesi, nel- l’ultimo giorno utile per notificare una memoria all’avversario, si rifiuti di rice- vere l’atto ovvero chiuda, nel normale orario lavorativo, il proprio studio, ren- dendo così impossibile il perfezionamento della notifica mediante sottoscrizio- ne per ricevuta sull’originale apposta da parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore. È vero che, non apparendo applicabili gli artt. 138, 2° co., e 140 c.p.c.154, in questa maniera l’avvocato fa l’interesse del proprio cliente, im-

zioni eseguibili dal difensore (l. 21 gennaio 1994 n. 53), in Foro it., 1994, I, 2373-2392; BRUNELLI,

Prime riflessioni intorno alla nuova legge sulle notificazioni affidate agli avvocati, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1994, 645-659; MURRA, Brevi note di commento alla l. 21 gennaio 1994, n. 53, sulla

facoltà di notificazione degli atti da parte degli avvocati, in Giust. civ., 1994, II, 233-245.

153Sulla notificazione diretta tra avvocati v., in particolare, NEGRINI, Notifiche dirette in genera-

le, e ID., Modalità di esecuzione per le notifiche dirette, in CHIARLONI(a cura di), Trasmissione via

fax e notificazioni ad opera degli avvocati, Padova, 1996.

154Per l’impossibilità di richiamare il 2° co. dell’art. 138 e l’art. 140 c.p.c., nel caso di rifiuto del

pedendo al notificante di portare a termine il procedimento di notifica e poten- do quindi far incorrere l’altra parte in una decadenza. Ma è altresì vero che il dovere di difendere il proprio assistito deve svolgersi senza infrangere l’obbli- go di comportarsi in giudizio con lealtà e probità accollato agli avvocati dal- l’art. 88 c.p.c.

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