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Il procedimento monocamerale

PARTE SECONDA Il procedimento legislativo

3.3 Il procedimento monocamerale

Sempre nell'articolo 70, a conclusione del 1° comma, ne interviene un altro recitante "tutte le altre

leggi sono approvate dalla Camera dei deputati".

L'iter di queste leggi inizia sempre alla Camera dei deputati.

All'interno di questo procedimento, definito monocamerale partecipato, abbiamo visto in precedenza come interiormente racchiuda due distinti sottoprocedimenti, il procedimento monocamerale rinforzato e il procedimento per le leggi di bilancio, i quali non variano rispetto alla prevalenza in ultima lettura della Camera dei deputati, ma si differenziano rispetto a quanto concerne la disamina in seconda lettura da parte del Senato.

Vediamo ora di seguito come si articola il procedimento monocamerale partecipato.

3.3.1 Il procedimento monocamerale "partecipato"

Sia per questo procedimento che per gli altri, la disamina in prima lettura presso la Camera dei deputati continuerà a svolgersi secondo il medesimo procedimento legislativo.

Il disegno di legge presentato alla Camera, una volta approvato da quest'ultima viene immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica. Questo ramo del Parlamento entro 10 giorni

132 Cfr. La Riforma Costituzionale, Schede di Lettura -Camera dei Deputati,p.71 133 Cfr. La Riforma Costituzionale, Schede di Lettura - Camera dei Deputati,p.71. 134 Cfr. La Riforma Costituzionale, Schede di Lettura - Camera dei Deputati,p.72.

sotto richiesta di 1/3 dei suoi componenti potrà fare richiesta di disporre l'esame del provvedimento. Da ciò si evince come l'analisi del Senato viene attivata sotto precisa richiesta di un quorum pari a 1/3 dei suoi componenti. Ora su questo punto è possibile immaginare che ammesso che sussista la richiesta di esame da parte di questo quorum di senatori, ciò non garantisce un automatismo di

analisi da parte del Senato. Infatti una volta intervenuta la richiesta di esame del disegno di legge,

potrebbe essere necessaria una deliberazione del Senato che deve intervenire rispettando il lasso temporale richiesto, ovvero 10 giorni. Quindi affinché venga avviato l'iter per l'esame occorre il consenso della maggioranza, infatti alla minoranza (1/3 dei senatori) è concesso unicamente il

potere di richiedere la delibera da parte del Senato.

Pertanto, nel caso in cui nei 10 giorni dalla trasmissione, non venga formulata la richiesta di esame da parte di 1/3 dei senatori, il Senato non procede all'esame del disegno di legge, così in questo contesto la legge viene approvata in via definitiva e promulgata.

Nel caso invece che il Senato disponga di procedere all'esame della legge, nei 30 giorni successivi potrà deliberare delle proposte di modificazione del testo. Questi 30 giorni decorrono dalla delibera con cui il Senato dispone di procedere all'esame del disegno di legge dietro richiesta di 1/3 dei senatori. Pertanto con riferimenti ai termini temporali previsti al Senato, la lettura in questo ramo del Parlamento avrebbe una durata massima di 40 giorni: 10 giorni per disporre l'esame del provvedimento e 30 per apporre su di esso proposte di modificazioni.

L'espressione proposte di modificazioni non è di poco conto, infatti con questa espressione si potrebbe lasciare intendere che le modifiche apposte dal Senato non si incorporino nel testo che poi andrà alla Camera dei deputati per la terza e definitiva deliberazione. Le proposte di modificazione si potrebbero presentare sotto forma di emendamenti oppure sottoforma di pareri.

Nel caso in cui il Senato non deliberi nel termine richiesto di 30 giorni, il procedimento di approvazione della legge si intende concluso e il testo approvato dalla Camera dei deputati (in prima lettura) potrà essere promulgato dal Presidente della Repubblica; in questo caso il procedimento vedrebbe una sola lettura.

Se il Senato delibera delle proposte di modificazione, il testo viene invece nuovamente ritrasmesso alla Camera dei deputati, la quale si pronuncia in via definitiva. Quindi la seconda lettura della Camera dei deputati è necessariamente l'ultima.

Nel comma in questione sempre all'articolo 70 "proposte di modificazioni del testo sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva" è possibile evincere come la materia all'esame della Camera non sia l'intero testo del ddl ma faccia riferimento alle proposte apportate dal Senato. La Camera non risulta vincolata rigidamente a quello che è il contenuto delle proposte del Senato, ma può accogliere parzialmente oppure modificare, così come è possibile che apporti ulteriori modifiche successive alle proposte del Senato.

Dicendo inoltre nel 3° comma che interviene la pronuncia definitiva della Camera alle proposte modificative del Senato, si potrebbe eventualmente sostenere che potrebbe non essere necessaria la votazione finale da parte della Camera in seconda lettura. Potrebbe essere bastante una manifestazione di volontà definitiva sul progetto di legge nel suo complesso. Questo dovrebbe valere ancor di più nel caso in cui la Camera respingesse tutte quante le proposte di modificazioni del Senato.

Tenuto conto di questo quadro articolato del ridisegnato articolo 70, sarà compito dei regolamenti parlamentari definire le modalità di applicazione, cominciando con la formulazione delle proposte

di modificazione da parte del Senato e l'esame relativo da parte della Camera. Inoltre, siccome il

Presidente della Camera dei deputati, sarà garante del procedimento legislativo, bisognerà determinare l'ipotesi che questo valuti l'ammissibilità delle proposte di modifica del Senato (questo nell'eventualità in cui il Senato dovesse formulare delle proposte di modifica dichiarate inammissibili nel corso dell'esame alla Camera).

Riassumendo, il procedimento in questione vedrebbe un massimo di 3 letture: nel caso in cui la Camera dei deputati deliberi su una proposta e il Senato non decida di apporre proposte di

modificazioni, l'iter giungerebbe a conclusione; come pure avverrebbe nel caso in cui il Senato decidesse di procedere all'esame del disegno di legge lasciando decorrere inutilmente il termine di 30 giorni per deliberare.

Qualora il Senato proceda alla disamina del disegno di legge, due possono essere gli scenari delineati dalla riforma:

1. un conformarsi alla prima deliberazione della Camera in prima lettura , in questo caso l'iter si concluderebbe;

2. l'apposizione di proposte di modificazioni, in questo caso l'iter finale risulterebbe subordinato a una seconda lettura definitiva della Camera.

Le letture parlamentari dunque prevederanno comunque una eventuale lettura del Senato e fino a un massimo di due letture per la Camera dei deputati.

A questo procedimento monocamerale, seguono due sottoprocedimenti, di cui parleremo nel sottostante paragrafo.

Nella figura sottostante possiamo osservare lo schema del procedimento monocamerale tradizionale.

3.3.2 Il procedimento monocamerale "rinforzato"

Si tratta di un procedimento speciale per le leggi dello Stato che agiscono in materie che non rientrano nella sua legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o

economica della Repubblica o la tutela dell'interesse nazionale, in ottemperanza alla c.d clausola di supremazia, prevista nell'articolo 117, 4°comma.

Per questi disegni di legge l'esame è disposto dal Senato entro 10 giorni dalla trasmissione dalla Camera. Si noti in questo contesto la differenza col precedente procedimento monocamerale partecipato: in questo infatti l'articolo 70, 3°comma dispone che "Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esiminarlo". In questo procedimento, la disamina da parte del Senato non è obbligatorio, come si evince dal verbo potere. Per quanto attiene invece al procedimento monocamerale rinforzato, l'esame del Senato non è facoltativo (il testo recita "è disposto" e non "può disporre") e viene effettuato entro 10 giorni dalla

trasmissione dalla Camera. Inoltre esso non è in alcun modo subordinato ad alcun quorum.

Non essendo menzionato e nel silenzio del 4°comma, potrebbe risultare confermata la procedura generale, in riferimento alla quale il Senato ha a disposizione 30 giorni per proporre eventuali modifiche sul testo in questione.

Un'altro elemento di diversificazione, rispetto al procedimento monocamerale visto in precedenza, concerne il quorum previsto per le proposte di modificazione da parte del Senato. Infatti si definisce rinforzato il procedimento in questione poiché nel caso in cui il Senato decida di approvare delle proposte di modifica lo può fare, tuttavia con un differente quorum che dovrà prevedere una

maggioranza assoluta. Questa deliberazione del Senato assumerà una valenza rinforzata in quanto

la Camera dei deputati potrà a sua volta non confermarsi a tali modifiche, pronunciandosi anch'essa a maggioranza assoluta nella votazione finale.

Sul quorum specifico richiesto al Senato per apporre modifiche, ovvero la maggioranza assoluta, è da ritenere che la validità della deliberazione del Senato, a carattere modificativo rispetto a ciò che la Camera ha deliberato, sia tale solo se il quorum stesso è rispettato. Infatti nel caso in cui il Senato decidesse di approntare delle modifiche e queste stesse fossero approvate a maggioranza semplice, il pronunciamento del Senato non potrebbe essere consideato valido, poiché non conforme al quorum richiesto; pertanto in questa fattispecie il procedimento legislativo giungerebbe alla sua conclusione, infatti la lettura alla Camera dei deputati sarebbe subordinata a una modifica apportata dal Senato a maggioranza assoluta. Tuttavia il non raggiungimento di questo quorum sarebbe incompatibile con la validità della deliberazione della Camera alta, portando così al completamento dell'iter e alla promulgazione della legge. I medesimi effetti conseguirebbero nel caso in cui il Senato non si pronunci nel termine temporale prefissato, cosa similare a quanto previsto nel procedimento contemplato nel 3°comma dell'art.70.

3.3.3 Il procedimento monocamerale di bilancio

Un'ulteriore sottoprocedimento è previsto per quanto attiene l'approvazione delle leggi previste dall'articolo 81, 5°comma,ovvero la legge di bilancio e il rendiconto consuntivo.

Con questa dizione ci si riferisce generalmente anche alle leggi di stabilità e leggi di assestamento del bilancio.

In questa procedura, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, l'esame al Senato viene effettuato obbligatoriamente e senza alcuna necessità di richiesta da un numero prescritto di senatori. Le proposte modificative possono essere deliberate dal Senato entro 15 giorni dalla data di trasmissione del testo.

Da rilevare come non è previsto per questo procedimento una fase preliminare, nelle quale il Senato decide se esaminare o meno il testo, ma c'è per l'appunto la previsione che i disegni di legge rientranti nel 5°comma dell'articolo 81 "sono esaminati dal Senato della Repubblica". A seguito di questo esame può seguire una eventulale delibera di proposte di modifica. Anche se non previsto espressamente, il termine di 15 giorni deve essere inteso che se allo scadere di questo termine il Senato non ha approvato alcunchè, la legge viene promulgata, non abbisognando di un'ulteriore passaggio alla Camera dei deputati.

Da sottolineare come i termini bicamerale e monocamerale sono utilizzati in riferimento alla fase di approvazione delle leggi: si definiscono bicamerali quelle procedure dove le due Camere vengono poste sullo stesso piano nella fase di decisione finale, mentre invece monocamerali quelli dove la Camera dei deputati assume la decisione finale in fase di approvazione.