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L'introduzione dei nuovi quorum sui referendum abrogat

PARTE SECONDA Il procedimento legislativo

5.8 L'introduzione dei nuovi quorum sui referendum abrogat

Intervengono grazie alla riforma delle modifiche circa i quorum relativi ai referendum abrogativi. Nell'ordinamento italiano il referendum abrogativo assurge a fonte primaria del diritto, infatti i suoi effetti sono similari a quelli prodotti da una legge ordinaria. L'articolo 75, disciplinante il referendum abrogativo, prevede che l'elettorato (riferendosi agli elettori che votano alla Camera dei deputati) possa decidere l'abrogazione totale o parziale di una legge o atto avente forza di legge anche solamente in una parte, esprimendosi in dissenso o consenso su delle opzioni precedentemente formulate ,ovvero i quesiti referendari. Affinché il referendum abrogativo sia valido è necessaria la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto; per effetto di questo chi

163 Nella fattispecie ciò si è verificato con la fine della XV legislatura e con l'assoluta ugenza di convertire delle disposizioni contenute in un decreto-legge, fra cui alcune concernenti la sicurezza e il finanziamento delle Olimpiadi invernali di Torino 2006.

è contrario al referendum può indirizzare l'elettorato verso il no oppure verso l'astensione. Nel caso in cui il quorum venga raggiunto, si dovrà verificare la prevalenza dei si o no rispetto all'abrogazione della legge o atto avente forza di legge. Qualora prevalga un orientamento favorevole all'abrogazione della norma, un decreto del Presidente della Repubblica dichiara l'avvenuta abrogazione. Se invece prevale un tendenza contraria all'abrogazione, per i 5 anni successivi non potrà più essere avanzata richiesta di referendum sulla stesse legge. La richiesta del referendum può essere avanzata da 500.000 elettori o da 5 Consigli regionali.

Benché inserito in Costituzione, questo strumento è stato attuato tardi rispetto all'entrata in vigore della stessa: l'attuazione legislativa del referendum è avvenuta nel 1970 con la legge 352. L'avvenuta celebrazione del primo referendum è stata nel 1974164 sulla legge del divorzio.

Il dettame costituzionale prevede delle limitazioni ai referendum, costituito dalle leggi : 1. tributarie e di bilancio

2. amnistia e indulto

3. di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali

Questi limiti devono essere rispettati e l'organo preposto a tale controllo è la Corte costituzionale che effettua un giudizio di ammissibilità.

La riforma non cambia niente in merito alle modalità di indizione del referendum (1°comma art.75), così come per le sue limitazioni (2°comma art.75) e le modalità di attuazione (5°comma art.75). Le innovazioni come già ribadito sopra intervengono per i quorum di validità:

Da un lato viene mantenuta la possibilità da parte di 500.000 elettori e 5 consigli regionali di chiedere il referendum, mantendo il quorum della maggioranza degli aventi diritto; a fianco di questa possibilità, viene previsto che se tuttavia la richiesta viene avanzata da parte di 800.000

elettori, il quorum viene calcolato sulla maggioranza dei votanti alle ultimi elezioni della Camera

dei deputati.

Ci sono alcuni statuti regionali nei quali perché sia valido il referendum su delle leggi e provvedimenti regionali, previsti nell'art.123 della Costituzione, viene richiesto un quorum diverso da quello previsto per i referendum abrogativi, prevedendo la partecipazione della maggioranza degli elettori votanti all'ultima tornata delle elezioni regionali (questo viene previsto nello Statuto della Regione Toscana165,nell'art.75,comma 4) oppure dei 2/5 dell'elettorato (come prevede

164 Dal 1974 ad oggi ben 66, sono state le consultazioni referendarie : in 23 casi è prevalsa la maggioranza dei "si", facendo passare la richiesta di abrogazione; in 16 altri casi si è registrata una maggioranza dei "no". Negli altri 27 casi non ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, rendendo pertanto nulla la validità dei referendum. Il trend di partecipazione ai referendum può essere diviso in 3 fasi:

1. una prima,dal 1974 al 1995, nella quale si è registrata la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto (con l'eccezione dei 3 referendum del 1990, dove partecipò il 43%);

2. una seconda dal 1997 fino al 2009, dove in nessuno dei referendum si è registrata la partecipazione degli aventi diritto;

3. una terza fase, a partire dal 2011 dove si è avuto un'inversione di tendenza: il referendum di quell'anno (su servizi pubblici locali, servizio idrico integrato, energia nucleare e sul legittimo impedimento) il quale ha avuto una partecipazione del 54,81%.

Cfr.Servizio Studi, Camera dei deputati,XVII legislatura,p.111

165 Sull'articolo in questione, la Corte costituzionale si pronunciò con una sentenza del 2004, la 372, dove rilevò che non poteva considerarsi vincolante, per lo Statuto della Regione Toscana, la presenza di un quorum affine a quello previsto nell'art.75 della Costituzione; questo in quanto la materia referendaria rientra in quelle previste nell'art.123 Cost. In questo suo giudizio la Corte rilevava come non fosse irragionevole, stante un quadro di grande astensionismo,

l'art.51,c.6, dello Statuto della Regione Lombardia).

Durante l'iter parlamentare in prima lettura al Senato, era stata approvata una procedura inerente il giudizio di ammissibilità da parte della Corte costituzionale durante il referendum abrogativo. Attualmente su ogni richiesta avanzata, vengono previsti due tipi di controllo:

1. legittimità 2. ammissibilità

Il primo viene effettuato dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione e consiste nel verificare che le firme siano autentiche o che le deliberazioni dei Consigli regionali siano avvenute in maniera conforme.

Se viene superato questo controllo, segue quello di ammissibilità da parte della Corte costituzionale. Essa verifica che le richieste siano compatibili con quanto previsto dall'art.75 della Costituzione, inoltre verte anche su un giudizio che permetta di appurare l'espressione di voto libera e consapevole. Solo dopo aver passato questi due tipi di controlli, seguirà la data di convocazione degli elettori i quali, in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno, si pronunceranno con un sì o con un no sulla scheda contenente la domanda "volete voi che sia abrogata...?".

La discussione, svoltasi durante l'iter parlamentare verteva sul quando collocare il giudizio di

ammissibilità. Attualmente questo avviene successivamente a quando la raccolta firme si è conclusa

e solo in caso di raggiungimento del numero previsto. Tutto ciò ha dato luogo a differenti critiche, poiché in questa maniera vengono costretti i promotori del referendum alla raccolta firme, creando in questi firmatari delle attese che ben potrebbero essere vanificate nel caso di pronuncia di inamissibilità. La soluzione prospettata in Parlamento garantiva il giudizio della Corte al momento in cui veniva sottoscritta da 400.000 elettori, entro 90 giorni. Questa proposta, prospettata e approvata in I commissione affari costituzionali del Senato, non è stata accolta dal'Aula e non è stata successivamente ripresa nei successivi passaggi parlamentari.

La procedura regolante il referendum permane quella fissata dalla legge ordinaria già precedentemente ricordata; in base a quanto stabilito nell'art.70, nel caso di modifiche alle disposizioni per i referendum abrogativi, il procedimento previsto vedrebbe parimente coinvolte Camera e Senato.