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la lettera z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione

PARTE QUINTA

4. la lettera z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione

d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili d'interesse nazionale e internazionale.

La potestà legislativa dello Stato subisce un indubbio ampliamento, dato dall'assorbimento di quasi tutte le materie affidate alla competenza concorrente (16 su 18)196.

Rispetto alle materie di legislazione esclusiva dello Stato, elencate dalla lettera a) alla z), questo rimane altrettanto competente in materie fuori da questo catologo197rispetto a quelle delineate

all'interno del 2° comma dell'articolo 117, ovvero :

196Cfr. La Costituzione in movimento- la riforma costituzionale fra speranze e timori, Adriana Apostoli, Mario Gorlani, Silvio Troilo, Giappichelli Editore, p.356

197Cfr. La Costituzione in movimento- la riforma costituzionale fra speranze e timori, Adriana Apostoli, Mario Gorlani, Silvio Troilo, Giappichelli Editore, p.356.

1. l'ultimo comma dell'art.117, concernente la disciplina dei casi e forme della conclusione di

accordi tra Regioni e soggetti esteri nelle materie di competenza regionale";

2. il 1°comma dell'art.122, riguardante "i principi fondamentali in tema di sistema di elezione,

casi di ineleggibilità e incompatibilità, durata degli organi elettivi ed emolumenti dei loro componenti,promozione dell'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza a livello regionale;

3. il 4°comma dell'articolo 40 della legge di revisione costituzionale, circa "i profili

ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta" definiti con legge statale.

3.1.2 La soppressione della materie a competenza concorrente

Una delle novità introdotte all'art.117 consiste nell'eliminazione della competenza concorrente. Abbiamo in precedenza visto ( si veda pagina 105) in cosa consistono.

Se la distinsione fra norme di principio e norme di dettaglio al livello astratto appare chiara, essa comporta diverse criticità al livello interpretativo sul piano pratico.

Il vaglio di costituzionalità, al quale è affidato il compito di verifica del rispetto fra normativa di principio e normativa di dettaglio, deve essere "inteso nel senso che la normativa di principio prescrive dei criteri e obiettivi, invece a quella di dettaglio è affidata l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere gli obiettivi"198199.

Sul piano concreto le difficoltà insorgono a livello interpretativo. Ciò diviene riscontrabile nelle sentenze della Corte Costituzionale, secondo la sua stessa giurisprudenza la nozione di principio fondamentale "non ha e non può avere carattere di rigidità e di universalità, poiché le materie hanno diversi livelli di definizione che possono variare nel corso del tempo. È il legislatore che opera le scelte che ritiene opportune, regolando ciascuna materia sulla base dei criteri normativi essenziali200". Ne consegue da questo che "l'ampiezza e l'area di operatività dei principi

fondamentali non possono essere individuate in modo aprioristico e valido per ogni possibile tipologia di disciplina normativa. Esse infatti devono necessariamente essere calate nelle specifiche realtà normative a cui si riferiscono e devono tener conto degli aspetti peculiari con cui tali realtà si presentanto201".

Con riferimento alla soppressione delle materie riconducibili alla competenza concorrente, il legislatore costituzionale attribuisce alla competenza esclusiva statale queste materie:

1. coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; 2. previdenza complementare e integrativa ;

3. tutela e sicurezza del lavoro; 4. commercio con l'estero; 5. ordinamento sportivo;

6. ordinamento delle professioni;

198Cfr.La riforma costituzionale, Schede di lettura, Camera dei deputati,Servizio Studi, XVII legislatura, p.178. 199 Così si espressa la Corte Costituzionale nelle sue rispettive sentenze : 46/2016,272/2013, 16/2010, 237/2009, 181/2006).

200 Sentenza n.50/2005 della Corte Costituzionale. 201 Sentenza n.336/2005.

7. ordinamento della comunicazione;

8. produzione,trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Queste materie, comprese in quelle di competenza concorrente, sono affidate alla competenza statale.

Per altre tipologie di materie concorrenti, la riforma procede a una ripartizione fra la Stato e le Regioni, pertanto :

la tutela della salute, viene ripartita fra:

1. disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, affidate alla competenza esclusiva statale

2. la programmazione e organizzazione dei servizi sanitari è ascritta alla competenza regionale ;

la promozione e organizzazione di attività culturali, è divisa in:

1. disposizioni generali e comuni sulle attività culturali, alla competenza statale 2. la disciplina delle attività culturali, alle Regioni

la materia governo del territorio, porti e aeroporti civili e grandi reti di trasporto e di

navigazione:

1. disposizioni generali e comuni sul governo del territorio,infrastrutture strategiche e

grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza, porti e aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale allo Stato;

2. pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno e dotazione

infrastrutturale alle Regioni ;

la protezione civile allo Stato, sotto la denominazione sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

la ricerca scientifica e tecnologica affidata allo Stato come programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

l'alimentazione anch'essa attribuita alla competenza statale,con la denominazione disposizioni generali e comuni per la sicurezza alimentare;

infine con riferimento alla materia sostegno all'innovazione per i settori produttivi, è concessa alle Regioni sotto la nomenclatura promozione dello sviluppo economico,locale e

organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese.

1. rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni

2. casse di risparmio, casse rurali,aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

3.1.3 Le materie a competenza regionale

La novità di rilievo che viene introdotta dalla riforma consiste nell'individuazione di specifiche materie a competenza regionale, previste dal 3°comma dell'articolo 117 (il quale sostituisce quello dedicato alle materie di competenza concorrente) che recita per l'appunto "spetta alle Regioni la potestà legislativa in [....]" effettuando successivamente l'elencazione delle materie.

Tutto ciò avviene mantenendo la clausola residuale generale, secondo cui "spetta alle Regioni la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva statale", prevista nella chiusura dello stesso 3°comma . Riguardo a queste, rimane il fatto che non può essere definito bene il loro numero né un'elencazione puntuale. Grazie alla giurisprudenza della Corte dopo la riforma del 2001, è possibile fare delle ipotesi circoscritte, dunque le materie spettanti alla Regioni riguarderebbero:

1. agricoltura 2. artigianato

3. assistenza e servizi sociali 4. assistenza scolastica 5. caccia e pesca 6. commercio

7. disciplina delle comunità montane 8. edilizia residenziale pubblica

9. ordinamento e organizzazione amministrativa regionale 10. trasporto pubblico locale

11. turismo

A queste andrebbero aggiunte per espressa previsione costituzionale, 2 ulteriori materie: