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L'elezione dei senatori e la durata del mandato

PARTE PRIMA Il nuovo Senato

3. verifica di impatto regolatorio (VIR 89 );

2.2 L'elezione dei senatori e la durata del mandato

Il penultimo comma dell'art.2, corrispondente pertanto all'art.57, concerne la durata in carica dei nuovi senatori. Questa è subordinata alla durata degli organi delle istituzioni territoriali dai quali

sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri , in occasione del rinnovo dei medesimi organi92.

92Se si esamina l'art.57 della Costituzione notiamo come, la previsione sulla durata del mandato dei senatori (5°comma) avrebbe dovuto essere inserita all'interno del 2° comma dello stesso articolo. Tuttavia così non è stato a causa del principio della doppia conforme, sancito dall'art.104 del Regolamento del Senato. Secondo questa previsione regolamentare, se un disegno di legge viene approvato dalla Camera dei Deputati, il Senato può apporre modifiche solo

Da tale previsione, risulta come il mandato dei senatori è connesso alla durata dell'organo che li ha eletti, in questo caso il Consiglio Regionale93; dunque da ciò deriva la conclusione che il nuovo

Senato verrà concepito come un organo a rinnovo parziale, in relazione a quante sono le Regioni che andranno singolarmente al voto.

Sarà importante su questo punto chiarire la prorogatio del mandato dei senatori, questo in relazione alla fase temporale che intercorre fra l'insediamento del nuovo consiglio regionale e il momento in cui il neo-consiglio eleggerà all'interno i propri senatori.

Per quanto attiene l'elezione dei senatori, questa non viene contemplata nella riforma se non per rimandarla ad una legge bicamerale, la quale dovrà disciplinare :

1. le modalità di elezione e attribuzione dei seggi per i membri del Senato della Repubblica,

fra consiglieri regionali e sindaci

2. le modalità per la loro sostituzione, qualora i senatori cessino dalla loro carica regionale o

locale (sulla cessazione del mandato dei senatori, ciò viene specificato ulteriormente

nell'art.66, nel 2°comma aggiunto dalla riforma: in relazione a questo viene disposto che il Senato prende atto della cessazione della carica regionale e locale, da ciò ne consegue la decadenza del senatore).

I seggi verranno attribuiti in relazione ai voti espressi e alla composizione del Consiglio regionale (questa formulaziome, voti espressi e composizione di ciascun consiglio deve essere letta come una sorte di endiadi, indicando un sistema di voto dei consiglieri regionali e una successiva attribuzione dei seggi in forma proporzionale).

La legge elettorale del Senato dovrà pertanto determinare le modalità entro le quali verranno scelti i consiglieri regionali, destinati ad andare in Senato.

Il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e l'elezione dei consiglieri regionali, rimarebbero disciplinati con legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con la legge dello Stato. Pertanto alla Regione spetterà la decisione sulle modalità entro cui eleggere i consiglieri regionali ; la legge dello Stato invece disciplinerà le modalità grazie alle quali i consigli regionali eleggerano i senatori, tenendo conto delle scelte operate dagli elettori per le elezioni regionali94.

Pertanto nel caso in cui la riforma venisse confermata, le modalità riguardo l'elezione dei senatori

a quelle parti che sono state modificate dalla Camera: quindi nuovi emendamenti da parte del Senato possono essere effettuati solo in rapporto con quelli presentati alla Camera. Ora, siccome il 2°comma dell'articolo 57 non era stato oggetto di modifica nel secondo passaggio alla Camera ma lo era stato il 5°, per superare il vincolo disposto dalla doppia conforme, la soluzione trovata è stata quella di inserire l'emendamento in questione (l'emendamento aggiuntivo 2.204 Finocchiaro) nel comma 5, anziché nel comma 2.

93 La legge numero 165 del 2004, all'art.5 fissa in cinque anni la durata del Consiglio regionale, tranne i casi di scioglimento anticipato. Mentre per la durata del mandato di Sindaco, è fissata anch'essa in 5 anni, in base all'art.51 del TUEL.

94 Su questo aspetto è interessante notare che l'elezione diretta o meno dei senatori ha costituito un aspetto centrale durante la fase di approvazione della legge di revisione costituzionale. La logica sottesa all'estromissione del Senato dal vincolo fiduciario al Governo ha costituito l'elemento a favore dell'elezione indiretta dei senatori. La formula che è stata trovata in ultima istanza "in conformità alle scelte degli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei

medesimi organi" rischia tuttavia di far rientrare dalla finestra quello che era uscito dalla porta. Infatti consentirebbe la

rinascita di una rappresentanza diretta anche al Senato che era stata esclusa nel momento in cui l'organo era stato svincolato dal rapporto fiduciario col Governo. Questa per esempio è l'ipotesi sollevata da E.CATELANI, Dalla

Commissione Balladur alla Commissione per le riforme istituzionali: fra problematiche procedurali di revisione costituzionale e superamento del bicameralismo paritario, in A.CARDONE, Le proposte di riforma costituzionale, Napoli 2014. Nel saggio citato, l'autrice sottolinea come la rappresentatività diretta sia inscindibilmente legata alla

fiducia col Governo e pertanto nel momento in cui si sottrae al Senato il rapporto di fiducia, ne deriva come conseguenza inevitabile l'eliminazione di ogni sorta di rappresentatività diretta dei suoi componenti.Cfr.Elisabetta Catelani, Il nuovo Senato organo poliedrico, Diritti regionali,p.402.

verrebbero demandate a una legge che dovrà essere approvata mediante procedimento bicamerale (come disposto per l'appunto dal comma 6 dell'articolo 57).

Potrebbe pertanto essere ipotizzabile, la previsione di un listino all'interno della lista dei candidati consiglieri regionali, con la possibilità di esprimere una preferenza da parte degli elettori per i consiglieri senatori o ipotesi similari.

In relazione ai requisiti per essere eletti senatori, la riforma abroga l'articolo 58, disciplinante l'elettorato attivo e passivo del Senato (fissato in 25 anni per poter votare a Palazzo Madama e in 40 anni per essere eletto senatore). Questo, relazionato con la previsione per cui i Consigli Regionali e le province autonome di Trento e Bolzano eleggono i senatori fra i propri componenti, delinea il requisito anagrafico per poter essere eletto senatore: 18 anni. Tale prerogativa sarebbe necessaria sia per poter essere eletto consigliere regionale, sia per votare gli eventuali futuri consiglieri-senatori. Per la Camera dei deputati, nulla cambierebbe circa l'elettorato attivo e passivo (18 anni per poter votare, 25 anni per essere eletto deputato).

Al contrario si invertirebbero pertanto gli elettorati che hanno contraddistinto sino ad oggi Camera e Senato, dove quest'ultimo,in virtù della sua origine di Camera degli anziani, ha visto votare un elettorato di età più avanzata rispetto a quello di Montecitorio. Con la riforma, per quanto attiene l'elettorato passivo, questo sarebbe esattamente ribaltato rispetto a quello attualmente vigente per Palazzo Madama: per essere eletti deputati occorrerebbero infatti i tradizionali 25 anni, mentre al Senato bastererebbero solo 18 anni.

Tutto ciò a meno che la futura legge elettorale del Senato non disponga un requisito anagrafico per essere eletto senatore, magari apponendo una distinsione fra Camera e Senato95.

95A questo proposito è interessante osservare,in riferimento alle possibili e eventuali modalità di elezione dei senatori, una proposta depositata in Commissione Affari costituzionali al Senato, il 20 gennaio 2016, a prima firma del senatore Fornaro, recante "Nuove norme per l'elezione del Senato".

Questo disegno di legge, composto da 9 articoli, prevede le modalità di elezione dei 74 membri del Senato, ricoprenti la carica di consigliere regionale e di 21 membri, con la carica di Sindaco. Per ciò che riguarda la scelta da parte degli elettori dei senatori che rivestono la carica di consigliere regionale, viene disposto che questa avvenga su base regionale (art.2), in conformità alle scelte espresse dagli elettori in occasione del rinnovo dei consigli regionali.

In relazione all'elezione di quest'ultimi :

1. alle Province autonome di Trento e Bolzano sono attribuiti un seggio (art.3,lett.a)

2. alle altre regioni invece si attribuiscono seggi in relazione alla popolazione data risultante dall'ultimo censimento (art.3,lett.b).

Il territorio di ciascuna Regione viene diviso in tanti collegi quanti sono i seggi spettanti alla Regione (art.3, comma 3). La modalità di elezione dei senatori,affidata ad una norma contenuta nella legge, dispone che nel giorno delle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali l'elettore abbia due schede:

1. una per l'elezione del Presidente della Regione e della composizione del Consiglio; 2. una seconda per la scelta del senatore- consigliere regionale (art.5).

Successivamente il Consiglio regionale, all'atto di insediamento dello stesso, dovrà procedere all'elezione dei senatori, in relazione alle preferenze accordate dagli elettori. Il requisito anagrafico per l'eleggibilità a senatore è di aver compiuto 25 anni, lo stesso requisito verebbe richiesto per poter votare gli stessi; pertanto sia l'elettorato attivo e passivo verebbero ugualmente fissati a 25 anni; differentemente da quanto potrebbe accadere rispetto a quanto detto sopra: 18 anni sia per votare che per essere eletto.

Se per quanto riguarda i 74 membri del Senato, i quali sarebbero eletti sulla base del consenso ricevuto dagli elettori durante le elezioni regionali, per i 21 membri sindaci, l'elezione in questo caso non sarebbe mediata da una scelta degli

elettori. Infatti in base all'art.9 della proposta, detti senatori verebbero eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle

province autonome di Trento e Bolzano, fra i sindaci dei propri territori.

Entro 7 giorni dalla data di insediamento dei Consigli regionali, si procederebbe a una convocazione del Consiglio delle

Autonomie locali, il quale avrebbe il compito di individuare una terna di Sindaci, con la presenza di entrambi i generi.

Nel caso in cui il Consiglio delle Autonomie locali non riesca a individuare una terna di nomi, le candidature possono essere depositate su iniziativa di uno o più consiglieri regionali. Pertanto dopo 7 giorni o per iniziativa della terna

2.2.1 L'elezione del Senato in prima applicazione

La legge elettorale del Senato, demandata all'approvazione paritaria delle due Camere, disciplinerà l'elezione dei senatori, tuttavia la sua approvazione è slegata dall'eventuale approvazione della riforma in sede referendaria. Nel caso in cui gli elettori approvino il disegno di legge costituzionale, sarà compito del Parlamento approvare una legge che disciplini i criteri per l'elezione del Senato. Sorge spontanea una domanda: come dovrebbe essere composto il primo Senato, in attesa della legge elettorale approvata da ambedue le Camere?

La riforma tratta questo aspetto nel Capo VI, all'articolo 39, nello specifico al comma 1.

Viene previsto che in sede di prima applicazione e fin tanto che non entri in vigore la legge elettorale del Senato (disciplinata nel comma 6 dell'articolo 57), si proceda a un'elezione transitoria

per i senatori: nei Consigli regionali e nella provincia autonoma di Trento, ogni consigliere

regionale potrà votare per un unica lista di candidati, costituita da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori . Un regime differente concerne la provincia autonoma di Bolzano: viene stabilito infatti che i senatori di questa provincia siano eletti tenendo in considerazione la consistenza dei gruppi linguistici, come risulta dall'ultimo censimento, inoltre in sede di prima applicazione per l'elezione del Senato, ogni consigliere potrà votare per due liste di candidati, fatte anch'esse da consiglieri e sindaci dei territori).

La modalità di attribuzione dei seggi avverrà in forma proporzionale, risultando eletti senatori in base all'ordine di presentazione nella lista. Questo significa che i senatori di ciascuna regione non potranno essere l'espressione della sola maggioranza, ma saranno un'espressione proporzionale delle diverse componenti del consiglio regionale: sinteticamente la delegazione regionale rifletterà in più piccolo la geografia politica del Consiglio regionale di provenienza. Tuttavia questo avverrà solo per le Regioni in cui vengono eletti più senatori : infatti nelle Regioni in cui si eleggono 2 senatori, non si tratterà di una distribuzione di tipo proporzionale ma prevedibilmente politica : un senatore andrà alla maggioranza e un altro all'opposizione.

Viene prevista inoltre la possibilità per la lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti la possibilità di optare per l'elezione del consigliere o sindaco.

E' infine inclusa la previsione che in caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o sindaco, risulti eletto il consigliere o sindaco primo fra i non eletti della stessa lista.

Sempre nello stesso articolo, si prevede che fino a che non sia entrata in vigore la futura legge elettorale del Senato, la prima costituzione del Senato avverrà in base a questa formula transitoria: a partire da 10 giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati, conseguente alle elezioni svolte dopo che sia entrata in vigore la legge costituzionale. A tutela del fatto che le nuove elezioni per la Camera dei deputati potrebbero essere concomitanti con quelle di alcuni consigli regionali o di province autonome di Trento e Bolzano, è disposto che ove ciò dovesse avvenire, gli stessi consigli vengano convocati entro 3 giorni dal loro insediamento.

Per l'approvazione della legge elettorale del Senato, viene specificato che questa è approvata entro 6 mesi, dalla data di svolgimento dell'elezione della Camera dei deputati, conseguente all'approvazione della riforma; in questo caso si applicherebbe pertanto l'elezione transitoria riassunta precedentemente in quanto non sarebbe stata approvata la riforma elettorale per il Senato. Un elemento è importante sottolineare: approvata o meno la legge elettorale del Senato, nella XVII legislatura o nella successiva, una volta sciolte le Camere, per le elezioni del Parlamento della XVIII legislatura non si procederà al rinnovo dei comizi elettorali per il Senato della Repubblica: pertanto si voterà unicamente per il rinnovo di Montecitorio (come disposto dal comma 3 dell'art.39 della legge costituzionale).

proposta dal Consiglio delle Autonomie Locali o dei nomi proposti dai consiglieri regionali, il Consiglio regionale procede all'elezione del senatore, con votazione a scrutinio segreto. Nel caso di parità, viene prevista un'ulteriore votazione. Qualora nella seconda votazione venga ugualmente raggiunta la parità, viene eletto senatore, il candidato anagraficamente più anziano. Cfr.http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/10/DL- ELEZIONE-SENATO-chiti-fornaro_et-al.pdf.