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Il procedimento bicamerale

PARTE SECONDA Il procedimento legislativo

3.2 Il procedimento bicamerale

In base a tale processo, ambedue le Camere esercitano collettivamente i loro ruoli, pertanto il sistema della navetta parlamentare viene mantenuto.

Le leggi per le quali viene mantenuto il procedimento legislativo paritario, vengono tutte indivuate nel 1°comma dell'articolo 70130.

Dato il numero non certamente inindifferente, possono essere raggrupate in 3 grandi categorie: 1. le leggi di sistema o garanzia: sono leggi che hanno incidenza sull'assetto costituzionale :

le leggi di revisione costituzionale e le leggi costituzionali; il procedimento rimane lo stesso

di quello previsto dall'articolo 138 Cost, richiedente la doppia deliberazione dei due rami parlamentari e prevede il ricorso al referendum confermativo. Il 138 non subisce alcuna modifica dal testo di riforma costituzionale;

le leggi concernenti la tutela delle minoranze linguistiche;

leggi concernenti i referendum popolari e le altre forme di consultazione, previste

dall'art.71;

leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

leggi stabilenti le norme generali, forme, termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

2. Leggi relative al Senato e allo status di senatore :

legge elettorale del Senato;

leggi sull'ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di senatore;

130 A questo proposito può essere rammentato, in riferimento alla legge costituzionale approvata nella XIV legislatura sotto il Governo Berlusconi III, il mantenimento delle leggi a impianto bicamerale. La proposta di legge di revisione costituzionale, bocciata dal corpo elettorale nel 2006, ridisegnavo l'iter legis delineato dall'art.70,introducento un procedimento legislativo dove le due Camere esercitavano partitariamente le loro prerogative in seno all'iter legislativo. Rimane tuttavia da sottolineare innanzitutto come, rispetto al disegno di legge di revisione costituzionale Renzi-Boschi, l'elenco delle leggi a competenza bicamerale fosse più ridotto. Inoltre, nell'ambito delle leggi a competenza bicamerale, nel caso in cui le due Camere non fossero riuscite ad approvare il testo nella medesima formulazione, veniva convocata una commissione, composta da deputati e senatori in egual numero, incaricata di redigere un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. Ipotesi non contemplata nel ddl Renzi-Boschi con riferimento alla procedimento delineato dal 1°comma dell'art.70.

Cfr.http://storiacostituzionale.altervista.org/alterpages/files/LEGGECOSTITUZIONALERECANTEMODIFICHEALL

3. Leggi sull'ordinamento degli enti territoriali : riguardano leggi disciplinanti gli assetti ordinamentali dei Comuni,Città metropolitane e Regioni, con esclusione dalla regolamentazione dei profili a livello di carattere finanziario :

leggi su ordinamento, legislazione elettorale,organi di Governo, funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Regioni e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;

leggi sull'ordinamento di Roma Capitale;

leggi di attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni di autonomia;

leggi disciplinanti la partecipazione delle Regioni alle decisioni dirette alla formazione del diritto europeo e all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea;

leggi riguardanti i casi e le forme in cui una Regione può concludere accordi e intese con Stati esteri e con enti territoriali di stati esteri;

leggi sul patrimonio dei Comuni, Città metropolitane e Regioni;

leggi sul potere sostitutivo del Governo e casi di esclusione dei titolari di organi di governo locale e regionale dalle funzioni in caso di grave dissesto finanziario dell'ente;

Principi fondamentali per il sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri, assessori regionali e Presidente; leggi per la promozione dell'equilibrio fra uomini e donne nella rappresentanza; durata degli organi elettivi regionali;emolumenti degli organi regionali nel limite d'importo di quelli attirbuiti al Sindaco del Comune capoluogo di Regione;

leggi sul distacco dei Comuni da una Regione e aggregazione ad un'altra.

Questo elenco di leggi bicamerali131 come recita l'art.70 "ciascuna con oggetto proprio possono

essere abrogate, modificate e derogate solo in forma espressa e da leggi approvate ai sensi del medesimo articolo".

In base a questo si evince come non sia consentito a leggi monocamerali di intervenire in ambiti riservati alle leggi bicamerali. Alla stessa maniera, non è consentito a leggi bicamerali di disciplinare ambiti non riconducibili a quelli ad essa definiti.

Cosa comporta la formulazione in forma espressa? In base a questa formulazione non è più applicabile alle leggi bicamerali l'abrogazione tacita prevista dall'art.15 delle preleggi (in base a questa disposizione le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, per incompatibilità fra le nuove disposizioni e le precedenti o infine perchè la nuova legge regola un'intera materia già regolata da legge anteriore).

Pertanto, nel caso di incompatibilità fra le due leggi, la legge successiva non potrà avere la forza di modificare o abrogare la precedente che invece teoricamente dovrebbe prevalere. Negli ambiti 131 Il riparto delle competenze fra le due Camere si basa su leggi in senso formale, superando il concetto di materie, previsto invece nel testo originario. Infatti il concetto di materie si prestava a rendere più indeterminata la differenziazione fra i diversi procedimenti legislativi, rendendolo similare al reparto di competenze fra Stato e Regioni previsto nell'art.117 dopo la riforma del 2001.

riservati alle leggi bicamerali, la legge posteriore dovrà essere coordinata con la precedente, grazie alla tecnica della novella o dell'abrogazione; le deroghe inoltre anch'esse dovranno risultare espressamente. Come emerge dallo spirito della riforma ne deriva dunque che il mancato rispetto di queste regole è suscettibile di produrre un vizio di costituzionalità della legge132.

L'oggetto proprio delle leggi bicamerali, si riferisce invece al fatto che non sono ammissibili delle leggi miste, ovvero leggi che possano incidere sia su ambiti riservati alle leggi bicamerali sia su quelle riservate alla legislazione monocamerale.

In ottemperanza a questa nuova disciplina costituzionale, vi saranno inevitabilmente dei riflessi sul processo legislativo: è ipotizzabile infatti un vaglio di ammissibilità dei Presidenti delle due Camere, al momento della presentazione dei disegni di legge, questo al fine di assicurarsi la dovuta omogeneità per l'applicazione del procedimento legislativo pertinente.

Nella stessa maniera, questo si verificherebbe in attinenza all'ammissibilità degli emendamenti durante l'iter parlamentare, così da escludere disposizioni che dovrebbero applicarsi a un differente procedimento legislativo.

Sarà necessario in sede attuativa, individuare le leggi ad oggetto proprio per avere certezza sulla scelta del procedimento legislativo133.

Già attualmente per alcuni ambiti esistono delle leggi già vigenti che disciplinano in maniera organica l'intero oggetto, così come viene richiamato nel 1°comma dell'articolo 70.

Per esempio per quanto attiene l'art. 122, 1°comma, la legge di riferimento è la 165 del 2004. In altri casi invece non è possibile indivuare una normativa unitaria, poiché l'oggetto è disciplinato in numerosi atti legislativi, con differenti sovrapposizioni e intersezioni: un esempio può essere fornito dal Testo unico sugli enti locali, c.d TUEL, il quale è stato oggetto di ripetuti interventi legislativi ad opera di leggi ordinarie (in ultima istanza la c.d Legge Delrio), decreti-legge o in leggi di stabilità. In questi frangenti, apparebbe possibile valutare l'opportunità di procedere, onde evitare incertezze sull'applicabilità del procedimento legislativo, ad un accorpamento delle disposizoni vigenti in testi unici134.