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PARTE TERZA Il presidente della Repubblica

1.0 I nuovi quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica

Il presidente della Repubblica viene eletto con una votazione a scrutinio segreto dal Parlamento in seduta comune, alla quale partecipano (unicamente per questa circostanza) 58 delegati regionali eletti dai consigli regionali, di questi:

1. 3 delegati vengono eletti dai Consigli regionali, rappresentativi di 19 Regioni; per ciascuno di questi viene garantita la rappresentanza delle minoranze, nella misura di 2 per la maggioranza consiliare e 1 per la minoranza;

2. la Valle d'Aosta elegge un unico rappresentante;

L'elezione del Presidente segue questi quorum: dal I al III scrutinio viene prevista la maggioranza dei 2/3 dei componenti (ovvero 672 voti), a partire dal IV scrutinio è chiesta una maggioranza assoluta (504 voti); ciò è quello che viene disposto dall'attuale articolo 83.

La riforma appone le seguenti modifiche:

1. riduce il numero dei membri del Parlamento in seduta comune;

2. abroga la disposizione per cui partecipano all'elezione i 58 delegati regionali; 3. modifica i quorum per l'elezione del Presidente;

Sul primo punto le modifiche sono consequenziali alla riduzione del numero dei parlamentari. Oggi, il plenum di Camera e Senato (630+320) accompagnato dai delegati regionali, forma un collegio di 1008 elettori. La riforma prevede invece 730 parlamentari, 630 deputati + 100 senatori. Invece sulla non partecipazione alla votazione dei delegati regionali, la logica sta nel fatto che le Regioni avranno nel Senato la loro rappresentanza, il quale è espressione fra l'altro delle istituzioni territoriali176.

Per quanto attiene ai quorum vengono fatte le seguenti modifiche : 1. il I, II, III scrutinio prevedono 2/3 dei componenti (487 voti)

2. dal IV-VI scrutinio viene richiesta una maggioranza dei 3/5 dei votanti (438 voti) 3. dal VII scrutinio in poi si richiedono i 3/5 dei votanti177

Tale modifica vedrebbe pertanto dal IV al VI modifiche vertenti sul quorum e dal VII scrutinio sugli aventi diritto, poiché calcolato il quorum non sugli aventi diritto ma sui votanti.

La modifiche apportate hanno suscitato discussioni specialmente in merito a quelle previste per il VII scrutinio: il fatto che qui il quorum venisse calcolato sui votanti e non sugli aventi diritto, ha 176Cfr.Come cambia la Costituzione, p.58.

177 Questi quorum vennero così disposti durante l'esame alla Camera in prima lettura in sede di prima deliberazione. Nella prima versione del testo approvato dal Senato veniva previsto un quorum differente, per i primi 3 scrutini erano identici alla versione attuale, dal IV all'VIII scrutinio veniva prevista una maggioranza dei 3/5 dei votanti. Tuttavia dal IX scrutinio si richiedeva la maggioranza assoluta.

fatto nascere la critica che potesse essere eletto un Presidente della Repubblica unicamente dalla maggioranza, a detrimento delle minoranze; questo critica è stata fatta anche in termini generali, escludendo il VII scrutinio178.

Sull'elezione dalla VII votazione, indubbiamente si parla di votanti e non di aventi diritto, tuttavia trattandosi dell'elezione del Presidente della Repubblica, quindi di un evento molto importante, risulta difficile che possa essere eletto un capo dello Stato unicamente da parte della maggioranza: ciò perchè tutti i parlamentari (dunque gli aventi diritto) partecipano ad un evento di tal portata179.

Meno arduo semmai sarebbe l'elezione del capo dello Stato da parte della maggioranza, a partire dalla IV votazione: essendo qui richiesti 438 voti, grazie a un consenso con l'opposizione e con una parte dei senatori, risulterebbe più agevole raggiungere questo quorum.

2.0 L'elezione e la supplenza del Presidente della Repubblica

Né i requisiti per essere eletti Presidente della Repubblica (50 anni e il godimento di diritti civili e politici, sanciti nell'articolo 84) né tantomeno la durata del mandato del Presidente della Repubblica, il settennato, vengono modificati.

Così come rimane intatta la procedura per la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica: 30 giorni prima che scada il mandato del Presidente, il presidente della Camera dei deputati convoca il Parlamento in seduta comune (non integrato dai rappresentanti regionali) per eleggere il nuovo Capo dello Stato.

Viene introdotta una modifica circa l'eventualità in cui il Presidente della Repubblica non possa più adempiere alle sue funzioni: in questo caso il Presidente della Camera dei deputati esercita la supplenza nei confronti del Capo dello Stato e viene incaricato il Presidente del Senato a convocare e presiedere il Parlamento in seduta comune per l'elezione del nuovo Presidente.

La Costituzione vigente prevede che, nell'ipotesi in cui le Camere siano sciolte o manchi meno di 3 mesi alla loro cessazione, l'elezione del Presidente avviene 15 giorni dopo la riunione delle nuove camere conseguente alle elezioni. In questa fattispecie le modifiche apportate sono consequenziali alla ratio della riforma: infatti solo la Camera dei deputati durerà 5 anni mentre il Senato non è soggetto a scioglimento, quindi la previsione richiamata sopra si applica solo alla Camera dei deputati.

Se cambia la presidenza del Parlamento in seduta comune, a seguito dell'esercizio da parte del Presidente della Camera dei deputati delle funzioni del Presidente della Repubblica, rimane inalterata la previsione per cui il Parlamento in seduta comune si riunisce a Montecitorio. Pertanto questo costituisce un combinato disposto fra l'articolo 85 e l'articolo 63: infatti in questo caso la seduta comune del Parlamento avviene a Montecitorio, con l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati e con il relativo regolamento, tuttavia in questa occasione la presidenza dell'Aula viene assunta dal Presidente del Senato. Ciò alla luce della sostituzione del Presidente della Camera che supplisce al Presidente della Repubblica.

Rispetto a queste modifiche, queste sono logiche a quelle dell'articolo 86.

La riforma infatti ridisegna i ruoli fra Presidenti di Camera e Senato: nel momento della supplenza al Capo dello Stato, è compito dell'attuale seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato, subentrare al Presidente.

La Costituzione prevede due fattispecie di supplenza :

1. un'impedimento transitorio, a cui segue solamente una sostituzione (questa fattispecie viene

178 Fatta eccezione per il VII scrutinio, l'elezione da parte della maggioranza del Presidente della Repubblica per gli altri scrutini sarebbe alquanto difficoltosa. Infatti con la legge elettorale recentemente approvata, Italicum, il vincitore alla Camera disporrà di 340 seggi. Pertanto per le prime 3 votazioni sarà ampiamente lontano dai 487 voti richiesti, così pure per le votazioni dal IV al VI scrutinio: infatti per raggiungere il quorum di 487 voti, non basterebbe al vincitore nemmeno il plenum del Senato. Sarebbe necessaria in questo contesto una convergenza ampia con le opposizioni. 179Cfr. Emanuele Rossi,Come cambia la Costituzione,p.163.

ricondotta nel caso di viaggi all'estero180 o nei casi di infermità momentanea181).

2. un'impedimento permanente (morte, dimissioni, malattie continuative) a cui segue la supplenza e l'elezione di un nuovo Capo dello Stato entro 15 giorni.

La riforma cambia la gerarchia delle cariche: assurgendo la Camera dei deputati a camera politica, è compito del Presidente della Camera e non del Senato esercitare la supplenza. Tocca invece al Presidente del Senato convocare il Parlamento in seduta comune nel caso di impedimento

permanente, morte o dimissioni del Presidente della Repubblica (e non più al presidente della

Camera dei deputati) entro 15 giorni, a meno che la Camera dei deputati non sia sciolta o manchino meno di 3 mesi alla sua conclusione; in questo caso l'elezione del nuovo presidente toccherà alla nuove Camere, entro 15giorni dal loro insediamento successivo alle elezioni politiche.

3.0 L'ampliamento dei poteri del Presidente della Repubblica

In relazione alle modifiche apportate dai precedenti articoli, i cambiamenti che seguono sono di logica diretta: infatti, come già ampliamente constatato, il Senato nell'intento della riforma non sarà soggetto a scioglimento da parte del Capo dello Stato, ciò varrà solo per la Camera dei deputati sentito il Presidente della stessa. Anche il potere di indizione delle elezioni e della fissazione della prima riunione, sarà esteso unicamente alla Camera dei deputati.

In attinenza agli altri poteri, questi non subiscono modificazioni. Eccetto sue due punti.

Il primo riguarda la ratifica dei trattatati internazionali, questa verrà fatta sempre dal Presidente della Repubblica, con distinsione fra:

1. leggi di autorizzazione alla ratifica, le quali hanno un procedimento monocamerale partecipato

2. le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia

all'Unione Europea che dovranno essere approvate in maniera simmetrica fra i due rami del

Parlamento

Un secondo punto riguarda la dichiarazione dello stato di guerra: viene deliberata dal Presidente della Repubblica, dietro deliberazione della Camera dei deputati (la modifica è di adeguamento alla previsione dell'articolo 78) a maggioranza assoluta che conferisce al Governo i poteri necessari.

3.1 Le variazioni alla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica, quando esercita le sue funzioni, non è responsabile per gli atti compiuti, se non penalmente nella fattispecie di due categorie:

180 In questa fattispecie rientrano degli esempi, durante il mandato di Napolitano (visita di Stato in Cile, dove assunse la supplenza il Presidente del Senato,Franco Marini;oppure la visita di stato in Corea del Sud, Giappone o Cina, in cui assunse la supplenza Renato Schifani).

181 Fa scuola in questo caso quello che avvenne nel 1964 con il Presidente della Repubblica Segni. Il 7 agosto del 1964, durante un colloquio con il Presidente del Consiglio Aldo Moro, Segni venne colpito da una trombosi cerebrale. Seguì un accertamento delle condizioni del Presidente, le quali appurarono un impedimento temporaneo, mediante un atto firmato congiuntamente dal Presidente del Consiglio e i due Presidenti del Parlamento. Il 10 agosto assunse le funzioni di supplente, il Presidente del Senato Cesare Merzagora e le mantenne fino al 29 dicembre dello stesso anno. Anche se si trattava di una grave malattia, non si giunse alla dichiarazione di impedimento permanente che avrebbe comportato l'elezione di un nuovo Capo dello Stato; la situazione si risolse dalle dimissioni volontarie di Segni, avvenute il 6 dicembre del medesimo anno.

1. l'alto tradimento

2. l'attentato alla Costituzione

Il primo presuppone un atteggiamento diretto a mettere in pericolo la sicurezza della Nazione, violando il dovere di fedeltà alla Repubblica, tale atteggiamento si manifesta nella diffusione di

segreti di Stato oppure grazie a un accordo con Stati esteri nemici; il secondo caso invece concerne

una condotta sottesa al sovvertimento dell'ordine costituzionale, violando in maniera continuata la Costituzione.

Nel caso in cui ciò avvenga (ipotesi fino ad oggi mai verificatasi), segue una fase in ambito parlamentare182, al termine della quale il Presidente della Repubblica viene messo in stato di accusa

dal Parlamento in seduta comune. Successivamente prosegue una fase di giudizio innanzi la Corte183

costituzionale. Solo in questo caso la Corte non opera nella sua composizione tradizionale di 15 giudici, ad essa infatti si aggregano 16 membri che vengono estratti a sorte da un elenco di 45 cittadini (compilato dal Parlamento ogni 9 anni secondo le stesse modalità previste per i giudici costituzionali184) i quali devono soddisfare i requisiti per essere eletti senatori.

La riforma rispetto a questo iter, attua alcune modifiche:

1. il comitato costituito dai membri della giunta per le autorizzazioni a procedere dei due rami del Parlamento, sarebbe presieduto sempre e comunque dal presidente della giunta della

Camera dei deputati

2. i giudici aggregati, estratti a sorte dall'elenco dei 45 cittadini, dovrebbero avere i requisiti per deputato, dunque 25 anni.

3. il quorum calcolato sulla maggioranza assoluta dei componenti, si abbasserebbe in relazione della diminuzione dei membri del Senato, passando dai 476 attuali ai 366.

Tuttavia, il legislatore non si è curato del rimando previsto nell'art. 135185 per quanto attiene l'elenco

dei 45 cittadini dei membri aggregati, compilato ogni 9 anni dal Parlamento, secondo le modalità stabilite per la nomina ai giudici ordinari; esso è rimasto intoccato dalla riforma.

Tuttavia la revisione ha previsto una nuova modalità per l'elezione dei giudici costituzionali in forma separata fra Camera e Senato, così come risulta nell'articolo 135 modificato nel primo comma. In questa maniera si è creato un cortocircuito normativo che rende ardua l'individuazione 182 Durante questo passaggio vi è innanzitutto una fase istruttoria compiuta da un comitato, composto dai componenti della giunta per le autorizzazioni a procedere di Camera e Senato, presieduto alternativamente dal presidente della giunta di Camera e Senato. Successivamente avviene la messa in stato d'accusa a Camere riunite sulla base della relazione del comitato parlamentare. Infine, fra i membri del Parlamento, vengono eletti, uno o più commissari per sostenere l'accusa.

183 Innanzi la fase che si svolge presso la Corte costituzionale in composizione integrata, questa prevede : 1. un sorteggio dei giudici aggregati

2. un'istruttoria 3. un dibattimento

4. una sentenza, con deliberaizone di sanzioni, ove avvenga una condanna.

184 I quorum richiesti prevedono i 2/3 per i primi tre scrutini, dal 4°sono necessari i 3/5 dei componenti.

185 In verità risulta modificato nell'ultimo comma dell'art.135 la previsione per cui i 16 membr aggregati estratti dall'elenco dei 45 cittadini, devono avere i requisiti per l'eleggibilità a deputato e non senatore.

PARTE QUARTA