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DAVANTI AL TRIBUNALE

7. Notificazioni e comunicazioni (art 17)

7.1. Gli strumenti tecnologici: presupposti e rinvio alla normativa di settore

Per velocizzare gli adempimenti, nel solco della direttiva per l’accelerazione e l’efficienza di cui al 1° co. e alla lett. a) del 2° co. dell’art. 12 della legge delega, il legislatore delegato ha ritenuto di consentire che le parti costituite possano esse- re destinatarie di notificazioni e comunicazioni effettuate in forme semplificate.

In particolare, il 1° co. dell’art. 17 del decreto dispone che le notificazioni e comunicazioni tra difensori, nonché tra ufficio di cancelleria e difensori nel corso del procedimento, siano sempre possibili non solo a norma degli artt. 136 ss. c.p.c. ma anche a mezzo fax o per e-mail.

Ed il 2° co. precisa che le trasmissioni via fax o con la modalità elettronica devono essere effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e te- letrasmessi.

Queste previsioni dell’art. 17, su cui, in linea di principio, non si può che es- sere favorevoli141, si collegano con quanto disposto dagli artt. 2 e 4, dove si sta-

bilisce che l’atto di citazione dell’attore e la comparsa di risposta del convenu- to debbano contenere il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica (ovve- ro, come è ragionevole ritenere consentito, sia l’uno che l’altro) presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel cor- so del procedimento.

141Del tutto positiva è l’introduzione di notificazioni e comunicazioni a mezzo fax e posta

elettronica anche secondo il parere reso dal C.S.M. sullo schema di decreto approvato dal Consi- glio dei Ministri del 30 settembre 2003.

Esse inoltre rinviano alla normativa sulla sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Tale normativa, in attesa di un intervento razionalizzatore142, è contenuta in

parecchi testi normativi.

7.2. (Segue.) ... il fax

Quanto alla trasmissione via fax, la legge 7 giugno 1993, n. 183143, in materia di

utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti rela- tivi a procedimenti giurisdizionali, apparentemente in argomento, è in realtà scarsamente pertinente.

Il 1° co. dell’art. 1 di tale legge (che è composta da un articolo unico) non si occupa infatti di notificazioni tra le contrapposte parti del processo ovvero di comunicazioni e notificazioni tra l’ufficio giudiziario e queste ultime, ma della trasmissione di atti del processo tra difensori ai quali sia stata conferita la me- desima procura alle liti. In sostanza, l’oggetto di questa legge è la trasmissione degli atti tra codifensori, in particolare tra il dominus, che normalmente redige gli atti, e il suo corrispondente, domiciliato in altro circondario di un tribunale, che si occupa di depositarli e scambiarli.

Ed anche il 2° co. dell’art. 1, relativo alla trasmissione non di atti di parte ma di un provvedimento del processo, pur non chiedendo che gli avvocati tra i quali avviene la trasmissione siano entrambi in delega, non sembra utilizzabile ai fini della notificazione tra parti contrapposte a cui si riferisce il 1° co. dell’art. 17.

Deve pertanto ritenersi, anche per non complicare inutilmente la discipli- na, che né i presupposti a cui è condizionata la possibilità di trasmettere gli at-

142Il punto 14) della proposta per la riforma organica del processo civile elaborata dalla Com-

missione Vaccarella, confluito nell’art. 14 del d.d.l. delega C. 4578/XIV, preannuncia la revisione del- l’intero sistema delle comunicazioni ai difensori e tra i difensori delle parti, fissando da un lato l’ob- bligo per il difensore di indicare numero di fax o indirizzo di posta elettronica al momento della co- stituzione (nel d.d.l. delega si accenna, più genericamente, alla possibilità che il difensore indichi il numero telefonico o l’indirizzo e-mail al quale ricevere le comunicazioni), e, dall’altro, individuando le modalità tecniche che diano certezza della ricezione dell’atto comunicato o notificato con le re- centi modalità tecnologiche. Il punto 14) viene seguito, a completamento, dal punto 25), ora recepito nell’art. 21 del d.d.l. delega C. 4578/XIV, che dispone la revisione della disciplina della forma degli atti processuali, coordinandola con le caratteristiche e le esigenze del processo informatizzato.

Nelle note illustrative al progetto Vaccarella si spiega che tale direttiva riformatrice «ha spe- cificamente la funzione di recepire, nel testo del codice, la disciplina che il legislatore sta progres- sivamente introducendo, al fine di rendere possibile lo svolgimento del processo informatico. Sembra opportuno, infatti, che tale disciplina non sia lasciata a testi normativi speciali, esterni al codice. Ciò soprattutto perché alcune esperienze straniere mostrano che, una volta che sia reso possibile il compimento degli atti del processo in forma digitale, ciò diviene in breve tempo il mo- do assolutamente prevalente di svolgimento del processo stesso».

143Su cui v. RONCO, Telefax, prova e processo civile, in CHIARLONI(a cura di), Trasmissione via

ti processuali via fax né gli oneri di attestazione da parte dell’avvocato che tra- smette e di quello che riceve, di cui alla l. 183/1993, operino nel campo delle comunicazioni e notificazioni alle quali fa riferimento l’art. 17, d.lgs. 5/2003.

In assenza di una specifica disciplina, dovrà semmai ragionarsi sui principi generali e sui dati di comune esperienza.

In questo senso, pare chiaro che la prova dell’eseguita notificazione non po- trà considerasi assolta semplicemente producendo il talloncino di spedizione stampato dal fax di partenza. Nulla assicura infatti che il destinatario dell’atto abbia effettivamente ricevuto un testo corrispondente all’originale. A fronte della prova che la trasmissione è stata effettuata all’utenza del difensore desti- natario, contenuta in un talloncino dove risultino indicati il giorno e l’ora di ri- cezione (cosiddetto «ok»), il ricevente potrebbe controbattere di aver ricevuto un documento diverso, illeggibile, o addirittura un foglio bianco144.

È però altresì vero che talvolta si è ritenuto sufficiente, ai fini della prova di una comunicazione fatta con lettera raccomandata, la produzione in giudizio, insieme con la cartolina di ritorno, della copia dell’atto rimasta a mani del mit- tente. Pure qui nulla assicura che il destinatario abbia ricevuto un testo corri- spondente a quanto affermato da chi ha spedito l’atto. Ma si è giudicato prefe- ribile gravare il ricevente dell’onere della prova che la missiva era diversa dal- la copia prodotta dall’altra parte o che la busta non conteneva nulla145. Potreb-

be quindi anche sostenersi che, essendo questa fattispecie analoga a quella della trasmissione via fax, dove, similmente, può fornirsi la prova della spedi- zione ma non della corrispondenza tra originale e copia, non si comprende perché l’onere della prova non sia invertito anche nel caso del telefax.

7.3. (Segue.) ... la posta elettronica

Quanto all’e-mail, occorre ricordare che il d.m. 13 febbraio 2001, n. 123, sulla disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali del- la Corte dei conti, già prevede, agli artt. 6 e 7, che le comunicazioni e notifica- zioni, se dirette al difensore della parte, possano avvenire all’indirizzo di posta elettronica del difensore.

Il decreto a cui si è fatto cenno non è tuttavia ancora operativo.

Non è stato infatti ancora realizzato il sistema, al quale fa riferimento il d.m. 123/2001, secondo cui, ai sensi degli artt. 6 e 7, i difensori, se intendono ac-

144Nel senso che «l’impugnativa del licenziamento nel termine di sessanta giorni previsto dall’art.

6 l. 604/1966, non può essere effettuata tramite telefax, il quale, a differenza del telegramma o del te- lex, può offrire una prova solo al destinatario del messaggio mentre il mittente non può dimostrare l’avvenuta trasmissione», v. Pret. Lucca, 27 maggio 1994, in Mass. Giur. lav., 1994, 605.

145Cfr. Cass., 28 maggio 1991, n. 6024, in Mass. Giur. it., 1991, 520, in Arch. civ., 1991, 1254, e in

Arch. locaz., 1991, 734; Id., 5 giugno 1987, n. 4893, in Mass. Giur. it., 1987, 776; Id., 9 settembre 1978,

cedere alle funzionalità del processo telematico, debbono comunicare il pro- prio indirizzo di posta elettronica, presso cui consentono a ricevere comunica- zioni e notificazioni, al Consiglio dell’ordine di appartenenza, il quale a sua volta, ai sensi del 3° co. dell’art. 3, dovrà trasmettere gli indirizzi al Ministero della giustizia, che li inserirà in un elenco ufficiale consultabile anche in via te- lematica146. Né tanto meno, sono stati attrezzati gli uffici UNEP, presso cui

transiterà tutta l’attività notificatoria, posto che, a differenza di quanto preve- de il d.lgs. 5/2003, il d.m. 123/2001 non permette la notifica diretta tra difensori delle parti ma impone, ex art. 6, 2° co., l’intermediazione necessaria dell’uffi- ciale giudiziario147.

Già almeno in parte applicabile è invece il d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513148,

recante norme sul valore probatorio e sulla trasmissione del documento infor- matico, che deve considerarsi richiamato dal 2° co. dell’art. 17. Ne discende, tra l’altro, che, come si ricava dall’art. 12 di tale decreto presidenziale ed in linea con quanto affermato dall’art. 11, 1° co., della Direttiva 2000/31/CE dell’8 giugno 2000149, la notificazione dovrà ritenersi compiuta non quando il destinatario

apra (e cioè visualizzi) la posta elettronica, ma quando il gestore del sistema di trasporto delle informazioni abbia reso accessibile l’atto al destinatario150. Ciò

alla stessa stregua di quanto avviene con la posta ordinaria pervenuta all’indiriz- zo fisico del destinatario. È in altri termini sufficiente, data l’assimilazione tra trasmissione telematica e posta ordinaria operata dal 3° co. dell’art. 12, d.p.r. 513/1997, che l’e-mail raggiunga il gestore del servizio del destinatario e che,

146Nel sistema di cui al d.m. 123/2001, le notificazioni e le comunicazioni per e-mail potranno

farsi, peraltro, non solo ai difensori ma anche ai consulenti e alle parti personalmente. Per gli esperti e gli ausiliari del giudice si farà riferimento all’indirizzo elettronico comunicato dai mede- simi ai propri ordini professionali o all’albo dei consulenti presso il tribunale (art. 7, 1° co.). E per tutti gli altri soggetti l’indirizzo elettronico valido sarà quello dichiarato al certificatore della fir- ma digitale (su cui v. gli artt. 8, 9 e 17, d.p.r. 513/1997) al momento della richiesta di attivazione del- la procedura informatica di certificazione della firma digitale medesima (art. 7, 2° co.). Tale ultima previsione è di notevole significato: il soggetto che vorrà munirsi, per la propria attività, della fir- ma digitale dovrà accettare il fatto che all’indirizzo elettronico dichiarato a tal fine ed inserito in elenchi consultabili dal pubblico (art. 7, 3° co.) potranno pervenire notificazioni di atti processua- li pienamente efficaci e valide. Poiché la diffusione della firma digitale sarà massiccia e pressoché indispensabile per l’esercizio di attività economiche, questo vuol dire che, in prospettiva, si avvie- ranno a soluzione molte delle difficoltà attualmente insite nell’attività notificatoria e che riverbe- rano effetti gravemente negativi sui processi.

147Per la precisione, ai sensi del 2° co. dell’art. 6, la parte che richiede la notificazione di un at-

to dovrà trasmettere per via telematica l’atto medesimo all’ufficiale giudiziario, che procederà al- la notifica con le medesime modalità.

148Tale d.p.r. viene espressamente richiamato, in tema di attestazione temporale della notifi-

cazione, dall’art. 8 d.m. 123/2001.

149Si tratta della direttiva «sui servizi della società dell’informazione», più comunemente no-

ta come «direttiva sul commercio elettronico».

150Secondo la definizione di cui all’art. 11, 1° co., della Direttiva 2000/31/CE, «l’ordine e la ri-

cevuta di atti si considerano pervenuti quando le parti cui sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi».

quindi, il destinatario sia in grado di accedere al messaggio. Coerentemente, poi, la prova dell’avvenuta notificazione sarà costituita dall’immediata ed automati- ca «ricevuta di consegna» rilasciata dal gestore del sistema di trasporto delle informazioni del destinatario nel momento in cui il messaggio inviato è reso di- sponibile al destinatario medesimo nella sua casella di posta elettronica.

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