• Non ci sono risultati.

Il nuovo esame parlamentare previsto per le leggi di conversione

PARTE SECONDA Il procedimento legislativo

5.9 Le modifiche introdotte alla decretazione d'urgenza

5.9.3 Il nuovo esame parlamentare previsto per le leggi di conversione

Con l'intento di garantire un iter che possa andare in porto per le leggi di conversione, la riforma introduce due distinti procedimenti per convertire in legge i decreti-legge:

1. uno per le leggi a procedimento bicamerale

2. un secondo invece per quelle a procedimento monocamerale Come visto già prima, l'iter inizia sempre alla Camera dei deputati.

Nel primo caso, la Camera e il Senato esaminano la legge di conversione e l'approvano in un identco testo. Si applica, il sovrammenzionato termine di 30 giorni di differimento di tempi in caso di rinvio presidenziali. Tuttavia, come già richiamato in precedenza, rimane preclusa la possibilità da parte del Governo in questo procedimento di porre un'eventuale fiducia per accelerare l'iter (attualmente invece, a regime costituzionale vigente, le leggi di conversione prevedono un termine di 60 giorni. Non viene previsto un'eventuale differimento dei tempi a seguito di un rinvio presidenziale. Ma permane comunque la possibilità da parte del Governo di velocizzare l'iter apponendo in uno dei rami o in ambo i rami la questione di fiducia. La riforma invece prevede questa possibilità unicamente per la Camera dei deputati).

Il secondo procedimento per le leggi di conversione a procedimento monocamerale171 è invece assai

più articolato (contenuto nel 6°comma dell'articolo 77). Viene disposta una procedura temporale differenziata fra Camera e Senato. La Camera inizia l'iter della legge che deve concludersi entro e non oltre 40 giorni. Contestualmente, l'esame della legge di conversione è disposto dal Senato entro 30 giorni da quando viene presentata alla Camera la legge di conversione. Una volta che la Camera ha concluso l'esame della legge di conversione nei quaranta giorni, la legge viene trasmessa al Senato che ha 10 giorni di tempo per poter deliberare proposte di modifiche172. Nel caso in cui

vengano apposte modifiche, la proposta viene nuovamente trasmessa alla Camera dei deputati che si pronuncia in via definitiva. Il disegno di legge di conversione viene trasmesso allora alla Presidenza della Repubblica per la promulgazione.

Possiamo notare come questo iter di conversione possa prevedere diverse possibilità: l'esame della legge di conversione è disposto dal Senato entro 30 giorni (il Senato entro questo lasso di tempo delibera di voler intervenire), nello stesso momento in cui la legge di conversione è alla Camera, dove deve concludere l'esame entro 40 giorni. Una volta che la Camera ha deliberato, la legge è trasmessa al Senato, il quale entro 10 giorni può proporre proposte di modifica. Nel caso non 171 La riforma indica nella fattispecie le leggi previste dal 3° e 4°comma dell'articolo 70, ovvero le leggi a procedimento monocamerale partecipato e le leggi riguardanti la clausola di supremazia.

172 Rispetto al procedimento monocamerale delineato nell'art.70, qui il Senato ha 10 giorni per apporre modifiche, mentre invece nel procedimento previsto nel 3°comma dell'articolo 70, il termine del Senato per apporre modifiche è di 30 giorni.

dovesse proporre proposte di modifica o lo facesse in un tempo superiore al lasso temporale di 10 giorni, l'iter dovrebbe essere inteso come concluso. Nel caso in cui avvenisse l'apposizione di modifiche (2a lettura del Senato), il testo verrebbe invece trasmesso alla Camera per la terza ed ultima lettura.

Osservando questo procedimento sono riscontrabili affinità con quelle previste nel procedimento monocamerale ordinario. Infatti, quando si dice "l'esame è disposto", deriva da questa formula, per la conversione in legge dei decreti-legge, la non prescrizione di un quorum di senatori per attivare la disamina della legge di conversione. Tuttavia il termine temporale dei 30 giorni, fa intendere che entro questo lasso di tempo vi debba essere una delibera del Senato per disporre l'esame. La dizione, "l'esame è disposto" è la stessa che è presente per le leggi concernenti la clausola di supremazia (varia tuttavia il limite temporale, fissato per queste in 10 giorni). L'aggiunta di proposte di modifiche del Senato per le leggi di conversione è stimata in 10 giorni, mentre invece per le leggi monocamerali è fissato in 30 giorni (fatta eccezione per i 15 giorni per leggi di bilancio).

C'è da osservare poi come l'esame del Senato, entro 30 giorni dalla presentazione della legge di conversione alla Camera dei deputati, prescinda dal completamento dell'iter del disegno di legge presso quel ramo. Una volta comunque che, entro 40 giorni, la Camera abbia concluso in questo lasso temporale il suo esame, le proposte di modifiche che il Senato potrà effettuare dovranno riferirsi al testo approvato da Montecitorio.

La logica di fissare temporalmente un termine costituzionale di 40 giorni per l'esame alla Camera è dovuta al fatto che attualmente può avvenire , durante la conversione in legge del decreto, che uno dei due rami del Parlamento impieghi parecchio tempo (superando anche 40 giorni) e che concluda l'esame, trasmettendolo all'altro ramo, a ridosso dei 60 giorni per convertirlo in legge. Questo termine temporale è dato alla Camera per non comprimere ulteriormente i tempi del Senato.

Una considerazione deve essere fatta su questo termine: fissando un termine preciso entro cui la Camera deve concludere la prima lettura, nel caso in cui questa non dovesse giungere alla deliberazione finale oltre i 40 giorni, tale delibera non sarebbe valida e pertanto il decreto non potrebbe essere convertito in legge173.

Nell'ultimo periodo dell'articolo 77, durante l'esame al Senato, si è inserita la previsione per cui durante la conversione dei decreti non possono essere inserite misure estranee all'oggetto e alle

finalità del decreto, recependo in tale modo la giurisprudenza costituzionale, già richiamata. Questo

inserimento, ha dei riflessi per quanto attiene l'ammissibilità degli emendamenti174, giudizio che

spetta ai Presidenti di Camera e Senato. In questo contesto, sarà di competenza del Presidente del Senato, decidere riguardo gli emendamenti riferiti a ddl di conversione a procedimento bicamerale e alle modificate deliberate dal testo trasmesso dalla Camera dei deputati. In sede di regolamenti parlamentari sarà necessario che il Presidente della Camera, grazie al suo potere, effettui un vaglio sull' ammissibilità degli emendamenti, in virtù del principio di omogeneità inserito in costituzione.

173Cfr. Emaneuele Rossi, Una Costituzione Migliore, p.120.

174 Gli emendamenti sono proposte di modifiche a testi legislativi, sottoposti alle commissioni o all'Aula. Vengono presentati per forma scritta da parte dei parlamentari, della Commissione che ha esaminato il disegno di legge, dal relatore o dal Governo e sono normalmente stampati e distribuiti all'inizio di ogni seduta.Con riguardo ad essi, possono essere presentati anche emendamenti a un emendamento, si tratta del cosidetto subemendamento. Il Presidente decide se sono proponibili (non estranei alla materia) e ammissibili (ovvero se hanno una portata reale a livello di modifiche e non contrastano con altre disposizioni adottate). Durante l'esame e la fase di votazione degli emendamenti si procede secondo un ordine ben preciso, si parte da quelli che hanno un contenuto modificativo più radicale rispetto al testo, giungendo poi a quelli che hanno una portata meno distante. Un emendamento decade nel momento in cui il suo proponente non è presente in Aula al momento della votazione e nessun altro decida di farlo proprio.

Illustrazione 1: Nello schema possiamo osservare il procedimento monocamerale per le leggi di conversione dei decreti-legge. Cfr.Servizi Studi Camera dei deputati, XVII legislatura, p.303

6.0 Le modifiche alla deliberazione dello stato di guerra,alle leggi su amnistia e indulto,