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La Commissione per le questioni regional

PARTE QUINTA

1. la polizia amministrativa locale (art.117, 2°comma, lett.h))

8.0 La Commissione per le questioni regional

Relativamente alla questione dello scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della giunta, per atti che siano contrari alla costituzione o gravi violazioni di legge o per ragione di sicurezza pubblica, la riforma si muove nei confronti di una modifica sull'adozione del

decreto. Attualmente questo è adottato dopo il parere della Commissione per le questioni regionali,

istituita con la legge 62223 del 1953, modificata successivamente nel 1970 dalla legge 775224.

La riforma dispone invece che tale decreto, motivato dal Presidente della Repubblica, venga adottato previo parere del Senato della Repubblica, il parere in questione è obbligatorio ma non vincolante.

La legge costituzionale n.3/2001 aveva affidato un nuovo ruolo alla Commissione per le questioni regionali la quale non ha tuttavia mai trovato applicazione.

Questa previsione, contenuta nell'articolo 11 della legge, prevedeva che fino alla revisione del Titolo I della parte II della Costituzione, i rispettivi regolamenti di Camera e Senato prevedessero l'integrazione in questa commissione dei rappresentanti delle Regioni, Province autonome e degli enti locali. Quando un disegno di legge, attinente le materie a competenza concorrente e l'autonomia finanziaria delle regioni e enti locali, contenesse disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali si fosse espressa con parere contrario o favorevole condizionato e, la Commissione parlamentare assegnataria del ddl in sede referente non si fosse adeguata, l'Aula avrebbe deliberato a maggioranza assoluta dei componenti225226.

Nonostante questa disposizione contenuta nella legge, i regolamenti parlamentari non mai attivato questa previsione.

I regolamenti parlamentari hanno affidato a questa Commissione ulteriori compiti e funzioni:

• l'art.40, comma 9, del Regolamento del Senato, prevede che i progetti di legge su materie indicate dall'articolo 117, di competenza delle regioni a statuto speciale inerenti l'attività 223 La Commissione per le questioni regionali, prevista dall'articolo 126, trova la sua realizzazione normativa grazie a questa legge. L'articolo 52, istituisce questa Commissione composta da 15 deputati e 15 senatori, designati dalle due Camere secondo criteri di proporzionalità. Questi membri restano in carica per la durata della legislatura.

Cfr.http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62

224 Tale legge appone una modifica, meramente inerente la composizione numerica: i componenti vengono infatti aumentati da 15 a 20. Cfr. http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-10-28;775

225 Cfr. La riforma costituzionale, Schede di lettura, Camera dei deputati,Servizio Studi, XVII legislatura, p.247. 226 Cfr.http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01003lc.htm

legislativa ed amministrativa delle Regioni, vengano trasmesse alla Commissione per le questioni regionali;

gli artt.128 bis, c.1, della Camera e 125 bis del Senato, i quali prevedono che la Commissione esprima il suo parere sul documento di programmazione economico- finanziaria.

La modifica introdotta dalla riforma, non trova nuovamente applicazione per le regioni a Statuto speciale, fino alla revisione degli statuti. Pertanto fino alla revisione degli stessi , rimangono vigenti le funzioni attribuite ai medesimi.

9.0 L'elezione dei giudici della Corte costituzionale

La modifica principale della riforma concerne le modalità di elezione dei 5 giudici della Corte costituzionale di nomina parlamentare.

La composizione numerica della Corte, 15 giudici, prevede a Costituzione vigente la seguente composizione:

• 1/3 eletti nominati dal Presidente della Repubblica, pari a 5;

• 1/3 eletti dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative: - 3 dalla Corte di Cassazione

- 1 dal Consiglio di Stato - 1 dalla Corte dei conti ;

• 1/3 (5 giudici) eletti dal Parlamento in seduta comune

I requisiti per l'accesso all'ufficio di giudice costituzionale, ovvero "i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative, i professori ordinari universitari in materie giuridiche e gli avvocati dopo 20 anni di esercizio "(art.135, 2°comma) rimangono inalterati.

Né sono oggetto di cambiamenti le garanzie dei giudici:

• l'essere titolari dell'incarico più lungo di quelli previsti dalla Costituzione (9 anni);

• la non rielezione o nomina;

• la cessazione dall'esercizio delle funzioni al termine del mandato novennale

La novità sostanziale condotta dalla riforma consiste nella scissione della quota unitaria dei 5 giudici di nomina parlamentare, competenza attualmente affidata al Parlamento in seduta comune. Tale divisione condotta dalla riforma, affida alla Camera dei deputati l'elezione di 3 giudici costituzionali, mentre 2 giudici competono al Senato.

Viene prevista altresì una forma di prima applicazione di questa disposizione:

alla cessazione della scadenza della carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune (gli ultimi giudici nominati sono stati eletti nel 2016, pertanto la questione si dovrà porre a partire dal 2025), le nuove nomine dovranno essere attribuite alternativamente, prima alla Camera dei deputati e poi al Senato (secondo quanto disposto dall'articolo 39, 10°comma).

Il testo di legge costituzionale apporta modifiche alla legge costituzionale n.2/1967,diversificando numericamente l'elezione dei 5 giudici di competenza parlamentare nei confronti delle Camere. Tuttavia vengono mantenute le medesime modalità di votazione (l'elezione a scrutinio segreto) e il quorum richiesto, consistente in:

- 2/3 dei componenti fino al III scrutinio - 3/5 dei componenti dal IV scrutinio in poi

Tali quorum previsti dalla legge costituzionale erano pensati in relazione al Parlamento in seduta comune e la riforma, pur mantenendoli intatti, li riferisce alle singole assemblee in sede separata; di queste la Camera mantiene la medesima composizione numerica, 630 deputati, mentre il Senato risulta ridotto in 100 componenti.

Rispetto alla modifica apportata è possibile domandarsi se questa possa rendere più veloce l'elezione dei giudici costituzionali. Riguardo a questo interrogativo, la risposta pare essere di tenore negativo: la problematica di questa elezione parlamentare, presentatasi in varie fasi della storia repubblicana italiana, ha dimostrato come le difficoltà e lentezze di questo procedimento vadano ricercate nei quorum presenti, i quali prefigurano la necessità di un ampio accordo politico parlamentare.

Diversificando i giudici, affidandone 3 all'elezione della Camera dei deputati e 2 al Senato, ma lasciando inalterati i quorum per la loro elezione, l'effetto complessivo per la loro designazione potrebbe presentarsi nuovamente difficoltoso.

PARTE SESTA