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DAVANTI AL TRIBUNALE

4. Rito contumaciale (art 13) 1 La contumacia dell’attore

5.1. L’intervento volontario: principale o adesivo autonomo

Quanto alla materia dell’intervento volontario in causa, il d.lgs. 5/2003, analoga- mente, anche in questo caso, a quanto prefigurato nel progetto della Commissio- ne Vaccarella, limita lo spazio temporale per l’esercizio della relativa facoltà ed opera alcuni interventi razionalizzatori, distinguendo tra le due categorie di in- tervento di cui, rispettivamente, al 1° e al 2° co. dell’art. 105 c.p.c.85.

82In questo senso, cfr. anche VULLO, op. cit., 556.

83COSÌDIDONE, Risorge la matricula mercatorum, il rito speciale per le società, in Dir. e Giust.,

1° febbraio 2003, n. 4, 52, ora Appunti sul nuovo processo societario di cognizione (con l’ausilio

del «commento anticipato» del Mortara e del Ricci), in Giur. it., 2003, 1980.

84O, quanto meno, si sarebbe potuto prevedere che in tali casi il giudice possa deferire il giu-

ramento suppletorio, anziché all’attore, al convenuto, a cui l’invito a giurare dovrebbe essere no- tificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

85Il punto 12) della proposta elaborata dalla Commissione Vaccarella, riprodotto all’art. 13

del d.d.l. delega C. 4578/XIV, suggerisce il criterio direttivo di «razionalizzare la disciplina dell’in- tervento prevedendo in particolare la delimitazione del tempo dell’intervento principale e adesi- vo autonomo e il potere del giudice di estromettere il terzo in ipotesi di intervento inammissibile,

Nell’art. 14 viene regolamentato l’intervento principale e quello adesivo autonomo, le cui nozioni sono ricavabili dal 1° co. dell’art. 105 c.p.c.

Nell’art. 15 si trova invece la disciplina dell’intervento adesivo dipendente, definito dal 2° co. del medesimo art. 105.

L’intervento volontario principale è l’intervento di chi intenda far valere un proprio diritto, relativo all’oggetto o al titolo dedotto nel processo già pen- dente, nei confronti di tutte le parti in causa. In tale ipotesi, l’interveniente principale si afferma titolare di un diritto proprio in contrasto sia con l’attore sia con il convenuto.

Pure nell’intervento volontario adesivo autonomo, detto anche litisconsor- tile, l’interveniente si afferma titolare di un diritto proprio e questo diritto de- ve essere connesso per il petitum o per la causa petendi con quello che costitui- sce oggetto del processo già pendente. Solo che il terzo fa valere il suo diritto in confronto non di tutte ma esclusivamente di alcune delle parti86.

Per i due tipi di intervento appena descritti, ossia per l’intervento principa- le e per quello litisconsortile, il 1° co. dell’art. 14 detta una stringente limitazio- ne temporale all’esercizio della relativa facoltà da parte del terzo, tanto da rendere in pratica molto difficile intervenire87.

Secondo il nuovo rito, infatti, salvo che sia effettuato per l’integrazione ne- cessaria del contraddittorio, ovvero ex art. 107 c.p.c., su ordine del giudice quando questi ritenga opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, l’intervento di terzi a norma dell’art. 105, 1° co., c.p.c. non può aver luogo oltre il termine previsto per la notifica da parte del convenuto della comparsa di risposta.

Evidentemente, il legislatore della riforma si è ispirato alla previsione, ope- rante nel processo del lavoro, di cui al 1° co. dell’art. 419 c.p.c., in base alla qua- le, l’intervento volontario del terzo (a differenza che nel processo ordinario di cognizione, dove può avvenire ex art. 268 c.p.c. sino alla precisazione delle con- clusioni salva la preclusione al compimento degli atti non più consentiti alle al- con ordinanza ricorribile al collegio con le modalità dell’attuale reclamo cautelare; concedere al- l’interventore adesivo dipendente il potere di impugnare la sentenza; prevedere il potere del con- venuto di chiamare in causa il garante o il vero legittimato passivo ovvero il terzo che potrebbe proporre intervento volontario, con conseguente facoltà per l’attore di estendere a costoro la sua domanda; previsione del potere del giudice di ordinare la denuncia della lite ai terzi che potreb- bero intervenire volontariamente, e di dichiarare d’ufficio l’estinzione del processo nel caso di mancata denuncia della lite al titolare di un diritto dipendente da quello dedotto in giudizio che sarebbe legittimato all’opposizione di terzo revocatoria».

86Esempi caratteristici di intervento adesivo autonomo si hanno nel caso di chi intervenga in

un processo, in cui una parte agisce per il risarcimento del danno, sostenendo che anch’egli è stato danneggiato dal medesimo fatto illecito; nel caso del concreditore solidale che intervenga a fianco degli altri concreditori per far valere il suo credito parziario nei confronti del debitore; nel caso del socio che intervenga a fianco di altri soci i quali abbiano impugnato una delibera assembleare ritenuta invalida per ottenerne l’annullamento.

87CONSOLO, Esercizi imminenti sul c.p.c.: metodi asistematici e penombre, in Corr. giur., 2002,

tre parti) non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto88.

Simile dev’essere anche la finalità perseguita, che è quella di assicurare la concentrazione del processo.

Per raggiungere tale obiettivo si sconta il rischio che il terzo, il quale non abbia potuto intervenire tempestivamente, intenti un altro processo i cui risul- tati entrino in contraddizione con quelli del processo a cui non abbia potuto partecipare (e che a causa della sua mancata partecipazione, non ha potuto produrre effetti di giudicato nei suoi confronti).

Riguardo alle modalità dell’intervento principale o adesivo autonomo, il 2° co. dell’art. 14 stabilisce che il terzo deve costituirsi a norma dell’art. 5, 1° co., fissando alle altre parti un termine per la replica non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni dalla notificazione della comparsa di intervento.

Relativamente poi alla contestazione circa l’ammissibilità dell’intervento, tanto sotto l’aspetto della ricorrenza delle ipotesi che legittimano l’intervento volontario quanto sotto il profilo della sua tempestività, il 3° co. dell’art. 14 di- spone che ciascuna delle parti originarie, con propria memoria, può proporre istanza di fissazione dell’udienza affinché venga decisa la questione dell’am- missibilità dell’intervento. Sul punto, il giudice pronuncia ordinanza ( non sen- tenza), in quanto l’eventuale estromissione del terzo intervenuto inammissibil-

88Secondo una corrente interpretativa, a seguito della Novella del 1990, una analoga preclusio-

ne vale, quanto all’intervento volontario principale e a quello adesivo autonomo, anche nel processo ordinario di cognizione. Si è infatti rilevato, ad es. ad opera di Trib. Monza, 12 settembre 1998, in

Corr. giur., 2000, 227, con commento di ROMANO, che, poiché il terzo interveniente volontario accet- ta la lite nello stato e nei termini maturati al momento dell’intervento, l’intervento principale e quel- lo adesivo autonomo, che implicano l’introduzione nella causa di nuove domande, non sono più consentiti una volta che siano maturate le preclusioni alla proposizione di nuove domande (nel me- desimo senso v., tra gli altri, Trib. Monza, 9 febbraio 2001, in Giur. merito, 2003, 29; Giudice di pace S. Anastasia, 16 giugno 2001, in Giur. merito, 2002, 404;Trib.Torino, 7 giugno 2000, ivi, 2001, 27; Giudice di pace S. Anastasia, 13 febbraio 1999, in Giur. merito, 1999, 755; Trib. Milano, 29 ottobre 1998, in

Giur. merito, 1999, 754; Trib. Roma, 17 febbraio 1998, in Giust. civ., 1999, I, 3471, con nota di VERDE). Sul punto è però intervenuta Cass., 14 maggio 1999, n. 4771, in Mass. Giur. it., 1999, 568, e in

Giur. it., 2000, 1182, stando a cui, dal momento che la formulazione della domanda nuova costitui-

sce l’essenza stessa dell’intervento principale e litisconsortile, il divieto di proporre domande nuo- ve dopo la scadenza del termine per il deposito della comparsa di costituzione e risposta, che vin- cola le parti originarie, non opera per il terzo interveniente (nella scia della Suprema Corte, v.Trib. Palermo, 30 marzo 2002, in Giur. merito, 2002, 979;Trib. Cassino, 26 luglio 2001, in Gius, 2002, 1084; Trib. Roma, 14 giugno 2001, in Rass. avv. stato, 2001, II, 205, con nota di VOLPE; Trib. Napoli, 9 feb- braio 2001, in Giur. merito, 2003, 29; Trib. Roma, 21 gennaio 2000, in Giur. romana, 2000, 451).

In argomento la dottrina è divisa. Nonostante il contrario avviso della Cassazione una parte consistente ritiene che oggi l’intervento principale e quello litisconsortile, comportando la propo- sizione di una domanda nuova da parte del terzo, non siano più ammissibili una volta scaduto il termine per la costituzione del convenuto, di cui all’art. 166 c.p.c., in analogia con quanto previsto, per il processo del lavoro, dall’art. 419 c.p.c. Decorso il termine per la costituzione, e sino alla pre- cisazione delle conclusioni, a parere di questa dottrina è consentito solo l’intervento adesivo di- pendente che non implica la proposizione di nuove domande.

mente non pregiudica la tutelabilità, in separata sede, del diritto da questi fatto valere. Tale ordinanza è reclamabile nelle forme dell’art. 669 terdecies c.p.c. e nel termine perentorio di dieci giorni dalla sua comunicazione89.

Se invece l’istanza di fissazione dell’udienza non viene proposta, continua il 3° co. dell’art. 14, il terzo intervenuto riceve un termine, non inferiore a trenta giorni, perché provveda alla notificazione di una sua memoria. In quest’ultimo caso il terzo, se non procede alla notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza, con la propria memoria fissa alle altre parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta per una ulteriore replica.

5.2. (Segue.) ... e adesivo dipendente

Come si accennava, la disciplina dell’intervento adesivo dipendente, contenuta all’art. 15, è differente.

L’intervento volontario adesivo dipendente, o adesivo tout court, consiste nell’intervento di chi, senza far valere un proprio diritto, si limita ad appoggia- re la domanda di una parte, in ragione dell’interesse che egli ha alla vittoria di questa. Con altre parole, riprendendo il testo del 2° co. dell’art. 105 c.p.c. e del- l’art. 15, l’intervento adesivo tout court o adesivo dipendente è quello di chi in- terviene non per far valere un proprio diritto, ma esclusivamente per sostenere le ragioni di alcune delle parti, sempre che ne abbia un proprio interesse.

Sulla natura dell’interesse ad intervenire in via adesivo dipendente per far valere un diritto altrui, si appuntano i maggiori problemi. In proposito, si è det- to che l’interesse dell’interveniente adesivo dipendente consiste nella aspetta- tiva di un vantaggio che egli può ripromettersi dall’accoglimento della doman- da della parte adiuvata. Questo vantaggio discenderebbe dalla particolare po- sizione di diritto sostanziale riconosciuta in capo all’interveniente, che dipen- derebbe da quella della parte adiuvata90.

Proprio perché si limita a sostenere la posizione dell’adiuvato, chi interven- ga in via adesiva dipendente, a differenza di quanto avviene con l’intervento principale o adesivo autonomo, non propone domande proprie ma chiede che siano accolte le conclusioni della parte adiuvata.

In considerazione di ciò, il legislatore delegato non ha previsto alcuna sca- denza per l’intervento adesivo dipendente.

La logica è stata quella di limitare temporalmente l’ammissibilità dell’in- tervento quando il terzo introduce nel processo una domanda nuova, la cui

89La previsione è coerente con quella di cui al 5° co. dell’art. 23, secondo cui, in materia socie-

taria, finanziaria e bancaria, il termine per il reclamo a norma dell’art. 669 terdecies c.p.c. è peren- torio ed è di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

90Così, ad es., nella causa promossa dal creditore nei confronti di un condebitore solidale, gli

altri condebitori solidali avranno interesse a sostenere le ragioni del condebitore convenuto, per non dover poi rispondere a titolo di regresso.

trattazione (possibile in altro giudizio) ritarderebbe la definizione del giudizio tra le parti originarie, e di escludere tale limitazione quando il terzo non intro- duce alcuna novità all’oggetto della causa, ma si limita a sostenere, attraverso la difesa del diritto di una delle parti originarie, un proprio interesse.

Il 1° co. dell’art. 15 quindi dispone che colui il quale, avendovi interesse, vuole sostenere le ragioni di alcuna delle parti, può intervenire fino al deposi- to dell’istanza di fissazione dell’udienza.

L’interveniente, continua il 1° co. dell’art. 15, ricalcando l’art. 268 c.p.c., non può però compiere atti che, al momento dell’intervento, non sono più consen- titi alle parti originarie. Tale regola trova peraltro deroga quando il terzo de- duca il dolo o la collusione delle parti in suo danno. In tale caso, precisa la nor- ma, il giudice, ove ritenga fondata la deduzione, lo rimette in termini provve- dendo a norma dell’art. 13, 5° co.

Per intervenire, specifica il 3° co. dell’art. 15, il terzo deve costituirsi in giu- dizio depositando in cancelleria una comparsa notificata alle altre parti, con i documenti che offre in comunicazione.

Infine, al 2° co. dell’art. 15, il legislatore attribuisce al terzo intervenuto a ti- tolo di intervento adesivo dipendente una autonoma legittimazione ad impu- gnare la sentenza. In tal modo, l’interventore adesivo dipendente si è visto ri- conoscere espressamente il potere di impugnare la sentenza anche quando la parte adiuvata non vi provveda, potere che la giurisprudenza formatasi con ri- ferimento al codice di procedura civile gli avrebbe negato91.

Interessante è al riguardo notare che in questo modo, nei procedimenti di im- pugnazione delle delibere assembleari, la legittimazione a proporre appello o ri- corso in Cassazione viene riconosciuta al socio assente o dissenziente per il sem- plice fatto che questi intervenga nel giudizio tempestivamente intentato da altri, a prescindere tanto dalla circostanza che l’interveniente abbia, a suo tempo, la- sciato decorrere i termini per opporsi alla delibera invalida, quanto dalla circo- stanza che gli originari attori abbiano rinunciato a coltivare nei vari gradi il giudi- zio. In passato, la giurisprudenza avrebbe impedito che un socio decaduto dal po- tere di agire per l’annullamento della delibera potesse indipendentemente impu- gnare la sentenza di primo grado o d’appello. L’intervento di tale socio sarebbe infatti stato qualificato come intervento adesivo dipendente e gli sarebbe stato consentito di appellare o ricorrere in Cassazione esclusivamente nell’ipotesi in cui questa scelta fosse stata operata anche dalla parte adiuvata. Né vi potevano essere dubbi sulla natura adesiva dipendente dell’intervento: se ha lasciato de- correre i termini per agire ex art. 2378 c.c. contro la delibera assembleare, il socio

91Nel senso che l’interventore adesivo dipendente ex art. 105, 2° co., c.p.c. non è legittimato,

come tale, a proporre autonoma impugnazione contro la sentenza sfavorevole alla parte da lui adiuvata, ma può solo aderire all’impugnazione di quest’ultima o impugnare congiuntamente ad essa, v., tra le molte, Cass., 23 ottobre 2001, n. 13000, in Mass. Giur. it., 2001, 1053, e in Giust. civ., 2002, I, 2230; Id., 1° ottobre 1999, n. 10894, in Mass. Giur. it., 1999, 1089; Id., 16 ottobre 1998, n. 10237, ivi, 1998, 1065; Id., 20 ottobre 1997, n. 10252, ivi, 1997, 1021.

assente o dissenziente non è più titolare di un autonomo diritto alla tutela impu- gnatoria ed il suo intervento si giustifica solo per l’interesse che ha ad appoggiare la domanda delle parti che abbiano agito tempestivamente, di cui auspica la vit- toria per godere di riflesso degli effetti dell’annullamento della delibera. Ma ora, poiché il 2° co. dell’art. 15, espressamente consente al terzo interventore adesivo dipendente di impugnare autonomamente la sentenza, dovrà concludersi per la legittimazione all’autonoma impugnazione della sentenza da parte del socio de- caduto dal potere di intentare la causa per l’annullamento della delibera assem- bleare ma intervenuto nel giudizio tempestivamente iniziato da altri.

6. Fase dibattimentale (udienza, tentativo di conciliazione e decisione della

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