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Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (art 2 ult co.) 1 La dimidiazione dei termin

DAVANTI AL TRIBUNALE

8. Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (art 2 ult co.) 1 La dimidiazione dei termin

Inserendo un nuovo 3° co. nell’art. 2, il decreto di coordinamento e di modifica ha introdotto una disciplina particolare per quanto riguarda il giudizio di op- posizione nei confronti di decreti ingiuntivi emessi nella materia oggetto del d.lgs. 5/2003.

Ovviamente, dettando una disciplina speciale per l’opposizione all’ingiun- zione, il decreto di coordinamento e di modifica ha implicitamente ammesso che nell’ambito di applicazione dell’art. 1 possa continuarsi a chiedere l’emis- sione di decreti ingiuntivi. La questione in precedenza era dubbia, giacché avrebbe potuto sostenersi che, essendo stato previsto all’art. 19 un apposito

alle notifiche dirette ai sensi della l. 53/1994, dove si pone il medesimo problema, NEGRINI, Modalità

di esecuzione per le notifiche dirette, in CHIARLONI(a cura di), Trasmissione via fax, cit., 260 s., il qua- le osserva che applicare il modello codicistico, secondo cui il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario equivale alla notifica in mani proprie, consentirebbe al difensore notificante, che non è un soggetto neutrale quale l’ufficiale giudiziario, di attestare falsamente l’altrui rifiuto, «facendo ri- cadere sulla controparte la probatio diabolica di dimostrare il contrario».

procedimento sommario, non si sarebbe potuto più far ricorso alla procedura monitoria.

In ogni caso, dalle integrazioni operate dal legislatore ora si ricava che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in materia societaria deve svolgersi nelle forme di cui al d.lgs. 5/2003 e cioè percorrendo una fase prelimi- nare dove le parti si scambiano memorie senza l’intervento del giudice per ap- prodare solo successivamente al dibattimento dinanzi al giudice.

Tuttavia, come oggi stabilisce il 3° co. dell’art. 2, la corrispondenza con il giudizio previsto dagli artt. 2 ss. non è perfetta, in quanto nel caso di opposizio- ne a norma dell’art. 645 c.p.c. «i termini sono ridotti a metà».

La dimidiazione ex lege dei termini prevista dall’art. 2, 3° co., pone alcuni problemi interpretativi.

Il primo deve essere risolto in base al tenore letterale della disposizione, che induce a ritenere che nel giudizio di opposizione sia dimezzato ogni termi- ne contemplato dal decreto per la scansione delle attività processuali. Il di- mezzamento non si limiterà, dunque, a interessare i termini della fase prepara- toria, durante la quale si assiste allo scambio tra parti e al deposito in cancelle- ria di atti difensivi, ma interesserà anche la successiva fase dinanzi al giudice. E ciò nonostante il fatto che quest’ultima fase paia già sufficientemente concen- trata, nonché coinvolgente i termini per lo più di tipo ordinatorio, rivolti so- prattutto all’autorità giudiziaria, in relazione ai quali la riduzione a metà delle scadenze non sembra poter rivestire un’apprezzabile efficacia pratica.

Una ulteriore questione riguarda poi il rapporto tra il 3° e il 2° co. dell’art. 2, entrambi introdotti dal decreto di coordinamento e di modifica.

Ci si deve infatti chiedere se, nelle cause che richiedano «pronta spedizio- ne», in applicazione del 2° co. dell’art. 2, la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo possa eventualmente contenere una istanza diretta al presidente del tribunale per la ulteriore riduzione a metà dei termini del procedimento, che in questo modo verrebbero complessivamente ridotti a un quarto rispetto al normale.

Sul punto, la risposta negativa sembra preferibile155. Se infatti si ammettes-

se la doppia dimidiazione, non solo non si saprebbe in quale modo accorciare i

155Nel procedimento ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace e al

tribunale, la giurisprudenza di legittimità è invece pervenuta ad ammettere la doppia dimidiazione, in virtù del cumulo dell’art. 318, 2° co., o dell’art. 645, 2° co., con l’art. 163 bis, 2° co., c.p.c. In proposito, nel senso che il potere di abbreviazione fino alla metà dei termini di comparizione nelle cause che richie- dono pronta spedizione, attribuito dall’art. 163 bis c.p.c., sia riferibile anche alle controversie di oppo- sizione a decreto ingiuntivo nonostante sia già prevista una astratta ed autonoma riduzione legislativa, v., per quanto riguarda il giudizio di opposizione dinanzi al giudice di pace, Cass., 7 luglio 1998, n. 6588 (conf. Id., 7 luglio 1998, n. 6576; Id., 7 luglio 1998, n. 6577; Id., 7 luglio 1998, n. 6578; Id., 7 luglio 1998, n. 6579; Id., 3 luglio 1998, n. 6514), in Giur. it., 1999, 1172, con nota di CARRATTA, e, per quanto riguarda il giudizio di opposizione dinanzi al tribunale, v. Cass., 28 aprile 1995, n. 4719, in Corr. giur., 1995, 682, con nota di CARBONE, in Foro it., 1995, I, 2467, con nota di GRASSO, e in Nuova giur. comm., I, 174, con nota di GILI(per l’opposta soluzione, v. invece Cass., 19 gennaio 1956, n. 163, in Mass. Giur. it, 1956, 36).

termini non divisibili per quattro, quale è quello di dieci giorni per la costitu- zione di attore e convenuto, ma sembrerebbe anche seriamente compromesso il diritto di difesa delle parti, che si troverebbero a dover compiere la propria attività processuale con cadenze temporali troppo strette.

8.2. I provvedimenti sull’esecuzione provvisoria

È inoltre da mettere in luce che, poiché il nuovo rito prevede che la presa di contatto con il giudice avvenga solo dopo l’esaurimento della fase preparato- ria, affidata integralmente agli avvocati, una volta ammessa la proponibilità dell’istanza monitoria, si poneva il problema di chi potesse concedere o revo- care la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in pendenza di opposi- zione, non essendo stato ancora designato il giudice competente a provvedere. La difficoltà è stata risolta dal Decreto di coordinamento e modifica preveden- do, con il nuovo 3° co. dell’art. 2, che ciascuna delle parti, al momento della costi- tuzione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero successiva- mente, possa chiedere con ricorso che sia designato il magistrato per l’adozione, previa convocazione delle parti, dei provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c.

Dunque, all’esclusivo fine di concedere l’esecuzione provvisoria in penden- za di opposizione o per sospenderla, è possibile chiedere un’anticipazione del- la nomina del giudice. Questi decide, nel contraddittorio tra le parti, sulle istanze ex artt. 648 o 649 c.p.c. sottopostegli e successivamente si eclissa, la- sciando spazio alla prosecuzione del procedimento, destinato ad avanzare, con lo scambio di memorie tra le parti, sino alla notifica su iniziativa di una di esse dell’istanza di fissazione dell’udienza. Giunti a questo punto, il presidente del tribunale sarà tenuto, ai sensi dell’art. 10, a designare il giudice relatore, che non necessariamente dovrà essere incarnato dal medesimo individuo già desi- gnato ai fini degli artt. 648 e 649 c.p.c., ma che, per evidenti ragioni di razionale utilizzo delle energie lavorative, sarebbe auspicabile sia lo stesso in preceden- za investito delle questioni relative alla provvisoria esecuzione.

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