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L'Italicum dopo la sentenza della Corte

PARTE SESTA Le disposizioni final

6.0 L'Italicum dopo la sentenza della Corte

A seguito del pronunciamento della Consulta, è emerso il seguente quadro elettorale: - al Senato si manteneva come sistema il già citato Consultellum;

parola agli elettori costituisca la strada maestra. Ma chiamare gli elettori al voto anticipato è una scelta molto seria. Occorre che vi siano regole elettorali chiare e adeguate perché gli elettori possano esprimere, con efficacia, la loro

volontà e questa trovi realmente applicazione nel Parlamento che si elegge.Queste regole, oggi, non ci sono: al momento esiste, per la Camera, una legge fortemente maggioritaria e, per il Senato, una legge del tutto proporzionale.L'esigenza di approvare una nuova legislazione elettorale mi è stata, del resto, sottolineata, durante le consultazioni, da tutti i partiti e i movimenti presenti in Parlamento[...]".Queste erano le parole pronunciate dal Capo dello Stato durante il suo discorso di fine anno.

Cfr. http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=525

240 Cfr. http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01000730.pdf 241 Cfr.sentenza Italicum.pdf

- più articolata era la situazione della legge elettorale per Montecitorio che vedeva ridmensionata la

portata dell'Italicum:

1. rimaneva un sistema che assegnava un premio di maggioranza alla lista ottenente il 40% dei voti;

2. il ballottaggio, previsto nel caso in cui nessuna delle due liste più votate avesse raggiunto il 40% al primo turno, veniva tolto, pertanto veniva meno il secondo turno di votazione; 3. permaneva la soglia di sbarramento al 3% su base nazionale per l'assegnazione dei seggi

alle liste;

4. si mantenevano le c.d pluricandidature242,tuttavia con sorteggio, dichiarando l'illegittimità

costituzionale del capolista eletto di poter scegliere per quale collegio optare ;

5. l'elettore manteneva la possibilità di esprimere due preferenze di genere alternate, ovvero uomo-donna243.

Dunque, facendo un paralello con la legge elettorale del Senato, la situazione attualmente vigente per la Camera consta di un premio di maggioranza alla lista, la cui soglia al 40 % risulta matenuta per come prevista dall'Italicum244, mentre invece nell'altro ramo del Parlamento si hanno le

coalizioni.

Le soglie di sbarramento fra le due Camere risultano anch'esse differenti : il 3% a Montecitorio e l'8% a Palazzo Madama a livello regionale, con la possibilità di scendere al 3% in caso di coalizione quando questa superi il 20%.

L'elettore ha poi la possibilità alla Camera di esprimere due preferenze di genere differenziato, cosa invece che non avviene per il Senato, dove questi può esprimere un'unica preferenza.

Infine rimangono alla Camera i capilista bloccati, assenti invece al Senato.

Pertanto il sistema elettorale di Montecitorio consiste in un sistema proporzionale corretto, in base al premio di maggioranza alla lista che raggiunge il 40%.

Invece per il Senato si tratta di un proprozionale più puro con una spinta alle colazioni, infatti l'elevata soglia di sbarramento all'8% che si abassa al 3%, all'interno di coalizioni che superino il

242 Con il termine pluricandidature o candidature plurime, si fa riferimento ad una disposizione introdotta dal

Porcellum: la possibilità per i candidati di presentarsi in tutte le circoscrizioni. Il limite posto sta nell'impossibilità del

candidato ad una Camera di presentarsi nelle liste per l'elezione dell'altro ramo del Parlamento. Questa disposizione introduce un forte elemento di incertezza : gli elettori votanti in una circoscrizione per una determinata lista possono non sapere in anticipo il candidato che li rappresenti. Infatti in base alle pluricandidature, la certezza sugli eletti è data dopo il voto dalla scelta del candidato eletto in più circoscrizioni.Cfr.Luigi Gianniti,Nicola Lupo, Corso di diritto

parlamentare, Il Mulino, p.99.

243 L'utilizzo del tempo verbale imperfetto, è dovuto unicamente all'incertezza e della mutevolezza della situazione data in cui si trova lo scrivente ad analizzare questi fenomeni. Pertanto, la possibilità che tali eventi possano eventualmente modificarsi, conduce lo stesso all'utilizzo di un tempo verbale passato. Potrebbe infatti ben accadere che gli stessi eventi non si modifichino e che dunque sia opportuno l'utilizzo di un tempo passato. Questa comunque è la spiegazione per la quale si è utilizzato questa voce verbale.

244 Inizialmente, in sede di prima approvazione da parte della Camera dei deputati, l'Italicum prevedeva un premio di maggioranza del 15% a quella forza politica che avesse raggiunto il 37% dei voti. Pure gli sbarramenti erano difformi : il 4.5% per i partiti all'interno di coalizioni che raggiungevano il 12%, l'8% per i partiti che si presentavano da soli. Durante il secondo passaggio al Senato, l'Italicum ha assunto la formulazione definitiva che abbiamo descritto. L'aumento della soglia per l'assegnazione del premio di maggioranza, dal 37 al 40% è motivata dal legislatore italiano in base alla sentenza n.1/2014 che bocciava il premio di maggioranza non subordinato ad alcuna soglia. Tenuto conto del pronunciamento della Corte, si è deciso di alzare ulteriormente la soglia per l'assegnazione del premio per evitare un'eventuale bocciatura da parte della Corte; tant'è questa parte è stata appunto quella che si è salvata dalla pronuncia della Corte.

20%, funge da incentivazione a coalizzarsi per i partiti più piccoli.

La situazione uscita dalla Corte presente dunque un quadro elettorale fortemente disarmonico fra Camera e Senato, testimoniato perlatro da dichiarazioni istituzionali al più alto livello. L'ultima delle quali è data dalla seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato Pietro Grasso, il 26 gennaio 2017: all'indomani del pronunciamento della Corte invitava le forze politiche a trovare un itesa al fine di ridurre le divergenze fra i due sistemi elettorali, impedendo di fatto la formazione di maggioranze differenziate fra Camera dei deputati e Senato della Repubblica245.

Sulla scia di queste esigenze, la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio il 31gennaio 2017 ha deciso la caldendarizzazione della legge elettorale in Aula per il 27 febbraio, mediante una convergenza fra PD-M5s-LN-Fdi.

Tale decisione risulta peraltro confermata dal calendario dei lavori della I commissione Affari costituzionali di Montecitorio dal 30 gennaio al 4 febbraio 2017246.

Così si presenta il quadro della legislazione elettorale all'indomani della bocciatura della riforma costituzionale: composito e in continuo divenire. Allo stato attuale rimane ancora da capire quale sarà la decisione del legislatore in merito alla disciplina elettorale per il Parlamento.

245 "E' necessario sedersi intorno ad un tavolo e trovare la soluzione che la politica dovrà mettere insieme per ridurre le differenze che determinato la probabilità di maggioranze non uguali, non omogenee.

Il Parlamento, i gruppi, i partiti devono fare in modo di superare le differenze.L'armonizzazione delle leggi elettorali, è funzionale a che si raggiunga una maggioranza in una Camera e nell'altra che sia armonica, una maggioranza che possa garantire la governabilità. Incide sulla governabilità e quindi è un valore che è stato ritenuto, da tutti, anche dal presidente della Repubblica, da difendere a tutti i costi. Sui tempi della nuova legge elettorale so una cosa in base alla mia breve esperienza politica: quando c'è la volontà politica i tempi si abbattono, se non c'è è chiaro che si allungano[...]". Cfr.http://www.repubblica.it/politica/2017/01/26/news/vescovi_italicum-156930601/

246 L'o.d.g della seduta di mercoledì 1 febbraio 2017, reca l'esame in sede referente relativo a "modifiche al testo unico di cui al decreto del Pesidente della Repubblica 30 marzo 1957,n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati".Cfr.http://documenti.camera.it/apps/leg17/organiparlamentari/stampaConvSett.aspslAnnoMese=201702&slGi orno=02&shadow_organo_parlamentare=2075

CONCLUSIONE