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Le proposte di iniziativa popolare

PARTE SECONDA Il procedimento legislativo

4.2 Le proposte di iniziativa popolare

Le proposte di iniziativa popolare prevedono attualmente l'esercizio di tale facoltà da parte del popolo presentando una proposta redatta in articoli sottoscritta da 50.000 elettori.

sensibilmente il numero di firme, elevandolo da 50.000 a 150.000. La modifica non interviene unicamente su questo aspetto, infatti la riforma provvede a specificare che la discussione e la deliberazione della proposta viene garantita nei tempi, nelle forme e nei limiti previsti dai regolamenti parlamentari. Si introdurebbe pertanto una riserva di regolamento parlamentare: infatti sarebbe rimessa a questa fonte la modalità entro cui garantire l'esame effettivo della proposta, evitando che questa non venga discussa e rimanga inutilmente in giacenza presso le Camere.

Dalla disposizione delineata sull'esame in aula, in via ipotetica si può ricavare l'indicazione dell'obbligo di esaminare la proposta e di giungere ad una deliberazione in tempi certi : nei regolamenti dovrebbero essere previste le modalità , i tempi di esame e di voto della proposta, redatti in maniera da garantire un percorso privilegiato rispetto ad altre proposte di legge.

Attualmente lo strumento dell'iniziativa popolare ha avuto un'incidenza modesta, non si è ricorso ad esso da parte del corpo elettorale e per quelle proposte che sono state presentate si ha avuto un seguito in Parlamento in un numero di casi limitati144.

Attualmente le proposta di legge popolare, una volta giunte in Parlamento sono presentate al Presidente di una delle due Camere. A tali proposte viene acclusa una relazione illustrante le finalità e le norme. Secondo i regolamenti parlamentari attuali di Camera e Senato, le procedure di esame che vengono seguite sono le stesse di quelle previste per gli altri disegni di legge. Il regolamento del Senato, all'art.74 c.3, dispone una procedura accelerata per l'inizio dell'esame in sede referente: le commissioni parlamentari del Senato competenti per materia devono avviare l'esame di questi progetti di iniziativa popolare entro 30 giorni dall'assegnazione. Il regolamento della Camera invece tratta dei progetti di iniziativa popolare all'art.24,c.4 con riferimento alla programmazione dei lavori: viene previsto che di questi non si tenga conto ai fini del calcolo della quota del tempo disponibile per gli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti o di opposizione. Viene previsto inoltre, in entrambi i regolamenti parlamentari, una procedura particolare per l'esame dei disegni di legge presentati nella precedente legislatura il cui esame non si è concluso: in questa fattispecie i disegni di legge si considerano automaticamente presentanti nella successiva legislatura e per il loro esame si applicano le procedure accelerate previste per l'analisi di progetti già approvati nella precedente legislatura.

Lo strumento dell'iniziativa popolare, a partire del 2011, è stato adottato al livello dell'Unione europea, grazie al regolamento n.211 che concerne il diritto di iniziativa dei cittadini europei. Secondo questa disciplina, può essere rivolto un invito alla Commissione europea affinché proponga un atto legislativo su questioni dove l'UE ha competenza ha legiferare. L'inziativa deve essere sostenuta da almeno un milione di cittadini europei, facenti riferimento come minimo a 7 paesi dei 28 stati membri. Per ogni stato di riferimento viene previsto un numero minimo di firme, per l'Italia ad esempio è stimato in 54.750.

4.2.1 Le riforme regolamentari in discussione alla Camera dei deputati

Durante la presenta legislatura, presso la Giunta per il regolamento della Camera sono in discussione delle proposte di riforma regolamentare inerenti il procedimento legislativo, urgenza e questione di fiducia.

L'8 gennaio 2014 è stato adottato un testo base a cui sono state apposte proposte emendative. Nel testo si prevede l'introduzione di un nuovo articolo 100 bis, riguardante una specifica disciplina per l'esame dei progetti di legge di iniziativa popolare e di iniziativa dei Consigli regionali. L'esigenza avvertita è quella, sotto indicazione della Presidenza, di garantire un effettivo e tempestivo seguito

144 A partire dal 1979 ad oggi, su 260 proposte di legge presentate, solo 3 sono diventate legge. Inoltre tutte e tre sono divenute leggi in quanto sono state accorpate in testi unificati con proposte di iniziativa parlamentare e governativa. Delle 260, ben 137 non sono mai state esaminate in Commissione.Cfr.http://blog.openpolis.it/2014/10/31/leggi- iniziative-popolare-dimenticate-dalla-nostra-politica.

parlamentare per le proposte di iniziativa popolare. All'interno del gruppo di lavoro della Giunta si è parlato se fosse opportuno prevedere una calendarizzazione automatica di questi disegni di legge dopo che fosse decorso un determinato periodo di tempo, oppure se fossero ravvisabili soluzioni alternative per raggiungere lo stesso risultato, tenendo conto del ruolo centrale delle Commissioni, ai sensi dell'articolo 72. Con riferimento a questa previsione costituzionalmente prevista, il gruppo di lavoro ha optato per questa seconda scelta, scartando la previsione di meccanicistici trasferimenti in Aula, conferendo alle Commissioni l'obbligo di esaminare le proposte di legge popolare e di deliberare sul proseguimento dei lavori.

Nello specifico, la disciplina in questione stabilisce l'obbligo per le Commissioni di procedere a una delibera sulla presa in considerazione delle proposte di legge di iniziativa popolare, entro 30 giorni dall'assegnazione del disegno di legge alla commissione competente per materia, sulla base di una proposta formulata da un apposito comitato precedente a eventuali audizioni in commissione dei promotori della legge. Nel caso di deliberazione favorevole la discussione si deve concludere entro 2 mesi. Decorso questo lasso di tempo, il progetto viene iscritto al calendario dei lavori della Camera dei deputati. In caso di deliberazione contraria, viene data notizia ai promotori o ai Consigli regionali interessati.

La motivazione di queste disposizioni all'esame della Giunta per il regolamento sta nell'assicurare che in ogni caso vi sia una presa di posizione del Parlamento, procedendo all'esame del disegno di legge oppure di assumersi la responsabilità politica di non dare ad esso alcun seguito.