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DAVANTI AL TRIBUNALE

2. Fase preparatoria (dalla citazione all’istanza di fissazione dell’udienza: artt 2-11)

2.4. La replica dell’attore e la seconda memoria del convenuto

Nel termine assegnatogli con la comparsa di risposta dal convenuto che non abbia chiesto la fissazione dell’udienza, l’attore può replicare.

La replica dell’attore avviene, ai sensi dell’art. 6, con memoria notificata al convenuto e depositata in cancelleria insieme ad eventuali nuovi documenti.

Riguardo, in particolare, alla tempistica e alle modalità della replica, in for- za del 1° co. dell’art. 6, il termine che il convenuto può fissare all’attore per re- plicare deve essere non inferiore a trenta giorni. È da ritenere che entro tale termine, l’attore debba non solo notificare la sua memoria di replica al conve- nuto ma, considerata la mancanza della previsione di un termine differenziato,

Tale regime lasciava al convenuto più tempo per costituirsi, ma avrebbe potuto suscitare alcu- ni inconvenienti. In particolare, alla luce del vecchio testo del 1° co. dell’art. 5, qualora l’attore avesse concesso al convenuto più dei prescritti sessanta giorni per replicare notificandogli com- parsa di risposta e qualora il convenuto avesse provveduto subito, concedendo a sua volta all’atto- re solo trenta giorni dalla notifica per controreplicare, avendo il convenuto la facoltà, per costi- tuirsi, di consumare sino all’ultimo il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine fissato ex lett. c) del 1° co. dell’art. 2, l’attore avrebbe potuto essere posto nella condizione di dover replica- re quando l’altra parte non si fosse ancora (legittimamente) costituita e quindi non avesse ancora depositato i propri documenti.

In ogni caso, al di là di ciò, pare corretto aver innovato il testo normativo stabilendo che il convenuto debba costituirsi entro dieci giorni non dalla scadenza del termine fissatogli dall’atto- re, ma dalla notifica della comparsa di risposta all’attore. Può infatti accadere che il convenuto intenda (o abbia interesse) a replicare in un termine minore rispetto a quello a lui assegnato dal- l’attore. E verificandosi questa eventualità sembra logico prevedere che il convenuto debba an- che anticipare la sua costituzione. Non si può del resto dimenticare che già la commissione parla- mentare chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Mi- nistri il 30 settembre 2002 aveva suggerito di sostituire il 1° co. dell’art. 5 sottoposto al suo esame con il testo seguente: «1. Il convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo di difensore depositan- do in cancelleria, entro dieci giorni, il fascicolo contenente copia della stessa, copia della citazio- ne notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione».

anche depositare in cancelleria la memoria stessa e gli eventuali nuovi docu- menti. La seconda parte del 1° co. dell’art. 3 stabilisce, infatti, che «tutti gli atti e documenti» vadano inseriti nel fascicolo d’ufficio (o meglio, nel «superfasci- colo», in cui vanno inseriti il fascicolo d’ufficio vero e proprio nonché i fascico- li di parte) che il cancelliere forma al momento della costituzione dell’attore. Del resto, è evidente che i documenti debbano essere depositati in cancelleria per consentire all’altra parte di prenderne visione. Ed è altrettanto chiaro co- me il deposito in cancelleria di tutti gli atti scambiati tra le parti sia necessario, una volta ammessa la possibilità di notificare con modalità alternative, per consentire al destinatario dell’atto di controllare la conformità di quanto rice- vuto rispetto all’originale. Non sembra peraltro obbligatorio che la memoria di cui qui si discute venga depositata in originale, parendo sufficiente (per essa al pari che per ogni altro atto scambiato tra le parti) inserire nel fascicolo, come gli artt. 3 e 5 permettono con riferimento alla citazione e alla comparsa di ri- sposta, una semplice velina, in attesa che si renda disponibile l’originale.

Riguardo poi al contenuto dell’atto, il 2° co. dell’art. 6, stabilisce che con la memoria di replica l’attore può precisare o modificare le domande e le con- clusioni già proposte; proporre nuove domande ed eccezioni che siano con- seguenza della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal conve- nuto; dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dell’art. 106 c.p.c., se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto (nel qual caso, in base al 4° co., bisogna notificare al terzo atto di citazione, senza che occorra, a differenza di quanto prevede l’art. 269, 3° co., c.p.c., l’autorizzazione del giudice per effet- tuare la chiamata); depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero formu- lare nuove richieste istruttorie. Tra queste attività, la proposizione di nuove domande ed eccezioni nonché la dichiarazione che si intende chiamare in cau- sa un terzo debbono essere svolte con la memoria di replica «a pena di deca- denza», secondo quanto è stato precisato dal decreto di coordinamento e di modifica, che ha integrato la lett. b) e c) del 2° co. dell’art. 6, dove in origine mancava il riferimento all’effetto di decadenza.

Il 3° co. dell’art. 6 dispone inoltre che l’attore, nella memoria di replica, de- ve fissare al convenuto un termine non inferiore a venti giorni per un’ulteriore memoria difensiva e che il termine aumenta a trenta giorni se con la memoria di replica l’attore ha proposto nuove domande.

In alternativa alla replica l’attore può, ai sensi della lett. a) del 1° co. del- l’art. 8, entro venti giorni dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto, notificare alle altre parti l’istanza di fissazione dell’udienza.

Il convenuto, a sua volta, ai sensi del 1° co. dell’art. 7, se non ritiene di noti- ficare istanza di fissazione di udienza, può notificare, senza eccedere il termine fissatogli dall’attore o, in mancanza, non oltre il termine di trenta giorni, una seconda memoria difensiva, contenente l’eventuale indicazione di nuovi docu- menti e richieste istruttorie, nonché la fissazione di un termine, non inferiore a sedici giorni dalla notificazione, per una ulteriore replica. In base a quanto ha aggiunto il Decreto di coordinamento e modifica, tale seconda memoria difen-

siva dovrà anche contenere, a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili d’ufficio che siano conseguenza delle nuove domande ed eccezioni eventual- mente proposte dall’attore a norma del 2° co. dell’art. 6.

Nell’assenza di specifiche previsioni normative, è da ritenere, per le medesi- me ragioni in precedenza esposte, che anche la seconda memoria difensiva del convenuto vada depositata, in originale o, provvisoriamente, in copia, nella can- celleria, insieme ai nuovi documenti eventualmente prodotti. Ed è parimenti da ritenere che ciò debba avvenire rispettando il termine fissato dall’attore perché la memoria del convenuto gli sia notificata.

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